(parte 1)
Si  comunica,  a  seguito  dell'apposita procedura indetta in data 14
aprile  2004,  l'elenco dei candidati selezionati per l'attivazione e
la  conduzione  operativa  della  rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' per le attivita' e le funzioni connesse:
1) CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION S.A.
2) SISAL S.p.a.
3) R.T.I. LOTTOMATICA SPA (mandataria)
4) R.T.I. COS COMMUNICATION SERVICES S.p.a. (mandataria)
5) R.T.I. FRANCO DISTRIBUTION S.A. (mandataria)
6) R.T.I. HBG S.r.l. (mandataria)
7) R.T.I. ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V. (mandataria)
8) R.T.I. CITEC S.p.a. (mandataria)
9) R.T.I. GTECH GLOBAL SERVICE CORPORATION LIMITED (mandataria)
10) SNAI S.p.a.
Nell'elenco,   l'ordine   dei  candidati  selezionati  rispecchia  la
graduatoria  predisposta  dalla  Commissione  di  selezione in base a
quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato d'oneri.
Si  riportano  gli  schemi dei contratti predisposti, a corredo della
domanda  di partecipazione, da ciascun soggetto selezionato ed aventi
ad  oggetto  le  condizioni  offerte  ai  titolari  di nulla osta per
collegare gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004,
n. 86.
     Roma, 28 giugno 2004
                  Il Responsabile del Procedimento
                         Direttore centrale
                             Tagliaferri
Contratto predisposto da CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION S.A.
SCHEMA  DI  CONTRATTO  CON  I  TITOLARI  DI  NULLA-OSTA EX ART. 2 DEL
DECRETO DIRETTORIALE DI REGOLAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO EMESSO DA
AMMINISTRAZIONE  AUTONOMA  MONOPOLI DI STATO IN DATA 8 APRILE 2004 n.
516
Tra
CIRSA   INTERNATIONAL   GAMING   CORPORATION   SA   ...  (di  seguito
"Concessionario") e
... (di seguito "Operatore")
premesso che
a)   Concessionario   si   e'  reso  aggiudicatario  della  gara  per
"l'affidamento  in  concessione  dell'attivazione  e della conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante  apparecchi  da divertimento e intrattenimento nonche' delle
attivita'  e  delle  funzioni connesse", indetta dall'Amministrazione
Autonoma  dei  Monopoli  di Stato italiani (di seguito "AAMS") con il
bando  di  selezione  pubblicato  nella  G.U.C.E.  2004/S  77 in data
20.4.2004 (di seguito "Bando di Selezione").
b) Concessionario ha ottenuto il ... posto nella graduatoria prevista
dall'art.  11  del Capitolato d'Oneri di cui al Bando di Selezione e,
in  data ... ha sottoscritto con AAMS la Convenzione di Concessione n
...
(di seguito "Concessione").
c) La concessione perverra' a scadenza il 31.10.2009 salvo proroga da
parte di AAMS per un ulteriore anno.
d)  Operatore  e'  titolare  di n. ... nulla osta di cui all'art. 38,
comma  5, della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed
integrazioni  (di  seguito  "Nulla Osta"), relativi al corrispondente
numero  di  apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6
del  TULPS  (di seguito "Apparecchi" e, singolarmente, "Apparecchio")
gia'  installati  da  Operatore ad oggi presso titolari di licenze ex
artt.  86  e/o  88  del  TULPS (di seguito "Esercizi" e singolarmente
"Esercizio").
e) Nell'allegato I° vengono individuati analiticamente gli Apparecchi
di cui alla premessa d) con l'indicazione, per ciascuno di essi
.  del  codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto
del  Ministero  dell'Economia  e delle Finanze - AAMS d'intesa con il
Ministero  dell'Interno  - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del
4.12.2003
.  dell'Esercizio  nel  quale l'Apparecchio si trova installato e dal
quale  verra'  collegato  alla Rete Telematica del Concessionario (di
seguito "Rete Telematica") ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto
della Rete di AAMS emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data
12.3.2004  ai  sensi dell'art. 14 bis comma 4 del DPR n. 640 del 1972
(di  seguito  "Decreto della Rete di AAMS" . del numero di nulla osta
per  la messa in esercizio rilasciato da AAMS con la relativa data di
rilascio.
f)  Operatore  ha  chiesto  il  collegamento alla Rete Telematica del
Concessionario (di seguito "Rete Telematica") degli Apparecchi di cui
all'allegato I° ed ha consegnato a Concessionario, che sottoscrivendo
il presente contratto ne rilascia ricevuta, i Nulla Osta originali di
cui alla lettera d) che precede.
g)  Operatore ha versato la prima rata di acconto, pari alla somma di
€  1.000,00  (Euro mille) per ciascun Apparecchio, sul Prelievo Unico
Erariale  dell'anno  2004  stabilito dall'art. 39, comma 13, del D.L.
30.9.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326 (di seguito
"PREU").
h)   Contestualmente   alla  sottoscrizione  del  presente  contratto
Operatore  versa  a  Concessionario,  che  ne  rilascia  ricevuta, la
seconda   rata   di  acconto  del  PREU  pari  ad  €  3.200,00  (Euro
tremiladuecento)  o  €  1.700,00  (Euro  millesettecento) per ciascun
Apparecchio,  a  seconda  che  il  Nulla  Osta  relativo  sia  stato,
rispettivamente,   rilasciato  tra  l'1.1.  ed  il  31.5.2004  oppure
dall'1.6.2004 in poi.
i)  Operatore  garantisce che gli Apparecchi sono conformi alle norme
di  legge  in  materia,  che  dichiara  di  ben  conoscere, cosi come
certificato  dai Nulla Osta consegnati a Concessionario; Operatore si
impegna  inoltre  a  conservare detta conformita' per tutta la durata
del rapporto con Concessionario.
Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue
1.  Le  premesse e gli allegati formano parte integrante dell'accordo
con valore di patto.
2.  Concessionario  si  impegna a creare e gestire la Rete Telematica
che,  per  tutta  la  durata  della Concessione e della sua eventuale
proroga, dovra' garantire
i.  il  collegamento  in  rete  (di seguito anche "Interconnessione")
degli  Apparecchi  al  Sistema  di Elaborazione della Rete Telematica
approntato dallo stesso Concessionario
ii. la raccolta periodica dei dati, registrati negli Apparecchi ed il
trasferimento, almeno quotidiano, degli stessi al Sistema Centrale di
Elaborazione di AAMS
iii.  la  raccolta,  al  di  fuori  della periodicita' stabilita e su
specifica  richiesta  di  AAMS,  dei dati registrati dagli Apparecchi
nonche'  il  trasferimento immediato degli stessi al Sistema Centrale
di Elaborazione di AAMS
iv.  la rilevazione di conformita' del funzionamento degli Apparecchi
alle  prescrizioni  per  il  gioco lecito mediante l'elaborazione dei
dati di cui ai punti ii. e iii. che precedono
v.  la  trasmissione immediata al Sistema Centrale di Elaborazione di
AAMS  delle  rilevazioni  di  non  conformita' di funzionamento degli
Apparecchi
vi.  la  telediagnostica degli Apparecchi e la trasmissione periodica
al  Sistema  Centrale  di  Elaborazione di AAMS delle rilevazioni dei
casi di malfunzionamento
vii.  la predisposizione di informazioni utili alla valutazione della
redditivita'  degli  Apparecchi  e  la loro trasmissione periodica al
Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS
viii.  la  gestione amministrativa degli Apparecchi e la trasmissione
delle  relative  informazioni  alla Banca Dati Generale Per la Tutela
Del Gioco Lecito organizzata e gestita da AAMS
ix.  la  contabilizzazione  delle  somme  giocate con gli Apparecchi,
delle  vincite  e  del  Prelievo  Erariale  Unico (di seguito "PREU")
dovuto  ad  AAMS  e la trasmissione periodica di tali informazioni al
Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS
.  richiedere  ad  AAMS  a  proprio nome, entro quindici giorni dalla
stipula   del   presente   contratto   e   comunque  entro  il  (data
corrispondente   al  settantacinquesimo  giorno  dalla  pubblicazione
dell'elenco  dei  concessionari sulla Gazzetta Ufficiale) il rilascio
dei  nuovi  nulla osta sostitutivi dei Nulla Osta indicati al capo d)
delle premesse
. versare ad AAMS la seconda rata di acconto del PREU di cui al punto
h)  delle premesse prima del collegamento in rete degli Apparecchi e,
comunque, entro la data del 31 ottobre 2004
.  salva  l'ipotesi  di  cause  di  forza  maggiore  e/o comunque non
dipendenti  dalla  volonta' di Concessionario, collegare alla propria
Rete   Telematica,   entro  il  31.10.2004,  gli  Apparecchi  di  cui
all'allegato I°
.  versare ad AAMS il saldo del PREU dovuto da Operatore, relativo al
periodo  di  funzionamento  dell'apparecchio  dalla sua installazione
presso  l'Esercizio  sino  alla  data di collegamento in rete, oppure
sino  al  31.10.2004  qualora a quella data il collegamento non fosse
stato   ancora  attivato,  entro  la  prima  scadenza  successiva  di
pagamento  prevista  dal  decreto  direttoriale di AAMS dell'8.4.2004
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 13, decreto legge 30.9.2003, n.
269,  convertito  dalla  legge  24.11.2003  n.  326  e dalle connesse
circolari  applicative  (di seguito "Decreto del PREU"), oppure entro
la  scadenza  del  5.11.2004 in ipotesi di mancato collegamento al 31
ottobre precedente
.  mantenere collegati alla propria Rete Telematica gli Apparecchi di
cui all'allegato I° per tutta la durata della concessione e della sua
eventuale  proroga  ovvero fino alla data di comunicazione formale ad
AAMS  dell'avvenuta  rimozione  dagli  Esercizi e/o della demolizione
degli Apparecchi
.  per  tutta  la  durata  della  Concessione  e  della sua eventuale
proroga,  raccogliere  il  PREU  dovuto  per ogni singolo Apparecchio
(pari  al 13,5% -tredicivirgolacinque per cento- delle somme giocate)
e  trasmetterlo  ad  AAMS con le modalita' e nei termini previsti dal
Decreto del PREU
.  indicare  all'Operatore  l'ammontare della percentuale sulle somme
giocate  con gli apparecchi da ripartire tra l'Operatore stesso ed il
titolare  dell'Esercizio,  percentuale  risultante  dalla  detrazione
dalle  somme  giocate  della  percentuale destinata alle vincite e di
quella relativa al PREU
.  svolgere tutte le ulteriori attivita' e funzioni, anche se qui non
espressamente richiamate, previste dalla Concessione.
3.  Operatore si impegna a corrispondere a Concessionario per ciascun
Apparecchio  di cui all'allegato I° il saldo dovuto del PREU, dedotti
i  due  acconti  di  cui alle lettere g) ed h) delle premesse, per il
periodo che va dall'installazione dell'Apparecchio presso l'Esercizio
sino   alla   data   del   suo  collegamento  alla  Rete  Telematica,
contestualmente alla Interconnessione.
Operatore e Concessionario immediatamente prima del collegamento alla
Rete   Telematica,   verificheranno  pertanto  in  contraddittorio  i
contatori  installati sull'Apparecchio e determineranno il conguaglio
del   PREU   che   verra'   immediatamente  versato  da  Operatore  a
Concessionario.
In  ogni  caso,  anche  in  ipotesi di mancato collegamento alla Rete
Telematica,  il  versamento  del  predetto  conguaglio  dovra' essere
effettuato,  previa  verifica dei contatori in contraddittorio tra le
Parti, in data 31.10.2004.
4.  Sino  a quando non verra' effettuato il versamento del conguaglio
del  PREU,  previsto  dall'art.  3,  Concessionario non provvedera' a
collegare  l'apparecchio  alla  Rete Telematica e qualora il predetto
versamento  non  venisse effettuato da Operatore entro e non oltre il
31.10.04, il presente contratto si risolvera' di diritto ex art. 1456
cod. civ.
A  seguito  della  risoluzione, Concessionario restituira' ad AAMS il
nulla osta sostitutivo per l'Apparecchio, qualora gia' rilasciato, in
caso   contrario  rinuncera'  alla  domanda  per  la  sua  emissione,
restituendo  in  ogni  caso a Operatore il vecchio Nulla Osta ove non
gia' ritirato da AAMS.
5. A titolo di penale e fatto salvo il maggior danno, nell'ipotesi di
risoluzione   prevista   dall'art.   4,   Operatore  sara'  tenuto  a
corrispondere a Concessionario, per ogni Apparecchio per il quale non
ha  versato  il  conguaglio  del  PREU, la somma di € 10.000,00 (Euro
diecimila)   che   Concessionario  incassera'  trattenendo  la  somma
ricevuta di cui all'art. h delle premesse riferita all'apparecchio in
questione,  nonche' escutendo, sino a concorrenza del residuo importo
a suo credito, la fideiussione prevista dall'art. 9.
6.  Per  tutta  la  durata  della  Concessione  e della sua eventuale
proroga  e, comunque, fino alla data di comunicazione formale ad AAMS
dell'avvenuta  rimozione  dagli  Esercizi e/o della demolizione degli
Apparecchi, Operatore si impegna a versare a Concessionario
i.  gli  importi  periodicamente  dovuti  per  il  PREU relativo agli
Apparecchi
ii.  un compenso per l'attivita' prestata da Concessionario in misura
pari   al  3%  (tre  per  cento)  delle  somme  giocate  per  ciascun
apparecchio  (di  seguito  "Aggio").  Fermo  il rispetto della misura
massima prevista dalla normativa vigente e da sue eventuali modifiche
successive,  detta  percentuale  del 3% (tre per cento) nel corso del
rapporto,  a partire dal settimo mese successivo all'interconnessione
di tutti gli Apparecchi, potra' essere variata nell'ipotesi in cui le
condizioni  di  mercato  lo  permettano  e/o  lo richiedano, comunque
previo accordo tra le parti.
