IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  67,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449 e successive
modificazioni,  che  prevede  l'obbligo  del  pagamento annuale di un
contributo  di  vigilanza  da  parte  dell'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo
comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo
13 ottobre  1998,  n.  373,  recante  razionalizzazione  delle  norme
sull'ISVAP,  il  quale  ha  previsto  che  il  contributo  e' versato
direttamente   all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private  e  di  interesse  collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3
della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da  emanare  entro  il  30  giugno,  e  che  lo  stesso  Ministro  e'
autorizzato  ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  11 giugno 1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in
particolare,   l'art.   2,  comma  2,  concernente  le  modalita'  di
versamento   all'ISVAP   del  contributo  di  vigilanza  a  decorrere
dall'anno 2000;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
26 giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  149 del
30 giugno  2003,  con  il quale sono state determinate la misura e le
modalita'  di  versamento  dell'ISVAP del contributo di vigilanza per
l'anno 2003;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2004 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  20 dicembre  2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale e'
stata  determinata  l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura
del 6,5 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati
nell'esercizio   2003   dalle   imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione,  ai fini della determinazione dei contributi e degli
oneri  di  qualsiasi  natura  e  specie  posti  a carico delle stesse
imprese;
  Visto  il  verbale  del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del
29 settembre  2003,  con  il  quale e' stato approvato il bilancio di
previsione della spesa per il 2004, pari a Euro 43.077.336,00;
  Vista  la  comunicazione dell'ISVAP del 4 maggio 2004, con la quale
viene  individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2004 pari a
Euro   36.986.131,00   con   l'utilizzo   integrale   dell'avanzo  di
amministrazione   definitivo   dell'esercizio   2003   pari   a  Euro
5.241.205,00  e  di altre entrate non contributive nonche' viene reso
noto  l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2003, rispettivamente
dalle  imprese  che  esercitano  i  rami dell'assicurazione diretta e
l'attivita' di sola riassicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2004 all'ISVAP, ai
sensi  dell'art.  25,  secondo  comma, della legge 12 agosto 1982, n.
576,  come  sostituito  dall'art.  4,  comma 26, del predetto decreto
legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali
e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione  europea,  che operano nel territorio della Repubblica, e'
stabilito  nella  misura  dello  0,42  per  mille dei premi incassati
nell'esercizio  2003,  per le assicurazioni sulla vita, le operazioni
di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
  2.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2004 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano
esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella
misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2003.
  3.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2003 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP 20 dicembre 2002, in misura pari al 6,5 per
cento dei predetti premi.