IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto il titolo V della Costituzione;
  Visto  l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  titolo  III, capo I, del regolamento di esecuzione della
legge-quadro  in  materia di lavori pubblici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  Considerato  che  il  comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni demanda al
Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   il   compito   di  definire,  con  proprio  decreto,  gli
«schemi-tipo»  sulla  base  dei  quali  i soggetti di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  a) della legge, redigono ed adottano il programma
triennale,  i  suoi  aggiornamenti  annuali e gli elenchi annuali dei
lavori;
  Considerato  che  i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle
disposizioni   procedurali  ed  ai  criteri  di  redazione  contenuti
nell'art.  14  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni  e  integrazioni  nonche' agli articoli 11, 12, 13 e 14
del citato regolamento;
  Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie
locali  n.  267  del  18 agosto  2000  e  successive  modificazioni e
integrazioni;
  Considerato  altresi'  che,  ai sensi dell'art. 14, comma 11, della
legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  e  dell'art.  14,  comma 1,  del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli
aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del Ministero dei lavori pubblici
21 giugno 2000, n. 5374/21/65;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del Ministero dei lavori pubblici
4 agosto   2000   per   l'interpretazione   autentica   del   decreto
ministeriale 21 giugno 2000;
  Ritenuta la necessita' di razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni  di cui al citato decreto ministeriale del Ministero dei
lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede
allegate;
  Visto  il  decreto  n.  172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e'
stato   costituito   un   tavolo   tecnico  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  regioni  e  province  autonome,
allargato  alla  partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla
razionalizzazione,    rielaborazione    e    semplificazione    delle
disposizioni  di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori
pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;
  Ritenuto  che  i siti internet individuati dal decreto ministeriale
del  Ministero  dei  lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi
alla  pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di
interventi  realizzabili  con  capitali privati di cui al comma 2-bis
dell'art.  37-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni
e  integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo
e  informatico  di  tipo  federato,  rilevanza  nazionale di libero e
puntuale accesso;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 685/IV del 7 maggio 2004;
  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4
la  cui  rubrica  reca  «studi  di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali
e locali»;
  Ritenuta   la  necessita'  della  pubblicazione  informatica  della
programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del
Ministero  dei  lavori pubblici 21 giugno 2000, a seguito di proposte
di  modifica  al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove
ne  ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad
approvare   le   opportune   modifiche   procedendo   alla  integrale
pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Redazione   ed   approvazione   del  programma  triennale,  dei  suoi
       aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2,
lettera  a)  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive
modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e
regolamentari  delle regioni e delle province autonome in materia, e,
quando  esplicitamente  previsto, di concerto con altri soggetti, per
lo  svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione di lavori pubblici,
adottano  il  programma  triennale  e  gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
  2.  Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il
30 settembre  di  ogni  anno, e, prima della loro pubblicazione, sono
adottati  entro  il  15 ottobre  di  ogni anno dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti.
  3.  Entro  novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio
le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del  programma  triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al
precedente  comma 1,  approvano  i  medesimi  documenti unitamente al
bilancio  preventivo,  di cui costituiscono parte integrante ai sensi
dell'art.  14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni
e  integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
  4.  Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni sulla
programmazione  triennale  e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni  individuano  un referente da accreditarsi presso gli
appositi  siti  internet  predisposti  rispettivamente  dal Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province
autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione
da  parte  delle  regioni  e delle province autonome del sito di loro
rispettiva  competenza  l'accreditamento  avviene  per il tramite del
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile
il  supporto  informatico  per  la  compilazione  delle  schede  tipo
allegate al presente decreto.