IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il titolo V della Costituzione; Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Considerato che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori; Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni nonche' agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici; Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65; Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 4 agosto 2000 per l'interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000; Ritenuta la necessita' di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede allegate; Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e' stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni e province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate; Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso; Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 685/IV del 7 maggio 2004; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca «studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali»; Ritenuta la necessita' della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; Considerato che ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale; Decreta: Art. 1. Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.