7.  Per  il  pagamento  degli  importi  di  cui  all'art. 6 Operatore
consegna a Concessionario autorizzazione RID
per  l'addebito  sul  proprio conto corrente n acceso presso la banca
delle somme dovute (allegato II°).
8.  A  partire  dal  mese  in  cui  avviene  il collegamento in rete,
Concessionario,   per  ogni  Apparecchio  connesso,  comunichera'  ad
Operatore,  a  mezzo posta elettronica e/o fax, entro il giorno 17 di
ciascun  mese  il  PREU  e  l'Aggio  relativi  alle somme giocate nel
periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese
stesso,  ed,  entro  il  giorno  2  di ciascun mese, il PREU e l'Agio
relativi  alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente;
detti  importi verranno poi addebitati a mezzo RID sul conto corrente
dell'Operatore  con  valuta  fissa  rispettivamente al giorno 18 e al
giorno 3 di ogni mese.
9.  A  garanzia  del  buon  fine  del  pagamento  degli importi tutti
periodicamente  dovuti  per  il PREU e l'Aggio, nonche' per l'incasso
del  saldo  della  penale  prevista dall'art. 5, Operatore consegna a
Concessionario  la  fideiussione,  bancaria  o  assicurativa,  di cui
all'allegato  III°. L'ammontare della fideiussione viene oggi fissato
in  € importo pari al risultato della seguente formula: € 1.200 (Euro
milleduecento) x numero degli Apparecchi.
Detto   ammontare  verra'  automaticamente  aggiornato,  a  decorrere
dall'1.7.2005  in misura pari ad un importo corrispondente alla somma
del   PREU  e  dell'Aggio  medi  mensili  prodotti  dagli  Apparecchi
collegati  alla  Rete  Telematica  alla  data del 31 maggio 2005, nel
periodo che va dall'1.1. al 31.5.2005; l'importo de quo dovra' essere
comunicato   dal  Concessionario  al  fideiussore,  a  mezzo  lettera
Raccomandata r.r., entro il 15 giungo 2005.
L'ammontare  della fideiussione verra' poi aggiornato di anno in anno
in  data  1  luglio, sino alla scadenza della Concessione e della sua
eventuale  proroga, con le medesime modalita' ed in misura pari ad un
importo  corrispondente alla somma del PREU e dell'Aggio medi mensili
prodotti   dagli  Apparecchi  nel  periodo  tra  M  giugno  dell'anno
precedente ed il 31 maggio dell'anno di riferimento.
Qualora  l'ammontare  della fideiussione si dovesse ridurre a seguito
di escussione, Operatore dovra' reintegrare la garanzia.
10.  Non appena avutane notizia, e comunque trascorsi 10 giorni dalle
date fisse di addebito dei RID previste dall'art. 7, qualora il conto
corrente di Operatore risultasse incapiente per il pagamento totale o
parziale  degli  importi  dovuti,  Concessionario,  fermo  il diritto
all'escussione   della  fideiussione  prevista  dall'art.  9,  potra'
bloccare  il  funzionamento di uno o piu' degli Apparecchi, in misura
proporzionata  all'ammontare  degli  importi  non pagati in relazione
alla  produttivita'  degli  Apparecchi  stessi  oggetto di blocco nel
periodo cui si riferiscono il PREU e l'Aggio non versati.
Il  blocco  degli apparecchi potra' avvenire dopo quarantottore dalla
diffida  scritta  del  Concessionario  all'Operatore,  anche  a mezzo
telefax  e/o e-mail, contenente l'invito al pagamento della somma non
incassata tramite RID, nonche' l'individuazione degli Apparecchi che,
in assenza di pagamento e trascorse quarantottore, verranno bloccati.
Concessionario   dara'   pronta  comunicazione  ad  AAMS  del  blocco
effettuato  e  gli  Apparecchi  rimarranno  bloccati  sino  a  quando
Operatore   non   avra'  provveduto  a  sanare  il  debito  ovvero  a
ricostituire la garanzia fideiussoria ove escussa.
11.  Il  presente  contratto  rimarra'  in vigore anche in ipotesi di
revoca  della  Concessione; in tal caso si intendera' ceduto da Cirsa
International  Gaming Corporation SA ad altro concessionario indicato
da  AAMS  ed  appartenente alla graduatoria pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale in esito alla gara di cui alla lettera a) delle premesse.
12. I seguenti allegati formano parte integrante del contratto
I°.  Elenco  degli Apparecchi di Operatore con l'indicazione dei dati
previsti dal capo e) delle premesse
II°.   Autorizzazione   per   addebito   RID   sul   conto   corrente
dell'Operatore
III°. Fideiussione di cui all'art. 9
Luogo e data
                      CONCESSIONARIO OPERATORE
                             ALLEGATO I
                       APPARECCHI DI OPERATORE

Codice identificativo
  N. Nulla Osta
      Data rilascio Nulla Osta
        Indirizzo esercizio presso cui è installato l'apparecchio
                             ALLEGATO II
Sara'  costituito  dal  modulo  RID rilasciato e timbrato dalla banca
dell'Operatore  per il pagamento periodico, nei giorni 3 e 18 di ogni
mese,  tramite  addebito  diretto  sul conto corrente dell'Operatore,
degli  importi  previsti dall'art. 6 del contratto relativi al PREU e
all'Aggio.
                            ALLEGATO III
Sara'   costituito   dalla  fideiussione  prevista  dall'art.  9  del
contratto,  prestata  a  favore  di  Concessionario nell'interesse di
Operatore,  a  garanzia del buon fine del pagamento tramite RID degli
importi  periodicamente  dovuti  per  il PREU e per l'Aggio, previsti
dagli  artt.  6 e 7 del contratto, nonche' a garanzia del saldo della
penale prevista dall'art. 5 del contratto.
La  fideiussione potra' essere bancaria o assicurativa, dovra' essere
incondizionata  e  dovra'  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio   della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,
nonche'   la   operativita'   a   prima   e   semplice  richiesta  di
Concessionario.
La  fideiussione  avra'  decorrenza  dalla data di sottoscrizione del
contratto  sino  al  31.12.2009  e  potra'  essere  prorogata  per un
ulteriore  anno, e cosi di seguito per gli anni ulteriori, a semplice
richiesta  scritta  di  Concessionario,  da comunicare al fideiussore
entro  trenta  giorni  dalla  scadenza,  in  ipotesi di proroga della
Concessione  e  sino  alla  definitiva  cessazione  della Concessione
stessa.   L'ammontare  iniziale  della  fideiussione  sara'  pari  al
risultato della seguente formula:
       € 1.200 (Euro milleduecento) x numero degli Apparecchi.
Detto   ammontare  verra'  automaticamente  aggiornato,  a  decorrere
dall'1.7.2005, in misura pari ad un importo corrispondente alla somma
del   PREU  e  dell'Aggio  medi  mensili  prodotti  dagli  Apparecchi
collegati  alla  Rete  Telematica  alla  data del 31 maggio 2005, nel
periodo che va dall'1.1. al 31.5.2005; l'importo de quo dovra' essere
comunicato   dal  Concessionario  al  fideiussore,  a  mezzo  lettera
Raccomandata r.r., entro il 15 giungo 2005.
L'ammontare della fideiussione verra' poi aggiornato di anno in anno,
in  data  1  luglio,  sino  alla  scadenza  della Concessione, con le
medesime  modalita'  ed  in  misura pari ad un importo corrispondente
alla  somma  del  PREU  e  dell'Aggio  medi  mensili  prodotti  dagli
Apparecchi  nel  periodo tra l'1 giugno dell'anno precedente ed il 31
maggio dell'anno di riferimento.
                Contratto predisposto da SISAL S.p.a.
SCHEMA  DI  CONTRATTO  TIPO  DA PROPORSI Al TITOLARI DI NULLA OSTA Al
SENSI  DEL  DECRETO  DIRETTORIALE  N.516 DELL' 8 APRILE 2004 RELATIVO
ALLA REGOLAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO
TRA
SISAL  S.p.A.  con  sede  in Milano, Via A. Di Tocqueville, 13 P.IVA,
C.F.  ed  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di  Milano (Sez.
Ordinaria)  n.07337300151,  nella persona del suo                 (di
seguito:SISAL)
E
con  sede  in Via P.IVA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese
di  (Sez. Ordinaria) nella persona del (di seguito: Titolare di Nulla
Osta)
(di seguito definite congiuntamente: parti)
Premesso che
a)  SISAL  e'  una societa' leader nel settore dei giochi, concorsi a
pronostici e scommesse;
b)  SISAL  ha  partecipato  alla  gara,  indetta dall'Amministrazione
autonoma   dei  monopoli  di  Stato  (di  seguito:  AAMS)  con  bando
pubblicato  sulla  GUCE serie S n.77 del 20 aprile 2004, ottenendo la
qualifica  di  Concessionaria  per  l'affidamento  dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
c)  SISAL  ha  predisposto il presente contratto ai sensi dell'art. 8
comma  1  lett.  m)  del  Capitolato  d'oneri  della gara di cui alla
precedente  premessa lett.b) e in conformita' ai disposti del Decreto
Direttoriale  n.516  dell'8 aprile 2004 relativo alla regolazione del
periodo transitorio;
d)  il  Titolare  di Nulla Osta dichiara di essere proprietario, o di
avere  il possesso a fronte di differente titolo, degli Apparecchi di
gioco,  cosi  come  definiti  dall'art.110  comma  6  del  TULPS come
modificato  dalla  L.  27.12.2002  N.289  e  individuati  dal  codice
identificativo  di  cui  all'art.2  comma  1  del  Decreto  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS  d'intesa  con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza del 4 dicembre
2003, di cui all'Allegato A);
e)  il  Titolare  di Nulla Osta dichiara che i predetti Apparecchi di
gioco,  di  cui  alla  precedente  premessa lett. d), sono installati
presso gli esercizi, di cui all'Allegato A);
f) il Titolare di Nulla Osta dichiara di voler collegare, avvalendosi
di  quanto  disposto  dall'art.  6  comma 2 del Decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del 12 marzo 2004 n.86 (di seguito:
Decreto  della  rete  AAMS), i predetti Apparecchi di gioco alla rete
telematica che verra' attivata e condotta da SISAL nella sua qualita'
di Concessionaria;
g)  il  Titolare  di Nulla Osta dichiara che i predetti Apparecchi di
gioco   sono   conformi   alle   specifiche  tecniche  e  alle  altre
disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente in materia, nonche'
sono  conformi  alle previsioni della normativa vigente in materia di
sicurezza e prevenzione infortunistica;
h)  il  Titolare  di  Nulla Osta dichiara di avere precisa conoscenza
delle  previsioni  della  normativa vigente in materia e dei disposti
del bando di Gara.
Tutto  cio'  premesso  e  ritenuto parte integrante ed essenziale del
presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1) DEFINIZIONI
Ai  fini  del presente contratto i termini appresso riportati avranno
il significato di seguito attribuito:
Apparecchi  di  gioco:  gli  apparecchi  di  gioco cosi come definiti
dall'art.110  comma  6 del TULPS come modificato dall'art.22 della L.
27.12.2002   N.289   e   aventi   le   caratteristiche   e  i  codici
identificativi  di  cui  all'art.2  comma  1  del  Decreto  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS  d'intesa  con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza del 4 dicembre
2003, di cui all'Allegato A).
Convenzione:   lo   schema  di  convenzione  della  Concessione,  per
l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione operativa della
rete  per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi
da  divertimento  ed  intrattenimento nonche' delle attivita' e delle
funzioni connesse, allegato al bando di Gara.
Capitolato d'oneri: il Capitolato d'oneri allegato al bando di Gara.
Dichiarazione d'installazione: la Dichiarazione d'installazione degli
Apparecchi di gioco effettuate ai sensi del modulo 3-C6 allegato alla
Circolare n.1/COA/DG/2004 dell'AAMS del 26 febbraio 2004.
Esercenti:   i   titolari   dei   punti   vendita   che   abbiano  le
caratteristiche  di  cui al D.M. del 27 ottobre 2003 e presso i quali
sono installati gli Apparecchi di gioco.
Gara: la gara indetta da AAMS con bando pubblicato sulla GUCE serie S
n.77   del   20   aprile   2004,  per  l'affidamento  in  concessione
dell'attivazione  e  della  conduzione  operativa  della  rete per la
gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  nonche'  delle  attivita'  e delle
funzioni connesse.
Nulla  Osta:  il nulla osta di cui all'art. 38 comma 5 della legge 23
dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2) OGGETTO
Il  presente  contratto  disciplina  i  rapporti tra SISAL, nella sua
qualita'  di  Concessionaria e il Titolare di Nulla Osta in relazione
agli Apparecchi di gioco di cui all'Allegato A).
3) IMPEGNI DELLE PARTI
3.1)  SISAL garantisce tutte le prestazioni, previste dalla normativa
vigente  in  materia  e  dalla  legge  speciale  del  bando  di Gara,
richieste  al  Concessionario  ed  in  particolare  assicura,  per la
propria  rete  telematica,  le  funzioni di cui all'art.2 comma 1 del
Decreto  della  rete  AAMS,  con  esclusione della gestione del gioco
mediante  apparecchi  videoterminali  di  cui  alla  lettera  j)  del
medesimo  articolo. Cosi come previsto dal Decreto Direttoriale n.516
dell'8  aprile 2004 relativo alla regolazione del periodo transitorio
e  analogamente  a quanto disposto dall'art. 6 punto 1 lett. g) della
Convenzione,  sin  da  ora  si  prevede  che, in caso di revoca della
Concessione,   previa  comunicazione  di  AAMS,  sara'  possibile  il
subentro nel presente contratto di altro concessionario.
3.2) Il Titolare di Nulla Osta si impegna a:
3.2.1)  fornire,  in  relazione  agli Apparecchi di gioco in oggetto,
entro  e non oltre quindici giorni di calendario successivi alla data
di   sottoscrizione   del   presente  contratto,  i  modelli  di  cui
all'allegato   4  al  Capitolato  d'oneri,  debitamente  compilati  e
sottoscritti  da  ciascuno degli Esercenti e ogni eventuale ulteriore
documentazione  richiesta  dal  bando  di  Gara  e/o  dalla normativa
vigente in materia;
3.2.2)  garantire  a  SISAL,  in  relazione ai predetti Apparecchi di
gioco,   tutta   la   collaborazione   ed   assistenza  richieste  da
quest'ultima   ed   a   svolgere  tutte  le  attivita'  necessarie  e
propedeutiche  all'adempimento,  da  parte  di  SISAL,  di  tutti gli
obblighi concessori;
3.2.3)  effettuare,  in  relazione ai predetti Apparecchi di gioco, i
servizi  di  gestione  e manutenzione conformemente a quanto previsto
nell'Allegato B);
3.2.4)  attuare,  in  relazione  ai  predetti Apparecchi di gioco, su
espressa  richiesta di SISAL, la Procedura di Blocco. Detta Procedura
e  le  relativa  modalita'  di  attuazione  verranno  descritte in un
documento che, successivamente all'approvazione dello stesso da parte
di  AAMS,  verra'  allegato al presente contratto e ne diverra' parte
integrante e sostanziale;
3.2.5) provvedere, su richiesta scritta e motivata da parte di SISAL,
oppure  di  propria iniziativa purche' preventivamente autorizzato da
SISAL,  a  sostituire i predetti Apparecchi di gioco con altri propri
Apparecchi   di   gioco   ritenuti   da   quest'ultima   maggiormente
performanti.  Tali  nuovi  Apparecchi  di gioco saranno soggetti alla
medesima disciplina prevista dal presente contratto;
3.2.6)  installare,  in  regime  di  comodato  gratuito,  presso ogni
Esercente   che   ne  abbia  fatto  richiesta,  almeno  una  macchina
cambiamonete,   provvedendo  ad  effettuare  i  relativi  servizi  di
manutenzione.  Il Titolare di Nulla Osta si impegna a mantenere detta
macchina cambiamonete costantemente efficiente e funzionante;
3.2.7) porre in essere, a propria cura e spese, eventuali campagne di
comunicazione  e/o  promozionali,  richieste  da  AAMS al Titolare di
Nulla Osta e/o al Concessionario, relative agli Apparecchi di gioco.
4) VERIFICHE TECNICHE
Ogni tipologia di Apparecchio di gioco di cui all'Allegato A), dovra'
necessariamente  essere  verificata da SISAL, prima di procedere alla
connessione alla rete telematica, in ordine alla corrispondenza delle
caratteristiche  tecniche  di  detta tipologia di Apparecchi di gioco
con   i  requisiti  tecnici  necessari  alla  connessione  alla  rete
telematica.
Nell'ipotesi  in  cui  detta  tipologia  di  Apparecchi  di gioco non
risponda  ai  requisiti  necessari  per  essere  connessa  alla  rete
telematica  di  SISAL, le parti sin da ora concordano che il Titolare
di  Nulla Osta provvedera', a proprio esclusivo carico, ad effettuare
le  modifiche  necessarie sugli stessi Apparecchi di gioco al fine di
permetterne la connessione alla rete telematica di SISAL.
5) MARCHIO SISAL
E'  fatto  divieto  al  Titolare  di  Nulla  Osta  di  utilizzare e/o
riprodurre   in   alcuna   forma   e  per  qualsiasi  motivazione  il
logo/marchio    di    SISAL   e/o   delle   societa'   dalla   stessa
controllate/collegate e/o dei giochi dalla stessa gestiti.
SISAL  avra'  facolta'  di  chiedere  al  Titolare  di  Nulla Osta il
risarcimento di tutti i danni, sia diretti che indiretti, alla stessa
arrecati da ogni eventuale violazione a quanto sopra disposto.
6) PRELIEVO UNICO ERARIALE - PREU
Con  riferimento  all'anticipo  effettuato dal Titolare di Nulla Osta
relativamente  alla  prima  rata  del PREU, pari ad Euro 1.000,00 per
Apparecchio  di gioco, le parti, sin da ora, concordano, di procedere
a   compensare   reciprocamente,  secondo  le  modalita'  di  seguito
descritte,   le   eventuali   eccedenze  negative  o  positive  della
differenza  tra  l'importo  del  PREU  dovuto  all'erario  da SISAL e
l'importo della prima rata anticipata dal Titolare di Nulla Osta :
a)  nell'ipotesi  in  cui  il  PREU  dovuto  all'erario  alla data di
sottoscrizione  del  presente  contratto  risulti essere inferiore ad
Euro  1.000,00,  SISAL  provvedera' a restituire al Titolare di Nulla
Osta  la  relativa  differenza  con le modalita' e le tempistiche che
verranno  determinate in funzione delle deduzioni che la stessa SISAL
potra'  operare  sulle  liquidazioni  del  PREU  dalla  stessa dovute
all'erario successivamente alla data del 31 ottobre 2004;
b)  nell'ipotesi  in  cui  il  PREU  dovuto  all'erario  alla data di
sottoscrizione  del  presente  contratto  risulti essere superiore ad
Euro 1.000,00, il Titolare di Nulla Osta si impegna a corrispondere a
SISAL,  contestualmente  alla  sottoscrizione del presente contratto,
l'eccedenza   positiva  risultante  dalla  differenza  degli  importi
relativi   al   PREU   dallo   stesso  raccolti  fino  alla  data  di
sottoscrizione del presente contratto e l'importo di Euro 1.000,00.
Dalla  data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla data
del  31 ottobre 2004 - oppure, per gli Apparecchi che a tale data non
risultassero ancora connessi alla rete telematica di SISAL, fino alla
data  di  connessione  di  detti Apparecchi di gioco - il Titolare di
Nulla  Osta,  per ogni Apparecchio di gioco, rendera' disponibili con
cadenza  settimanale  a  SISAL gli importi relativi al PREU maturati,
nel  suddetto  arco temporale, dall'utilizzo di ciascuno dei predetti
Apparecchi di gioco.
Il  Titolare  di  Nulla  Osta  provvedera', a decorrere dalla data di
sottoscrizione  del  presente  contratto e con cadenza settimanale, a
comunicare  a  SISAL,  con  le modalita' che verranno successivamente
concordate  tra  le  parti, i dati, rilevati dai contatori apposti su
ogni  apparecchio  di  gioco,  necessari  per  la  determinazione del
calcolo del PREU.
7) CORRISPETTIVO
Il  Titolare  di Nulla Osta, a fronte delle attivita' svolte da SISAL
in qualita' di Concessionaria, riconoscera' a quest'ultima un importo
pari  al  3%  (tre-percento) + IVA, ove prevista, delle somme giocate
per ciascuno dei predetti Apparecchi di gioco.
Il  predetto  importo  dovra' essere pagato, con cadenza settimanale,
entro  e  non oltre il lunedi' della settimana successiva a quella in
cui  sono  state  effettuate  le  giocate  dei predetti Apparecchi di
gioco.
SISAL, ove il pagamento pervenisse alla stessa dopo il termine di cui
sopra, ferma l'applicazione degli interessi di mora annui scalari che
si convengono nella misura del tasso degli interessi legali in vigore
nel  periodo  di morosita', maggiorato di 3 punti percentuali, potra'
risolvere  il  presente  contratto  ai  sensi  di  quanto previsto al
successivo art. 12.
8) GARANZIE
Il Titolare di Nulla Osta, a garanzia del regolare assolvimento delle
obbligazioni  economiche derivanti dai rapporti con SISAL in qualita'
di  Concessionaria,  fornira'  una  o  piu'  fideiussioni bancarie di
importo  pari a Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni Apparecchio
di gioco oggetto del presente contratto.
Tale/i  fideiussione/i  dovra/nno  essere  rilasciata/e  da  primario
istituto bancario ed essere escutibile/i a prima e semplice richiesta
scritta,  ogni  e  qualsiasi eccezione rimossa e nonostante qualsiasi
obiezione  da parte del Titolare di Nulla Osta e/o di terzi; altresi'
detta/e   fideiussione/i  dovra/nno  essere  prestata/e  con  formale
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale.
L'importo  di  predetta/e  fideiussione/i  potra'  essere  oggetto di
aggiornamento,  solo  ed esclusivamente previo accordo scritto tra le
parti, a decorrere dalla data del 1 luglio 2005.
9) INDENNIZZI
Il  Titolare  di  Nulla  Osta,  nell'ipotesi  in cui non attui, o non
rispetti  le tempistiche previste per l'attuazione della Procedura di
Blocco,   di  cui  all'art.324,  dovra'  a  SISAL  un  indennizzo  da
calcolarsi  in funzione dei conseguenti danni e/o perdite finanziarie
subiti   da   SISAL  e  comunque  non  inferiore  ad  Euro  20.000,00
(ventimila/00)  per  ogni  Apparecchio  di  gioco per il quale non e'
stata correttamente posta in essere la predetta Procedura di Blocco.
Il  Titolare  di  Nulla  Osta,  nell'ipotesi in cui sottragga e/o non
renda piu' disponibili uno o piu' Apparecchi di gioco, dovra' versare
a  SISAL  medesima un indennizzo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00)
per ognuno dei predetti Apparecchi di gioco.
Il  Titolare  di  Nulla  Osta, nell'ipotesi in cui non versi a SISAL,
conformemente  a  quanto disposto al predetto art. 7, gli importi del
PREU  settimanalmente maturati da ciascuno degli Apparecchi di gioco,
dovra' corrispondere a SISAL un indennizzo di Euro 100,00 (cento/00),
per ciascun Apparecchio di gioco e per ogni giorno di ritardo.
10) DURATA DEL CONTRATTO
Il  presente contratto decorre dal momento della sottoscrizione dello
stesso e avra' termine alla scadenza della durata della Concessione o
dei  suoi  eventuali  rinnovi,  ovvero  avra'  termine  alla  data di
comunicazione  formale  da parte di AAMS dell'avvenuta rimozione, per
qualsiasi motivo, di tutti gli Apparecchi di gioco di cui al presente
contratto,  nel  caso  in  cui  tale data sia anteriore alla predetto
termine della Concessione.
E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
11) RISOLUZIONE
Nell'ipotesi  in  cui  sorga  tra le parti una controversia in ordine
all'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, le
stesse   parti   cercheranno  di  dirimere  la  controversia  insorta
attraverso  la  ricerca di una soluzione bonaria. Nell'ipotesi in cui
le  parti  non  raggiungano, entro 7 (sette) giorni dal sorgere della
controversia,  detta  soluzione  bonaria,  troveranno  applicazione i
disposti  del codice civile in materia di risoluzione dei contratti e
in particolare quanto previsto dall'art. 1454 c.c.
12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il  presente  contratto  si risolvera' di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c., nel caso si verifichi una o piu' delle seguenti ipotesi:
a)   il  Titolare  di  Nulla  Osta  sia  sottoposto  a  liquidazione,
fallimento o altre differenti procedure concorsuali;
b) il Titolare di Nulla Osta sottragga e/o non renda piu' disponibili
uno o piu' Apparecchi di gioco;
c)  il  Titolare  di  Nulla  Osta  venga  sottoposto  a  procedimenti
giudiziari di natura penale;
d) il Titolare di Nulla Osta svolga attivita' illecite;
e)  il  Titolare  di Nulla Osta risulti inadempiente a uno o piu' dei
disposti di cui al precedente art.5;
f)  il  Titolare di Nulla Osta non corrisponda a SISAL, nei termini e
modalita'  stabiliti  al  precedente art.7, i corrispettivi di cui al
medesimo articolo.
Nel  caso il Contratto venga risolto a fronte delle ipotesi di cui ai
precedenti  punti  da  lett. b) a lett. f), il Titolare di Nulla Osta
sara'  tenuto  a  versare  a SISAL, a titolo di rimborso spese per la
connessione,   oltre   agli   indennizzi   di  cui  all'art.  9,  ove
applicabili,  una  penale  di  Euro  500,00 (cinquecento/00) per ogni
Apparecchio di gioco.
13) RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna, anche per i propri dipendenti ed ausiliari
(e  comunque  per  i  terzi  che  con  la  stessa abbiano un rapporto
contrattuale  o  di  fatto),  a non divulgare o rendere in alcun modo
conosciuto  a  terzi  il  contenuto  del  presente  contratto e delle
informazioni  e  dei  dati  non pubblici di cui venga a conoscenza in
virtu'  dello  stesso.  Ciascuna  parte  custodira'  con  la  massima
riservatezza  tutti  i  dati  che  l'altra  parte  le trasmettera' in
esecuzione di detto contratto.
Nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni, tali dati
non potranno in nessun caso essere comunicati a terzi o subire alcuna
forma  di  trattamento  diverso  da quello strettamente necessario ad
assicurare   la  puntuale  esecuzione  degli  obblighi  nascenti  dal
presente  contratto.  L'obbligo previsto dal presente contratto viene
mantenuto anche dopo la cessazione dello stesso.
Fermo   restando   quanto   sopra   riportato,   le  parti  si  danno
reciprocamente  atto  che  l'avvenuta  stipula del presente contratto
dovra'  essere  comunicata  ad  AAMS,  a  cura  delle  stesse  parti,
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.5  comma  2  del Decreto
Direttoriale  n.516  dell'8 aprile 2004 relativo alla regolazione del
periodo transitorio.
14) MANLEVA
Il  Titolare  di Nulla Osta manleva SISAL da ogni richiesta e da ogni
responsabilita'  per  indennizzi,  risarcimento  danni,  o  ad  altro
titolo,  anche  da  parte  di  eventuali  soggetti terzi, in ordine a
danneggiamenti,   furti,   sparizioni   e/o  qualsiasi  altro  evento
provocato e/o riguardante gli Apparecchi di gioco.
A  tal  fine il Titolare di Nulla Osta dichiara di avere sottoscritto
idonea polizza assicurativa a copertura dei sinistri di cui sopra.
15) MODIFICHE CONTRATTUALI
Resta facolta' di SISAL concordare delle condizioni di maggior favore
per il Titolare di Nulla Osta e/o differenti condizioni contrattuali,
fermo  restando quanto previsto dai disposti di legge in materia, che
si intendono e intenderanno recepiti dal presente contratto.
Salvo  per quanto riguarda modifiche normative, qualsiasi modifica al
presente  contratto  non sara' valida, vincolante ed efficace ove non
risulti da atto sottoscritto da entrambe le parti.
16) CESSIONE DEL CONTRATTO
Salvo  quanto  disposto  al  secondo  comma  del precedente art. 3.1,
ciascuna  delle parti si impegna a non cedere a terzi il contratto ed
i  diritti  e  gli  obblighi conferiti ed imposti dallo stesso, senza
l'autorizzazione scritta dell'altra parte.
17) COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere
inviate ai seguenti recapiti:
se  indirizzate  a  SISAL:  SISAL  S.p.A.-  Via A. Di Tocqueville 13,
Milano 20154
se indirizzate al Titolare di Nulla Osta :
18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana. Per qualunque
controversia      relativa     alla     validita',     all'efficacia,
all'interpretazione, all'esecuzione ed allo scioglimento del presente
contratto, sara' competente il foro di Milano in via esclusiva.
Milano, li                2004
               SISAL S.p.A. Il Titolare di Nulla Osta
Ai  sensi  degli art.1341 ss c.c., il Titolare di Nulla Osta dichiara
di  aver  letto  e  ben  compreso  il  contenuto e il significato dei
seguenti articoli:
Art.3) IMPEGNI DELLE PARTI
Art.4) VERIFICHE TECNICHE
Art.5) MARCHIO SISAL
Art.6) PRELIEVO UNICO ERARIALE - PREU
Art.7) CORRISPETTIVO
Art.8) GARANZIE
Art.9) INDENNIZZI
Art.12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art.14) MANLEVA
Art.18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Titolare di Nulla Osta
Allegati:
A)  Elenco  Apparecchi di gioco individuati dal codice identificativo
di  cui all'art.2 comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle
finanze  - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento
di  pubblica  sicurezza  del  4 dicembre 2003 ed individuazione degli
esercizi presso i quali sono installati.
B) Gestione e Manutenzione degli Apparecchi di gioco.
ALLEGATO A)
Elenco  Apparecchi  di gioco individuati dal codice identificativo di
cui  all'art.  2  comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle
finanze  - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento
di  pubblica  sicurezza  del  4 dicembre 2003 ed individuazione degli
esercizi presso i quali sono installati.
ALLEGATO B)
Gestione e Manutenzione degli Apparecchi di gioco.
Il  Titolare  di  Nulla  Osta  si  impegna ad effettuare i servizi di
gestione   e   manutenzione   ordinaria,   nonche'   di  manutenzione
straordinaria  degli Apparecchi di gioco, cosi come in seguito meglio
descritti.
Il  Titolare  di  Nulla Osta, per permettere a Sisal di coordinare il
corretto  ed  ordinato svolgimento dei servizi stessi, comunichera' a
Sisal, contestualmente alla firma del presente contratto, l'indirizzo
di   una  casella  di  posta  elettronica  alla  quale  Sisal  dovra'
convogliare  tutte  le richieste di intervento relative ai servizi di
manutenzione;  unitamente a tale indirizzo, il Titolare di Nulla Osta
segnalera'  altresi'  un  numero  telefonico di rete fissa, un numero
telefonico di cellulare, un numero di fax, attivi 365 giorni all'anno
ai  quali  sia  reperibile  un operatore addetto alla ricezione delle
richieste di intervento di cui sopra.
1. Gestione e manutenzione ordinaria degli Apparecchi di gioco
La  gestione  e  manutenzione  ordinaria implica tutti gli interventi
manutentivi  sugli  Apparecchi  di  gioco, diversi dalla manutenzione
straordinaria,  necessari  a garantire la corretta operativita' degli
Apparecchi di gioco, conformemente alla normativa vigente in materia.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale attivita'
la   pulizia   dell'Apparecchio,  lo  svuotamento  del  cassetto,  il
ripristino  dei  corretti livelli degli hopper, la sostituzione delle
parti usurate e, comunque, tutti quegli interventi che non comportino
l'interruzione     programmata     del     collegamento/funzionamento
dell'Apparecchio di gioco.
Specifiche  richieste di intervento potranno pervenire al Titolare di
Nulla  Osta  da  Sisal,  secondo le modalita' descritte piu' sopra, o
direttamente  da parte dell'esercente. In entrambi i casi il Titolare
di  Nulla  Osta si impegna a eseguire e completare tali interventi in
modo  da  garantire  la  corretta  operativita'  degli Apparecchi, in
particolare,   ove   applicabili,   secondo  i  livelli  di  servizio
concordati  con  l'esercente ed in ogni caso entro 36 (trentasei) ore
solari dall'inoltro della richiesta.
2. Manutenzione straordinaria degli Apparecchi di gioco
Per  manutenzione  straordinaria  si  intendono  tutti gli interventi
sugli  Apparecchi  di  gioco  e/o  su loro componenti (quali a titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo,  accettatori  di monete, monitor,
pulsantiere)  e/o  sulle schede di gioco, necessari a ripristinare le
caratteristiche tecniche degli Apparecchi di gioco e il loro corretto
funzionamento.
La  manutenzione straordinaria prevede l'interruzione programmata del
collegamento/funzionamento dell'Apparecchio di gioco, che deve essere
in  ogni  caso  coordinata  da  Sisal  e  gestita  conformemente alle
indicazioni di quest'ultima.
A  seguito  della  richiesta  di  intervento  da  parte  di Sisal, il
Titolare  di  Nulla  Osta  effettuera' immediatamente l'intervento di
manutenzione  straordinaria e ripristinera' il corretto funzionamento
dell'Apparecchio   entro   36   (trentasei)   ore  solari  successive
all'inoltro della richiesta di intervento.
La  procedura  che  il  Titolare di Nulla Osta dovra' scrupolosamente
seguire  per  effettuare  l'intervento  di manutenzione straordinaria
verra'  di  volta  in volta comunicata da Sisal e comprendera' quanto
previsto  nell'art.  6.2.1.3 del Capitolato tecnico allegato al bando
di  Gara. Una volta terminato l'intervento e ripristinato il corretto
funzionamento dell'Apparecchio di gioco, il Titolare di Nulla Osta ne
dara'  immediata  comunicazione a Sisal; da quel momento l'intervento
si considerera' chiuso.
Qualora per il ripristino del corretto funzionamento dell'Apparecchio
di gioco il Titolare di Nulla Osta dovesse rimuovere l'Apparecchio di
gioco  od  una  sua  componente  dall'esercizio  presso  il  quale e'
installato,   dovra'   darne   preventiva   comunicazione   a  Sisal,
specificando  altresi'  il  luogo  esatto presso cui l'Apparecchio di
gioco o la sua componente verra' trasferito per la riparazione.
Qualora  inoltre  la  richiesta  di  intervento  dovesse pervenire al
Titolare  di  Nulla  Osta direttamente da parte dell'esercente, sara'
obbligo  del  Titolare  di Nulla Osta darne immediata comunicazione a
Sisal  e  seguire  le  indicazioni e le procedure che da quest'ultima
verranno comunicate.
Qualora  non  fosse  possibile ripristinare il corretto funzionamento
dell'Apparecchio   di  gioco  entro  le  36  (trentasei)  ore  solari
successive  all'inoltro della richiesta di intervento, il Titolare di
Nulla  Osta  si  impegna  a  sostituire  l'Apparecchio  di  gioco non
funzionante  con  altro  equivalente e delle medesime caratteristiche
entro  le  successive  24  (ventiquattro)  ore solari, dandone previa
comunicazione   a  Sisal  e  seguendo  le  eventuali  istruzioni  che
dovessero essere trasmesse dalla stessa.
Il Titolare di Nulla Osta si impegna inoltre a compensare a favore di
Sisal  eventuali  discrepanze  di carattere finanziario che dovessero
riscontrarsi    al    termine    delle   operazioni   di   ripristino
dell'Apparecchio   di  gioco  e  rilevate  da  Sisal  a  seguito  del
ripristino  del  collegamento  dell'Apparecchio  di  gioco  alla rete
telematica di Sisal stessa.
3. Indennizzi a favore di Sisal
In  caso  di omissioni o ritardi da parte del Titolare di Nulla Osta,
tali  da  comportare  il mancato ripristino dell'Apparecchio di gioco
entro  le  36  (trentasei)  ore  solari  successive all'inoltro della
richiesta  di  intervento,  il  Titolare di Nulla Osta sara' tenuto a
corrispondere  a  Sisal  una  penale  pari  a Euro 100,00 (cento) per
ciascun Apparecchio di gioco e per ogni giorno di ritardo.
      Contratto predisposto da RTI LOTTOMATICA SPA (mandataria)
Il  seguente  SCHEMA  DI  CONTRATTO e' stato redatto in conformita' a
quanto  previsto dal Decreto della rete di AAMS, dal Decreto del PREU
e  dal  decreto  direttoriale di regolazione del periodo transitorio,
nonche' dalla Documentazione di Gara, come definiti in Allegato 1.
CONTRATTO  PER  LE  ATTIVITA'  DI  ATTIVAZIONE E CONDUZIONE OPERATIVA
DELLA  RETE  PER  LA  GESTIONE  TELEMATICA  DEL GIOCO LECITO MEDIANTE
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO NONCHE' DELLE ATTIVITA'
E FUNZIONI CONNESSE
TRA
Lottomatica  S.p.A.,  con  sede  in Roma via Mosca n. 45, Partita IVA
03285890962  -  in qualita' di mandataria del RTI, costituito in data
...  per  atto  del  notaio  tra  la medesima Lottomatica S.p.A. e la
societa'  Triplet S.p.A. con sede in Roma via Mosca n. 45 Partita IVA
... - in persona del ... ;
"Concessionario"
E
il  sig.                 nato a ... o (nome della societa) in persona
di  ... in qualita' ... C.F. P. IVA identificata con cod. n. con sede
in   (Prov.)   (Via   o   "Titolare"   di  seguito  anche  denominati
singolarmente o congiuntamente "Parte" o "Parti" PREMESSO CHE
a)  i  termini  utilizzati  nelle seguenti premesse, ove indicati con
carattere grassetto, avranno il medesimo significato attribuito dalle
corrispondenti  definizioni  contenute  nell'allegato  1  al presente
atto;
b)  AAMS  ha  indetto  una  procedura  di  gara  per  la selezione di
operatori    (providers)    per    l'affidamento    in    concessione
dell'attivazione  e  della  conduzione  operativa  della  rete per la
gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  nonche' delle attivita' e funzioni
connesse;
c)  in  esito  alla  suddetta procedura di gara, il Concessionario e'
stato selezionato per l'affidamento delle attivita' e funzioni di cui
alla  precedente  lettera  b)  ed ha sottoscritto con AAMS l'apposita
Concessione,  la  cui  durata  e'  fissata  sino  al 31 ottobre 2009,
eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
d)  il  Titolare  gestisce n ... Apparecchi, il cui elenco - allegato
sub  2 al presente atto - riporta, per ciascun Apparecchio, il codice
identificativo  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS  d'intesa  con il Ministero
dell'interno  -  dipartimento  di  pubblica sicurezza, del 4 dicembre
2003;   detti  Apparecchi  sono  attualmente  installati  presso  gli
esercizi  specificatamente  individuati  in  allegato  3  al presente
contratto,  e sono altresi' dotati del Nulla Osta di cui all'art. 38,
comma  5,  della legge 23 dicembre 2000 n. 388, intestato al Titolare
medesimo;
e)  il  Titolare  dichiara di essere stato dettagliatamente informato
dal  Concessionario  e  di  avere piena conoscenza della normativa di
riferimento per le attivita' di cui alla precedente premessa b) - con
particolare  riferimento  a quanto disposto dal Decreto della rete di
AAMS,  dal  Decreto  di  regolazione  del  periodo  transitorio e dal
Decreto  del  PREU  -  e dichiara,altresi', di essere stato informato
delle   attivita'   e   funzioni  pubbliche  attribuite  da  AAMS  al
Concessionario,  nonche'  delle  caratteristiche del servizio offerto
dal Concessionario;
f)  il  Titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto della rete
di  AAMS  nonche'  dell'art. 4 comma 1 del Decreto di regolazione del
periodo  transitorio,  ha richiesto al Concessionario il collegamento
degli  Apparecchi,  di  cui  in  allegato 2, alla rete telematica del
Concessionario   medesimo   per  garantire  l'operativita'  di  detti
Apparecchi,  nel  rispetto  della  normativa  vigente; a tale fine il
Titolare  ed  il  Concessionario  intendono  sottoscrivere l'apposito
contratto   previsto   dall'art.   2   del  decreto  direttoriale  di
regolazione del periodo transitorio;
g)  avendo  il  Titolare  dichiarato  al Concessionario di non essere
anche  titolare  degli  esercizi di cui in allegato 3, presso i quali
sono installati gli Apparecchi, il Concessionario stesso sottoscrive,
con   gli  Esercenti,  titolari  dei  predetti  esercizi,  l'apposito
contratto  tra Concessionario ed Esercente previsto dall'art. 6 della
Concessione;
h)  per  l'installazione  e  manutenzione degli Apparecchi presso gli
Esercizi,   il   Titolare  ha  sottoscritto  apposito/i  contratto/i,
allegato/i  sub  4 al presente atto, con gli Esercenti titolari degli
esercizi;
i)  il  Titolare  e'  e  restera'  struttura  commerciale autonoma ed
indipendente e con distinta responsabilita' dal Concessionario;
Tutto  cio'  premesso,  con  il presente contratto le Parti intendono
disciplinare le condizioni relative al rapporto tra Concessionario ed
il  Titolare  che troveranno applicazione per tutti gli Apparecchi di
cui in allegato 2 al presente contratto.
ARTICOLO 1 - PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI
1.1  Le  premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso.
1.2  Costituiscono,  altresi',  parte  integrante  e  sostanziale del
presente contratto i seguenti allegati:
Allegato 1 - Elenco delle Definizioni
Allegato  2 - Elenco degli Apparecchi installati ed il cui Nulla Osta
e'   intestato   al   Titolare,   riportante   i   rispettivi  codici
identificativi  previsti  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS  d'intesa con il
Ministero  dell'interno  -  dipartimento di pubblica sicurezza, del 4
dicembre 2003;
Allegato 3 - elenco degli esercizi presso i quali sono installati gli
Apparecchi    gestiti    dal   Titolare,   riportante   denominazione
dell'esercizio - ubicazione - dati dei rispettivi esercenti;
Allegato 4 - contratto/contratti sottoscritto/i tra il Titolare e gli
Esercenti;
ARTICOLO 2 - OGGETTO
2.1  Il presente accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra
Titolare  e  Concessionario  relativamente alle attivita' di gestione
telematica degli Apparecchi di cui in allegato 2.
2.2  Le  Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto
trovera'   integrale  applicazione  anche  per  gli  eventuali  nuovi
Apparecchi,  ulteriori  rispetto  a quelli di cui in allegato 2, che,
nel  rispetto  della  normativa  di  riferimento emanata ed emananda,
fossero   installati  dal  Titolare  e  collegati,  con  accordo  del
Concessionario,   alla   rete  telematica  dallo  stesso  attivata  e
condotta.
ARTICOLO 3 - DURATA - RISOLUZIONE - RECESSO
3.1 Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e
fino  alla  data  di  scadenza  del  primo  periodo  di  durata della
Concessione  -  31  ottobre 2009, ivi inclusa l'eventuale proroga. In
caso  di  revoca  e/o annullamento e/o cessazione per qualsiasi causa
della  Concessione, il presente Contratto dovra' intendersi risolto a
tutti gli effetti con pari decorrenza, fermo restando quanto previsto
al successivo art. 9.
3.2 Il presente Contratto dovra' inoltre intendersi risolto, anche in
forma parziale, senza alcun onere per il Concessionario e fatti salvi
eventuali suoi diritti nei confronti del Titolare in caso di:
a)  Cessazione  per qualunque causa avvenuta del/i contratto/i tra il
Concessionario  ed uno degli esercenti titolari degli Esercizi di cui
in  allegato  3,  salvo  il  caso di recesso dell'Esercente, presso i
quali  sono installati gli Apparecchi: in tale ipotesi la risoluzione
parziale  automatica  operera'  esclusivamente  con  riferimento agli
Apparecchi  riferibili  al  contratto tra Concessionario ed esercente
che sia venuto a cessare;
b)  revoca  del Nulla Osta e/o dei Nulla Osta sostitutivi relativi ai
singoli   Apparecchi:   in   tale  ipotesi  la  risoluzione  parziale
automatica  operera'  esclusivamente  con riferimento agli Apparecchi
per  i quali sia stato revocato il relativo nulla osta e/o Nulla Osta
sostitutivo;
c)  perdita,  da  parte di uno o piu' di uno degli Esercizi di cui in
allegato  3  delle  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  86  o 88
T.U.L.P.S..  In  tale  ipotesi  la  risoluzione  parziale  automatica
operera'  esclusivamente  con  riferimento agli Apparecchi installati
presso gli Esercizi che abbiano perso le suddette autorizzazioni;
d)  rimozione  e/o  demolizione  degli  Apparecchi, verificatesi, per
qualsiasi  causa,  prima  del  31  ottobre  2009.  In tali ipotesi la
risoluzione   parziale   automatica   operera'   esclusivamente   con
riferimento  agli  Apparecchi  rimossi  e/o  demoliti, con decorrenza
dalla  data  di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione
e/o demolizione.
ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO
4.1  Il  Concessionario  si  impegna  a svolgere tutte le attivita' e
funzioni  che,  in  base  alla  normativa  di riferimento, emanata ed
emananda,  ed  in base alla Concessione, il Concessionario stesso sia
tenuto a svolgere nei confronti del Titolare.
4.2 In particolare il Concessionario si impegna a:
a)  collegare alla rete telematica gli Apparecchi presso gli Esercizi
sostenendo tutti gli oneri ed i costi connessi a tale collegamento;
b)  richiedere il nulla osta sostitutivo, di cui all'art. 6, comma 4,
del Decreto della rete di AAMS;
c)   produrre,  anche  attraverso  la  consultazione  degli  appositi
contatori  installati  all'interno  degli  Apparecchi,  alle scadenze
previste  dalla  normativa  di  riferimento e/o dalla Concessione, il
rendiconto contabile riportante, per ciascun Apparecchio, l'ammontare
giocato,  i  premi pagati, il PREU, l'importo residuo che l'Esercente
dovra'  versare  eventualmente  al  netto  della  somma  allo  stesso
spettante;
d)  provvedere,  tramite organizzazione propria o di terzi, per conto
del  Titolare,  a  raccogliere, dagli Esercizi presso i quali saranno
installati gli Apparecchi, l'importo residuo - eventualmente al netto
dell'importo  riconosciuto  agli  Esercenti  dal  Titolare secondo le
indicazioni da quest'ultimo fornite al Concessionario;
e) versare al Titolare l'importo residuo raccolto dagli Esercenti per
conto  del Titolare stesso, secondo quanto sopra esplicitato - previa
eventuale  compensazione  della  Seconda Rata del PREU nonche' previa
deduzione  del  PREU,  del  compenso spettante al Concessionario e di
quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Concessione, secondo
quanto  previsto  dal  successivo art. 6; tale versamento al Titolare
sara'   effettuato   dal   Concessionario   in   funzione  di  quanto
effettivamente versato al Concessionario dagli Esercenti.
Il  Concessionario eseguira' le attivita' sopra indicate nel rispetto
dei  tempi  e  dei  modi stabiliti da AAMS e comunque con modalita' e
tempi ragionevoli in relazione al tipo di attivita' da svolgere.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E GARANZIE DEL TITOLARE
5.1  Con  la  stipula  del presente contratto il Titolare assume, nei
confronti  del  Concessionario  tutti  gli impegni previsti, a carico
dello  stesso  dalla  Documentazione  di  gara  e  dalla normativa di
riferimento  nonche'  gli  eventuali  ulteriori  impegni  di  seguito
descritti.  Al  riguardo,  il  Titolare dichiara e prende atto che il
Concessionario    e'    tenuto,    nell'ambito   della   Concessione,
all'adempimento   di   una   serie   di  attivita'  ed  obblighi  per
l'esecuzione  dei quali e' indispensabile la piena collaborazione del
Titolare  stesso che, pertanto, si impegna a prestare, con la massima
diligenza,  tutta  la  collaborazione necessaria per l'adempimento di
tali attivita' ed obblighi, rispondendo di eventuali danni, nocumenti
o  altro  che  dovesse subire il Concessionario a causa della mancata
collaborazione del Titolare.
5.2  In  particolare  il  Titolare  si  impegna,  nei  confronti  del
Concessionario a:
a)   verificare  che  gli  Esercizi  siano  dotati  e  mantengano  le
autorizzazioni  previste  dagli  articoli  86  o  88  del  T.U.L.P.S.
provvedendo  a  comunicare  tempestivamente  al Concessionario ogni e
qualsiasi  fatto idoneo ad incidere sulle stesse e/o ogni e qualsiasi
variazione;  resta  in ogni caso piena facolta' del Concessionario di
effettuare direttamente ed in ogni momento la suddetta verfica;
b)  verificare  e  comunicare  periodicamente  al  Concessionario, su
richiesta   dello   stesso   Concessionario,  il  numero  massimo  di
apparecchi    installabili    presso    gli   Esercizi,   comunicando
tempestivamente  ogni successiva variazione attuale e/o potenziale al
Concessionario;  resta in ogni caso piena facolta' del Concessionario
di effettuare direttamente ed in ogni momento la suddetta verifica;
c)  fornire  al Concessionario tutta la collaborazione, l'assistenza,
la  documentazione e le informazioni necessarie per l'ottenimento del
Nulla   Osta   sostitutivo,   provvedendo   altresi'   a   comunicare
tempestivamente  al  Concessionario l'eventuale revoca del Nulla osta
per  ciascun  Apparecchio intervenuta nelle more dell'ottenimento del
Nulla Osta sostitutivo;
d)  far  sottoscrivere  agli  Esercenti  il contratto tra Esercente e
Concessionario previsto dalla Documentazione di Gara/Concessione, nei
termini dalla stessa disciplinati e secondo lo schema predisposto dal
Concessionario;
e)  provvedere  alla  manutenzione degli Apparecchi, verificandone il
corretto funzionamento ed astenendosi dall'apportare manomissioni che
alterino  i  requisiti  tecnici di sicurezza previsti dalla normativa
vigente,  con  particolare  riferimento  alle  Regole  tecniche degli
apparecchi di gioco;
f) attivare, per quanto di propria competenza, tutte le idonee misure
finalizzate  a  garantire la corretta operativita' delle procedure di
blocco,  nel rispetto di quanto previsto dalla Documentazione di Gara
nonche'  delle  indicazioni  fornite  dal  Concessionario, fornendo a
quest'ultimo tutta la necessaria collaborazione;
g)  comunicare  immediatamente  al  Concessionario qualsiasi danno od
anomalia  di  cui  sia  a  conoscenza  sui  punti  di accesso o sugli
apparecchi di gioco ad essi collegati, che ne impediscano il regolare
funzionamento od il collegamento alla rete telematica;
h)  rimuovere  e/o  demolire,  ovvero  consentire  la  rimozione  e/o
demolizione  degli Apparecchi nel caso in cui siano state revocate le
autorizzazioni  di  cui agli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S. e/o in tutti
gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
i)  rimuovere,  ovvero  consentire la rimozione dal/dagli Esercizio/i
degli  Apparecchi per i quali siano stati revocati i nulla osta e/o i
nulla osta sostitutivi;
j)  fornire  al Concessionario la massima assistenza e collaborazione
sia  ai  fini  del collegamento degli Apparecchi alla rete telematica
sia  ai  fini  dell'espletamento  di  tutte  le  attivita' oggetto di
Concessione relative ai controlli sugli Apparecchi;
k) conservare con cura tutta la documentazione comunque predisposta e
raccolta  per  il  Concessionario,  provvedendo  a  consegnare  detta
documentazione al Concessionario su richiesta dello stesso;
1)  garantire  il  versamento  della  Seconda  Rata  del  PREU con le
modalita' e nei termini previsti dal decreto del PREU;
m)  autorizzare  l'Esercente,  nell'ambito  del rapporto contrattuale
esistente  tra  quest'ultimo  ed  il  Titolare  stesso, ad operare in
proprio  nome  e  per proprio conto sugli Apparecchi per le finalita'
previste dalla Concessione nonche' a prelevare e riversare, sempre in
proprio nome e per proprio conto, al Concessionario l'importo residuo
con effetto liberatorio nei propri confronti.
5.3  Il  Titolare  si impegna ad espletare i suddetti obblighi con la
massima  diligenza,  nel rispetto delle indicazioni di volta in volta
fornite  dal Concessionario nonche' e nel rispetto di quanto previsto
dalla  normativa vigente, emanata ed emananda, e dalla Documentazione
di Gara delle quali lo stesso dichiara di avere piena conoscenza.
ARTICOLO 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE E RIVERSAMENTI - FIDEIUSSIONE
6.1  A  fronte  delle  prestazioni stabilite nel presente contratto a
carico  del  Concessionario,  a  quest'ultimo  viene riconosciuto dal
Titolare,  un compenso pari al 2,6% (duevirgolaseipercento) oltre IVA
se  dovuta  delle  somme  giocate,  fermo restando che, come previsto
dall'art.   2   comma  3  del  Decreto  di  regolazione  del  periodo
transitorio,  la  percentuale  di cui sopra potra' essere modificata,
d'intesa  tra  le  Parti,  in  senso  migliorativo  per  il Titolare,
all'atto  della  sottoscrizione,  ovvero  in  corso  di validita' del
presente   contratto,   anche  in  ragione  della  diversa  rilevanza
commerciale degli Apparecchi e degli Esercizi ovvero della ubicazione
degli Esercizi stessi.
6.2  Il suddetto compenso e' liquidato dal Titolare al Concessionario
mediante compensazione con gli importi che il Concessionario versa al
Titolare medesimo, secondo quanto previsto al precedente articolo 4.2
lettera  e),  fermo  restando  che,  qualora,  a  causa  del  mancato
versamento   da   parte  degli  Esercenti,  l'importo  effettivamente
raccolto  dal Concessionario fosse inferiore all'ammontare necessario
a  coprire il PREU, il canone di concessione ed il compenso spettante
al  Concessionario  stesso,  il  Titolare  provvedera'  a  versare al
Concessionario  la  differenza  tra  tale  ammontare  e  gli  importi
effettivamente versati dagli Esercenti al Concessionario. Il Titolare
provvedera' al suddetto versamento entro e non oltre i 7 giorni dalla
comunicazione,   inviata  al  Titolare  dal  Concessionario,  in  cui
quest'ultimo  denunci  l'incapienza  dell'importo  raccolto;  scaduto
inutilmente il predetto termine, sara' facolta' del Provider escutere
la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 6.4.
(i) In ragione dei rapporti contrattuali esistenti tra il Titolare ed
Esercente/Esercenti,  dei  rapporti  esistenti  tra Concessionario ed
Esercente,  nonche'  della  responsabilita'  economica  gravante  sul
Concessionario,  in  virtu'  di  quanto  previsto  dall'art.  9 della
Concessione,  il  Titolare dichiara espressamente di aver autorizzato
l'Esercente  ad  effettuare,  in nome proprio e per proprio conto, le
seguenti  attivita': a) prelevare l'importo residuo dagli Apparecchi;
b)   provvedere   al   relativo   riversamento  al  Concessionario  -
eventualmente al netto del compenso riconosciuto all'Esercente stesso
dal  Titolare,  in  base  quanto  previsto al precedente articolo 4.2
lett. e).
6.4  A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti
dal  Titolare  in  virtu'  del  presente  Contratto,  con particolare
riferimento a quanto previsto al precedente art. 6.2 ed al versamento
della Seconda rata del PREU, il Titolare si impegna a far rilasciare,
entro   e   non   oltre   il   quindicesimo  giorno  successivo  alla
sottoscrizione  del  presente  Contratto  e pena la risoluzione dello
stesso e/o la sospensione delle attivita' da parte del Concessionario
a   discrezione   dei  quest'ultimo  -  una  fideiussione  o  polizza
fideiussoria  a  prima  richiesta - a favore del Concessionario o del
soggetto  dallo  stesso  designato  -emessa  da  primario istituto di
credito  o  compagnia assicurativa, senza eccezioni e con rinuncia al
beneficio  della  preventiva  escussione,  dell'importo previsto, per
ciascun   Apparecchio,   dalla   normativa  di  riferimento  e  dalla
Documentazione  di  Gara  per ciascun Apparecchio, valida sino al 91°
giorno successivo alla scadenza del Contratto.
6.5 Il Titolare si impegna, inoltre, su richiesta del Concessionario,
ad aggiornare la suddetta garanzia, facendo adeguare l'importo di cui
al  precedente  comma  6.4  con  cadenza annuale, a decorrere dal 1 °
luglio  2005,  ed entro i 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
Tale  adeguamento  potra'  essere richiesto dal Concessionario, sulla
base  del  volume  medio per Apparecchio delle somme complessivamente
giocate  tramite  gli  Apparecchi  nell'anno  precedente  a quello di
riferimento.
6.6  Qualora l'importo di cui ai precedenti commi 6.4 e 6.5 si riduca
in  esito  ad  escussione per qualsiasi causa avvenuta - ivi compresa
l'applicazione  delle  penali  di cui al successivo articolo 7 - , il
Titolare  impegna  a  far reintegrare la suddetta garanzia entro i 10
giorni successivi al verificarsi della riduzione, pena la risoluzione
del  Contratto  e/o  la  sospensione  delle  attivita'  da  parte del
Concessionario a discrezione dei quest'ultimo.
ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DANNI E PENALI
7.1  Il  Titolare,  in caso di violazione degli obblighi dallo stesso
assunti  con  il Contratto nonche' degli eventuali ulteriori obblighi
posti  a  suo  carico dalla normativa di riferimento, con particolare
riguardo  alla  Seconda rata del PREU e fatti salvi ed in aggiunta ai
rimedi  espressamente  previsti  nel  Contratto  stesso, e' tenuto al
risarcimento dei danni eventualmente causati al Concessionario.
7.2  In particolare il Titolare si impegna sin da ora a rimborsare il
Concessionario   di  tutti  gli  importi  addebitati  a  quest'ultimo
dall'AAMS,  anche  a  titolo di penale, secondo quanto previsto dalla
Concessione, nel caso in cui i predetti addebiti fossero imputabili a
fatto o colpa del Titolare stesso.
7.3  In caso di ritardo nel versamento previsto a carico del Titolare
dal  precedente  articolo  6.2  lo  stesso e' tenuto, in ogni caso, a
versare  al  Concessionario, a titolo di penale, un importo pari allo
0,5%  dell'importo  non versato, per ciascun giorno di ritardo, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
7.4  Nelle  ipotesi  previste  ai precedenti articoli 7.2 e 7.3 sara'
comunque  facolta'  del Concessionario escutere la garanzia di cui al
precedente articolo 6.
ARTICOLO 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
8.1  Sara' facolta' del Concessionario risolvere in qualunque momento
il   presente  contratto,  mediante  semplice  comunicazione  scritta
inviata al Titolare con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:
a)  perdita  delle  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  86  o 88
T.U.L.P.S. da parte di tutti gli Esercizi (art. 3.2 lett b);
b)  revoca  dei  nulla osta relativi a tutti gli Apparecchi (art. 3.2
lett c);
c) mancata comunicazione da parte del Titolare di anomalie e/o guasti
dallo  stesso  rilevate  e/o  rilevabili  sugli Apparecchi ( art. 5.2
lett. g);
d)  ritardo  superiore a 20 giorni nel versamento dell'importo dovuto
al Concessionario in base all'art. art. 6.2;
e)  mancato rilascio, mancato adeguamento e/o mancato reintegro della
fideiussione di cui al precedente art. 6 nei termini ivi previsto.
f)  qualora  il  Titolare  sia sottoposto a liquidazione, fallimento,
amministrazione   controllata   o   concordato   preventivo  o  altra
situazione equipollente;
Restano  comunque  salvi,  a  favore  dell'esercente  il  diritto  di
risarcimento  del  danno nonche' il diritto di applicare la penale di
cui al precedente art. 7.
ARTICOLO 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO
9.1  Il  Titolare non potra' cedere a terzi il presente Contratto, in
tutto o in parte, senza il preventivo assenso del Concessionario.
9.2  Il Titolare acconsente sin da ora a cedere il presente Contratto
alla Societa' eventualmente costituita, secondo quanto previsto dalla
Documentazione  di Gara, tra i soggetti componenti il RTI composto da
Lottomatica   S.p.A.   e   Triplet  S.p.A.,  cosi  come  in  epigrafe
identificato.  Gli  impegni  assunti  dal  Titolare nei confronti del
Concessionario  con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto  si
intenderanno,  pertanto,  automaticamente assunti nei confronti della
predetta  Societa',  a  decorrere dalla data in cui il Concessionario
comunichi  al  Titolare  la  cessione  di  cui sopra; al riguardo, il
Titolare  dichiara  sin  da  ora  di  liberare il RTI cedente da ogni
obbligazione  dallo  stesso  assunta  con  il presente Contratto che,
dalla   data   della   suddetta   comunicazione,   restera'  solo  ed
esclusivamente in capo alla Societa' cessionaria.
9.3  Il  Titolare  acconsente,  fin  d'ora,  che  in caso di revoca o
annullamento  della  Concessione, al Concessionario possa subentrare,
nel   presente   Contratto,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  il
Concessionario  stesso,  un altro concessionario individuato da AAMS,
impegnandosi a compiere tutte le necessarie e conseguenti formalita',
nei tempi e nei modi richiesti.
ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI
10.1  Tutte  le  comunicazioni, richieste e/o consentite ai sensi del
presente  contratto,  si  intenderanno  validamente eseguite solo ove
effettuate  per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate come
segue:
Titolare:
Concessionario:
ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE
11.1  Per  la soluzione di qualsiasi controversia sara' competente in
via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, li
                    Il Concessionario Il Titolare
Ai  sensi  degli  articoli  1341 e 1342 c.c., il Titolare dichiara di
aver  preso  chiara ed esatta visione e di approvare espressamente le
clausole di cui agli articoli: 3 - Durata, Risoluzione e Recesso; 5 -
obblighi   e  garanzie  del  Titolare;  6  -  Condizioni  economiche,
Versamenti  e  Fideiussione;  7  -  Risarcimento  danni e penali; 8 -
Clausola  risolutiva espressa; 9 - Cessione del Contratto e Subentro;
11 - Foro competente.
Il Titolare
Ai  sensi del D. lgs 196/2003 e successive integrazioni, il Titolare,
con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  presta il proprio
consenso  in  favore del Concessionario per il trattamento dei propri
dati personali nei limiti e secondo le finalita' connesse e derivanti
dall'esecuzione  del presente contratto a favore del Concessionario e
di tutte le societa' controllanti e/o controllate di questo.
Il Titolare
ALLEGATO - ELENCO DELLE DEFINIZIONI
AAMS: indica l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
apparecchio/i  di gioco o apparecchio/i: indica uno o piu' apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma T.U.L.P.S.;
apparecchio/i   videoterminale  /i  o  videoterminale/i:  indica  una
apparecchio   da  intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  6,
T.U.L.P.S.,  il  cui  funzionamento  di  gioco  puo'  avvenire  anche
mediante  collegamento  in  rete  ad  un  sistema  di elaborazione in
conformita' alle regole tecniche degli apparecchi di gioco;
Apparecchi:  indica tutti gli apparecchi di gioco e/o videoterminali,
ivi compresi quelli elencati in allegato 2 al Contratto, installati e
gestiti  dal  Titolare/Gestore  il  cui  Nulla  Osta  sia allo stesso
intestato;
Concessionario:  indica  il  RTI  costituito  in  data  per atto di e
composto  da  Lottomatica  S.p.A. con sede in Roma via Mosca, 45 - in
qualita'  di  mandataria  e  Triplet  S.p.A.  -  ovvero  la  Societa'
eventualmente  costituita  tra i soggetti componenti il suddetto RTI,
secondo quanto previsto dalla Documentazione di Gara;
concessionario/i:   indica   uno   dei   soggetti   -   diversi   dal
Concessionario  -  selezionati  da  AAMS,  in base alla Selezione per
l'affidamento  delle  attivita'  e  funzioni  pubbliche oggetto della
concessione,  il  cui elenco e' stato pubblicato sulla GURI del ... n
... ;
Concessione:  indica  la  convenzione  sottoscritta  tra  AAMS  ed il
Concessionario  per  l'affidamento  a  quest'ultimo delle attivita' e
funzioni  pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della
rete  per  la  gestione  telematica  del  gioco  lecito  mediante gli
apparecchi nonche' delle attivita' e funzioni connesse;
Contratto:  indica il presente contratto che regola i rapporti tra il
Concessionario e Titolare/Gestore;
Decreto  del  PREU:  indica  il  decreto  direttoriale di AAMS dell'8
aprile  2004  n.  515,  concernente  le  modalita'  di versamento del
prelievo erariale unico sulle somme giocate;
Decreto   della   rete  di  AAMS:  indica  il  decreto  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  12 marzo 2004 n. 86, concernente la
definizione delle funzioni della rete proprietaria di AAMS;
Decreto  di  regolazione  del  periodo transitorio: indica il decreto
direttoriale  di  AAMS  dell'8  aprile 2004 n. 516 che disciplina, in
attuazione  dell'art.  6 del Decreto della rete di AAMS, le procedure
amministrative    di   sostituzione   dei   nulla   osta   rilasciati
antecedentemente  all'individuazione dei concessionari ed i contenuti
dei  contratti  proposti  ai  Titolare/Gestore di nulla osta (periodo
transitorio);
Documentazione  di  Gara  si  intendono,  complessivamente,  tutti  i
documenti   predisposti  e  pubblicati  dall'AAMS  nell'ambito  della
Selezione  indetta  per  l'affidamento  delle attivita' oggetto della
Concessione  e  costituiti  da:  Bando  di Gara; Capitolato d'Oneri e
relativi  allegati, Capitolato tecnico e relativi allegati, Schema di
Concessione e relativi allegati;
esercente/i: indica il/i titolari dell'esercizio / degli esercizi;
esercizio/i:  indica  gli  esercizi  pubblici, i circoli privati ed i
punti  di  raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -  AAMS  d'intesa con il
Ministero  dell'interno  - Dipartimento della pubblica sicurezza, del
27  ottobre  2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi
di gioco ed i videoterminali;
Esercizio/i:  indica tutti gli esercizi, ivi compresi quelli elencati
in  allegato  3  al  Contratto,  presso  i  quali sono installati gli
Apparecchi  gestiti  dal  Titolare/Gestore, il cui Nulla Osta e' allo
stesso intestato;
elenco  dei  concessionari:  indica  il  documento,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del n attraverso il
quale sono stati resi noti i concessionari e sono statti pubblicati i
contratti  dagli  stessi  predisposti e proposti ai titolari di nulla
osta, ai sensi del decreto di regolazione del periodo transitorio;
importo  residuo: indica l'importo risultante dalla differenza tra le
somme  giocate  attraverso  gli  Apparecchi  ed  i premi erogati agli
Utenti;
Nulla  osta:  indica  il  nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della  legge  23  dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Nulla  osta  sostitutivo:  indica  il  nulla  osta  rilasciato  ad un
concessionario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto della rete di
AAMS;
Parte/i:  indica, a seconda dei casi, il Concessionario o l'Esercente
ovvero entrambi congiuntamente;
PREU: indica il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate,
di  cui  all'articolo  39,  comma  13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, versato
dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
Procedura/e  di blocco: indica l'insieme delle procedure, automatiche
e  non,  idonee  ad  impedire l'utilizzo dell'apparecchio di gioco in
tutti  i casi in cui il sistema di elaborazione o il sistema centrale
segnalino,  al  Concessionario  o  ad  AAMS,  una  non conformita' di
funzionamento  dell'apparecchio stesso alle prescrizioni per il gioco
lecito;
Procedura  di  selezione:  indica  la  procedura ad evidenza pubblica
posta  in essere da AAMS secondo la normativa nazionale e comunitaria
per l'individuazione dei concessionari;
Punto/i  di  accesso: indica il punto di ingresso dell'apparecchio di
gioco, anche videoterminale, alla rete telematica del concessionario,
il  punto di accesso e' costituito da un idoneo dispositivi collegato
alla  rete  di  comunicazione  del  concessionario  ed  alla porta di
comunicazione dell'apparecchio di gioco;
Regole  tecniche  degli  apparecchi  di  gioco:  indica  le regole di
produzione  e  di  verifica tecnica degli Apparecchi di gioco o degli
Apparecchi   videoterminali,   adottate  con  decreti  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Rete  proprietaria di AAMS: indica l'intera infrastruttura hardware e
software  di  AAMS,  composta  dal  sistema  centrale  e  dalle  reti
telematiche;
Rete/i telematica/che: indica l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione   dati   attivata  dal  Concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  Concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco,  anche  videoterminali,  al relativo sistema di elaborazione e
quest'ultimo  al  sistema  centrale.  Tale infrastruttura deve essere
utilizzata esclusivamente per la gestione del gioco lecito attraverso
gli  apparecchi  di gioco; relativamente al collegamento del punto di
accesso  al  sistema  di  elaborazione, il Concessionario, fino al 30
settembre  2005, puo' utilizzare anche infrastrutture preesistenti ed
impegnate anche per altri fini;
Seconda rata del PREU: indica la seconda rata di acconto del PREU per
l'anno 2004, di cui all'articolo 4 del Decreto del PREU;
Selezione:  indica  la  procedura  ad evidenza pubblica in esito alla
quale il Concessionario ha sottoscritto con AAMS la Concessione;
Sistema  centrale: indica lo specifico sistema di elaborazione per la
gestione  ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni
e  di  tutti  i  dati  relativi  agli apparecchi di gioco forniti dal
sistema di elaborazione, compresi quelli relativi al PREU sulle somme
giocate;
Sistema   di   elaborazione:  indica  la  parte  componente  la  rete
telematica   rappresentata   dal   sistema,  ubicato  nel  territorio
italiano,  per  la  raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le
informazioni  e  di  tutti  i  dati  relativi  agli  apparecchi ed ai
videoterminali  collegati;  il  sistema  di elaborazione puo' gestire
anche il software di gioco;
T.U.L.P.S.:  indica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Titolare/i  dei  nulla osta o Titolare/i: indica il Titolare/Gestore,
diverso  da  uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto della rete di AAMS;
Titolare/Gestore Inca
Utente/i: indica colui che effettua una partita con un apparecchio di
gioco o videoterminale;
Contratto  predisposto  da  RTI  COS  COMMUNICATION  SERVICES S.12.a.
                            (mandataria)
Schema del:
CONTRATTO  PER  IL  COLLEGAMENTO  ALLA RETE DEL CONCESSIONARIO PER LA
GESTIONE   TELEMATICA   DEL   GIOCO  LECITO  MEDIANTE  APPARECCHI  DA
DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO
TRA
COS  Communication  Services  S.p.A.  con  sede in Roma, Via di Torre
Spaccata  172,  Codice  fiscale  06076420584, Partita Iva 01488531003
nella  persona  del  suo  legale  rappresentante,  nella  qualita' di
mandataria  del  RTI  costituito  in data         per atto del notaio
               tra  la  medesima  COS Communication Services Spa e le
societa'  mandanti Telcos S.p.A, Leisure Link Group Limited, Inspired
Broadcast  Networks  Limited,  Gesteg  S.r.l.,  Gestori Italia S.p.A.
("RTI" e "Concessionario");
E
il  sig. nato a               il  / / o la societa':
in   persona  di                                     in  qualita'  di
                       Codice fiscale P. IVA                      con
sede     in                     Prov.              Via    o    Piazza
                               ("Titolare");
di  seguito anche denominati singolarmente o congiuntamente "Parte" o
"Parti"
PREMESSO CHE:
a)  AAMS  ha  indetto  una  procedura  di selezione ("Procedura") per
l'affidamento  in  concessione  dell'attivazione  e  della conduzione
operativa  della  rete  ("Rete") per la gestione telematica del gioco
lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'
delle attivita' e funzioni connesse ("Attivita'");
b)  in  esito  alla  suddetta  Procedura, il RTI e' stato selezionato
quale  Concessionario  delle Attivita' di cui alla precedente lettera
a)  ed  ha  sottoscritto  con  AAMS  la  convenzione  di  concessione
("Concessione"),  la  cui  durata e' fissata sino al 31 ottobre 2009,
eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
c)  il  Titolare e' titolare del Nulla Osta di cui all'art. 38, comma
5,  della  legge  23 dicembre 2000 n. 388; in particolare e' titolare
dei  nulla  osta provvisori rilasciati per gli apparecchi di gioco di
cui  all'art.  110, comma 6, T.U.L.P.S. ("Apparecchi") il cui elenco,
allegato  al  presente contratto sub lettera A ("Allegato"), riporta,
per  ciascuno,  il  codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1,
del   decreto   4   dicembre  2003  e  l'Esercizio  presso  il  quale
l'apparecchio risulta installato;
d)  il  Titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto della rete
di  AAMS  nonche'  dell'art. 4 comma 1 del Decreto di regolazione del
periodo  transitorio,  ha richiesto il collegamento degli Apparecchi,
elencati  in  Allegato,  alla  rete telematica del Concessionario per
garantire  l'operativita'  di  detti  Apparecchi,  nel rispetto della
normativa vigente;
Tutto cio' premesso, con il presente contratto ("Contratto") le Parti
intendono   disciplinare  le  condizioni  relative  al  rapporto  tra
Concessionario  ed  il Titolare che troveranno applicazione per tutti
gli Apparecchi di cui in Allegato al presente contratto.
ARTICOLO 1
PREMESSE E ALLEGATO
1.1  Le  premesse  costituiscono  parte  integrante e sostanziale del
presente Contratto.
1.2   Costituisce,  altresi',  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  Contratto  l'Allegato  contenente l'Elenco degli Apparecchi
installati  ed  i cui Nulla Osta sono intestati al Titolare, ciascuno
identificato   mediante   il  corrispondente  codice  identificativo,
previsto  dall'art.  2,  comma  1, del decreto 4 dicembre 2003, degli
Esercizi  presso  i  quali  tali  Apparecchi  sono installati e degli
Esercenti titolari di tali Esercizi;
ARTICOLO 2 OGGETTO
2.1  Il  Contratto  ha  ad  oggetto  la  disciplina  dei rapporti tra
Titolare  e  Concessionario  relativamente alle Attivita' di gestione
telematica degli Apparecchi di cui in Allegato.
ARTICOLO 3
IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO
3.1  Il  Concessionario  si  impegna  a  svolgere  nei  confronti del
Titolare tutte le attivita' e funzioni imposte in base alla normativa
di riferimento ed alla Concessione,
3.2   In   particolare   il   Concessionario,  con  riferimento  agli
Apparecchi,  Esercizi  ed  Esercenti  di cui all'Allegato al presente
contratto, si impegna a:
3.1.1 collegare alla rete telematica gli Apparecchi installati presso
gli Esercizi
3.1.2  richiedere il nulla osta sostitutivo, di cui all'art. 6, comma
4, del Decreto della rete di AAMS;
3.1.3  effettuare  la  raccolta  periodica dei dati, registrati negli
Apparecchi,  e  il  trasferimento  almeno  quotidiano degli stessi al
sistema centrale;
3.1.4   effettuare  la  raccolta,  al  di  fuori  della  periodicita'
stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli
Apparecchi nonche' il trasferimento immediato degli stessi al sistema
centrale;
3.1.5  effettuare  la  rilevazione  di  conformita' del funzionamento
degli  Apparecchi  alle  prescrizioni  per  il  gioco lecito mediante
l'elaborazione dei dati raccolti;
3.1.6  effettuare la trasmissione immediata al sistema centrale delle
rilevazioni di non conformita' di funzionamento;
3.1.7   effettuare   la   telediagnostica   degli   Apparecchi  e  la
trasmissione    periodica   al   sistema   centrale   dei   casi   di
malfunzionamento;
3.1.8  predisporre  le  informazioni  utili  alla  valutazione  della
redditivita'  degli  Apparecchi  ed  effettuare  la loro trasmissione
periodica al sistema centrale;
3.1.9  effettuare  la  gestione  amministrativa degli Apparecchi e la
trasmissione delle relative informazioni alla banca dati generale;
3.1.10  effettuare  la  contabilizzazione  delle somme giocate, delle
vincite  e  del PREU e la trasmissione periodica di tali informazioni
al  sistema  centrale nonche' rendere disponibili all'Esercente ed al
Titolare tali informazioni
3.1.11  provvedere,  tramite  organizzazione  propria  odi  terzi,  a
raccogliere gli importi dovuti.
ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL TITOLARE
4.1   Il   Titolare   si   impegna   a  svolgere  nei  confronti  del
Concessionario  tutte le attivita' e funzioni imposte dalla normativa
di riferimento ed in base alla Concessione, con la massima diligenza,
rispondendo di eventuali danni che dovesse subire il Concessionario a
causa dell'inadempimento del Titolare.
4.2  E'  a  carico del Titolare il versamento al Concessionario della
seconda  rata  di  acconto  del  PREU  ("Rata  Acconto");  l'avvenuto
versamento  della Rata Acconto costituisce presupposto necessario per
il  collegamento  degli  Apparecchi  alla Rete (ai sensi dell'art. 4,
comma  1,  del Decreto Direttoriale dell'8/4/2004 n.515- "Decreto del
PREU").   E'   altresi'  a  carico  del  Titolare  il  versamento  al
Concessionario  del saldo del PREU determinato alla data di effettivo
collegamento  alla  Rete  (ex  art.5,  comma  1,  Decreto del PREU) o
comunque,  per  quegli  Apparecchi  che,  alla data del 31/10/04, non
risultino  collegati  alla rete telematica, determinato sulla base di
quanto  registrato  nei contatori degli Apparecchi alla medesima data
(ex art.5 comma 2 - Decreto del PREU).
Il  versamento della Rata di Acconto dovra' effettuarsi, a pena della
sua  inefficacia  ai  fini  del  Contratto, sul conto xxx/xxx, tenuto
presso  la  Cassa  di  Risparmio  di  Parma e Piacenza (CAB xxxxx ABI
xxxxx;).
Pertanto,  onde  ottenere il collegamento degli Apparecchi alla Rete,
il   Titolare  dovra',  alla  data  di  sottoscrizione  del  presente
Contratto,  documentare  l'avvenuto versamento della Rata Acconto con
le modalita' sopra definite.
Il   saldo   del   PREU  sara'  determinato  sottraendo  dall'importo
definitivamente  determinato  alla  data  sopra  indicata gli acconti
versati (ai sensi dell'art.4 comma 2 - Decreto del PREU).
Eventuali   eccedenze   di  acconto  positive,  rispetto  all'importo
definitivamente   dovuto,   saranno  prelevate  alla  prima  scadenza
successiva  al  collegamento  in  Rete  ovvero  alla  prima  scadenza
successiva al 31/10/04 (Art.6 comma 1 - Decreto del PREU).
Eventuali   eccedenze   di  acconto  negative,  rispetto  all'importo
definitivamente  dovuto  saranno  scomputate, fino a concorrenza, dai
successivi prelievi (Art.6 comma 1 - Decreto del PREU).
Per  quegli  Apparecchi  che,  alla  data del 31/10/04, non risultino
collegati  alla  Rete,  l'eventuale eccedenza di acconto positiva del
PREU  dovra'  essere  versata  alla  data di determinazione del saldo
stesso (Art.6 - Decreto del PREU).
4.3 Il Titolare si impegna, nei confronti del Concessionario a:
4.2.1  far  sottoscrivere  agli Esercenti, presso i cui Esercizi sono
installati gli Apparecchi, il contratto con il Concessionario secondo
il modello da quest'ultimo predisposto;
4.2.2  consegnare  al  Concessionario  il  contratto  ed  ogni  altra
documentazione raccolta per suo conto;
4.2.3  verificare  che  gli  Esercizi  siano  dotati  e mantengano le
autorizzazioni previste dagli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
4.2.4   fornire   al   Concessionario   la   massima   assistenza   e
collaborazione   per  il  collegamento  degli  Apparecchi  alla  rete
telematica  e  per  l'espletamento  di  tutte le attivita' oggetto di
Concessione relative alla gestione degli Apparecchi stessi;
4.2.5  attivare,  per  quanto  di propria competenza, tutte le idonee
misure  atte  a  garantire  la corretta attuazione delle procedure di
blocco,  nel  rispetto  delle indicazioni fornite dal Concessionario,
fornendo a quest'ultimo la necessaria collaborazione al riguardo;
4.2.6 comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi danno od
anomalia  rilevata  sui  punti  di accesso o sugli Apparecchi ad essi
collegati,   che  ne  impediscano  il  regolare  funzionamento  o  il
collegamento alla rete telematica;
4.2.7  rimuovere  gli  Apparecchi per i quali siano stati revocate le
autorizzazioni e/o i nulla osta anche sostitutivi;
4.2.8  garantire  il versamento del saldo del PREU con le modalita' e
nei termini previsti dal decreto del PREU;
ARTICOLO 5
Compenso del Concessionario
5.1  Il  Titolare  riconosce  al Concessionario quale compenso per le
attivita'  previste  dal presente Contratto un compenso pari al 2,5 %
(duevirgolacinque  percento)  delle somme giocate ("Compenso"), oltre
l'IVA  dovuta  per  legge, da liquidare contestualmente al versamento
del  PREU  relativo.  Resta  ferma la possibilita' di modificare tale
percentuale,  d'intesa  tra  le  Parti,  in senso migliorativo per il
Titolare,  sia  all'atto  della  sottoscrizione  del contratto che in
corso  di  validita' dello stesso, anche in funzione della differente
rilevanza commerciale degli Apparecchi ed Esercizi gestiti.
5.2  Nel  caso  in  cui il Titolare non dovesse versare integralmente
l'importo richiesto nei termini previsti dalla legge a titolo di PREU
o  di  Compenso,  il  Concessionario  provvedera'  ad  addebitare  la
differenza  che il Titolare dovra' versare entro e non oltre 7 giorni
da  tale  comunicazione.  Scaduto il predetto termine, sara' facolta'
del  Concessionario  escutere  la  garanzia  fideiussoria  di  cui al
successivo punto 5.3.
5.3  A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti
dal Titolare in virtu' del presente Contratto, il Titolare si impegna
a  far rilasciare da primario istituto bancario, entro e non oltre 60
giorni  successivi  alla sottoscrizione del presente Contratto e pena
la  risoluzione  dello  stesso  e/o la sospensione delle attivita' da
parte  del  Concessionario,  una fideiussione a prima richiesta senza
eccezioni e con il rinuncia del beneficio della preventiva escussione
a   favore  del  Concessionario  dell'importo  di  1.200,00  €  (Euro
milleduecento/00) per ciascun Apparecchio di cui all'Allegato, valida
sino al 60° giorno successivo alla scadenza del Contratto.
5.4  Il  Titolare  si  impegna  a  reintegrare  entro  60  giorni  la
fideiussione nel caso questa per qualsiasi motivo venga escussa anche
parzialmente  e  a  far  adeguare,  se  richiesto dal Concessionario,
l'importo;  l'adeguamento  potra'  essere  richiesto,  sulla base del
volume  medio  per  Apparecchio  delle somme complessivamente giocate
nell'anno  precedente a quello di riferimento e dovra' essere attuato
entro 60 giorni successivi alla richiesta.
ARTICOLO 6
DURATA, RISOLUZIONE, RECESSO
6.1  Il  Contratto  ha  efficacia dalla data di sottoscrizione e fino
alla  data  di scadenza del primo periodo di durata della Concessione
(31 ottobre 2009), compresa l'eventuale proroga.
6.2  In  caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione per qualsiasi
causa  della  Concessione  il  presente  Contratto  dovra' intendersi
risolto  a  tutti  gli  effetti con pari decorrenza e subentrera' nel
rapporto  disciplinato  dal  Contratto,  in luogo del Concessionario,
altro soggetto con il quale AAMS avra' sottoscritto la convenzione di
concessione.
6.3 Il presente Contratto dovra' inoltre intendersi risolto, anche in
forma parziale, senza alcun onere per il Concessionario e fatti salvi
eventuali suoi diritti nei confronti del Titolare nei casi di:
6.3.1 revoca, per uno o piu' degli Apparecchi di cui in Allegato, del
Nulla  Osta  (anche  sostitutivo);  in  tale  ipotesi  la risoluzione
parziale operera' esclusivamente con riferimento a tali Apparecchi;
6.3.2 revoca, per uno o piu' degli Esercizi di cui in Allegato, delle
autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  86  o 88 T.U.L.P.S.; in tale
ipotesi   la   risoluzione   parziale   operera'  esclusivamente  con
riferimento agli Apparecchi installati presso tali Esercizi;
6.3.3  rimozione  e/o demolizione degli Apparecchi, verificatasi, per
qualsiasi  causa,  nel  periodo  di  vigenza  del  contratto; in tale
ipotesi   la   risoluzione   parziale   operera'  esclusivamente  con
riferimento a tali Apparecchi.
6.3.4  ritardo  superiore  a  40  giorni  nel versamento dell'importo
dovuto al Concessionario;
6.3.5  mancato  rilascio,  mancato  adeguamento e/o mancato reintegro
della  fideiussione  di  cui  al  precedente  art.  6 nei termini ivi
previsti.
6.3.6  qualora il Titolare sia sottoposto a liquidazione, fallimento,
amministrazione controllata o concordato preventivo;
ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DANNI E PENALI
7.1  Il  Titolare  e' responsabile dei danni eventualmente causati al
Concessionario  in  caso  di violazione degli obblighi assunti con il
Contratto  nonche'  degli  eventuali  ulteriori  obblighi posti a suo
carico dalla normativa di riferimento.
7.2  il  Titolare  e' inoltre tenuto a risarcire il Concessionario di
tutti  gli  importi  addebitati  a quest'ultimo dall'AAMS a titolo di
penale,  nel  caso  in  cui  questi  addebiti  fossero  imputabili al
comportamento del Titolare stesso.
7.3  In  ogni  caso,  e'  inoltre  dovuta sui ritardati versamenti di
importi  dovuti  dal  Titolare  direttamente o attraverso l'Esercente
(nei  casi  in cui questo operi per suo conto) una penale pari all'1%
dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.
ARTICOLO 8
CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1  Il  Titolare non potra' cedere a terzi il presente Contratto, in
tutto o in parte, senza il preventivo assenso del Concessionario.
8.2  Il Titolare acconsente sin da ora a cedere il presente Contratto
alla Societa', eventualmente costituita, tra i soggetti componenti il
RTI.   Gli   impegni   assunti   dal   Titolare   nei  confronti  del
Concessionario  con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto  si
intenderanno,   automaticamente   trasferiti   nei   confronti  della
Societa',   a   decorrere   dalla   data  in  cui  il  Concessionario
comunichera' al Titolare l'avvenuta cessione.
ARTICOLO 9
FORO COMPETENTE
9.1  Per la soluzione di qualsiasi controversia inerente il Contratto
sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, li
Il RTI Il Titolare
Ai  sensi del D. lgs 196/2003 e successive integrazioni, il Titolare,
presta  il  proprio  consenso  in  favore  del  Concessionario per il
trattamento  dei  propri  dati  personali  nei  limiti  e  secondo le
finalita'   connesse   e   derivanti   dall'esecuzione  del  presente
contratto.
Il Titolare
 Contratto predisposto da RTI FRANCO DISTRIBUTION S.A. (mandataria)
CONTRATTO  PER  IL  COLLEGAMENTO  ALLA  RETE  DEGLI ESERCENTI GIA' IN
POSSESSO DI NULLA OSTA (PERIODO TRANSITORIO)
Tra
Il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  tra  le  societa' Franco
Distribucion  S.A.,  che  agisce  in qualita' di mandataria, con sede
legale  in  Madrid  (Spagna),  Via  Alfonso  Gomez,  n.  6  codice di
identificazione  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze
spagnolo A 78103256, in persona del Procuratore sig. Francisco Javier
Carro Calleja, Cristaltec s.p.a., Suretech s.p.a, Luis Santos Gestion
s.l.,  C.M.  GAMES  S.r.l.,  e  GPM  Network S.r.l (qui di seguito il
"Concessionario");
E
Il  Sig.  ,  titolare  del nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del
Decreto  del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004, n.
86, nato a residente in C.F.
(qui di seguito il "Titolare di Nulla Osta");
Premesso che
(i) il Concessionario e' stato inserito nell'Elenco dei Concessionari
formato  dall'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di Stato (qui di
seguito   "AAMS")   a  seguito  di  apposita  procedura  selezione  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data
... ;
(ii) in tale qualita' il Concessionario e' titolare delle funzioni di
attivazione  e  di  conduzione  operativa  della rete per la gestione
telematica  del  gioco  lecito mediante apparecchi da divertimento ed
intrattenimento, nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
(iii)  con  decreto  direttoriale  di  AMMS 8 aprile 2004 n. 516 sono
state  disciplinate le procedure di attuazione del regime transitorio
previsto  dall'art.  6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 12 marzo 2004 n. 86, il quale prevede per i titolari di nulla
osta  diversi  dai  concessionari  l'obbligo di richiedere ad uno dei
soggetti  selezionati  come  concessionario il collegamento alla rete
telematica degli apparecchi oggetto del nulla osta;
(iv)  il  Titolare  di  Nulla  Osta  ha  chiesto al Concessionario il
collegamento  alla  rete  da  esso  gestita  degli  apparecchi meglio
individuati nell'art. 2 del presente contratto;
(v)  il Concessionario ha previsto per il collegamento alla rete ed i
servizi connessi la seguente articolazione tariffaria:
I.  per  le  prestazioni  minime  garantite  ai sensi dell'art. 2 del
Decreto  Direttoriale di AAMS n. 516 del 2004 (di seguito individuate
nell'art. 3 del presente contratto) un compenso costituito da (a) una
quota  annuale  di  Euro  300,00 (trecento/00) per apprecchio, (b) un
corrispettivo    percentuale    in   ragione   del   1,8%   calcolato
sull'ammontare   complessivo   delle   somme   giocate   per  ciascun
apparecchio,   (c)   un   contributo   una   tantum  di  Euro  150,00
(centocinquanta/00) per esercizio;
II.  per un piu' elevato livello di servizio comprendente, oltre alle
prestazioni minime garantite, ulteriori prestazioni aggiuntive meglio
individuate   nell'art.   3   del  presente  contratto,  un  compenso
costituito    da    (a)    una   quota   annuale   di   Euro   480,00
(quattrocentottanta/00)   per   apparecchio,   (b)  un  corrispettivo
percentuale  in  ragione  del  1,8%  sull'ammontare complessivo delle
somme  giocate  per ciascun apparecchio, (c) un contributo una tantum
di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per esercizio;
il  tutto  con  il  limite  massimo del 3% sull'ammontare complessivo
annuo delle somme giocate per ciascun apparecchio;
(vi)  il  Concessionario  per  i  titolari  dei nulla osta fino al 1°
luglio  2004 ha deciso tuttavia di offrire condizioni contrattuali di
favore, e in particolare:
per  il  livello  piu'  elevato  di servizi, comprendente, oltre alle
prestazioni  minime  garantite,  le  ulteriori prestazioni aggiuntive
meglio  individuate  nell'art.  3 del presente contratto, un compenso
costituito  da (a) una quota annuale di Euro 300,00 (trecento/00) per
apparecchio,  (b)  un  corrispettivo  percentuale in ragione del 1,8%
sull'ammontare   complessivo   delle   somme   giocate   per  ciascun
apparecchio;
il  tutto con il limite massimo del 3% sul sull'ammontare complessivo
annuo delle somme giocate per ciascun apparecchio;
(vii)  il  Titolare di Nulla Osta ha chiesto di essere collegato alla
rete   del   Concessionario   e   ha   effettuato   il  pagamento  al
Concessionario dell'importo corrispondente alla seconda rata del PREU
come  previsto  dall'art. 4 del Decreto Direttoriale di AAMS 8 aprile
2004 n. 515;
tutto  cio' premesso con il presente contratto il Concessionario e il
Titolare  di  Nulla Osta (qui di seguito, congiuntamente, le "Parti")
disciplinano  i  rispettivi diritti ed obblighi in connessione con il
collegamento degli apparecchi alla rete telematica
ART.  1.  Le  premesse  formano  parte  integrante  e sostanziale del
presente Contratto.
ART.  2.  Il  Concessionario si obbliga a collegare alla propria rete
telematica il/i seguente/i apparecchio/i:
Codice  identificativo               [di cui all'art. 2, comma 1, del
Decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato 4 dicembre 2003]
Esercizio in cui l'apparecchio/gli apparecchi sono installati
ART.  3.  Il  Concessionario  fornira'  al Titolare del Nulla Osta le
seguenti prestazioni.
3.1. Prestazioni minime ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale
di AAMS n. 516 del 2004:
a)   collegamento   in   rete   dell'apparecchio/i   al   sistema  di
elaborazione;
b)  raccolta  periodica  di  dati,  registrati  nell'apparecchio/i  e
trasferimento, almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;
c)  raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica
richiesta  di  AAMS,  dei dati registrati dall'apparecchio/i, nonche'
trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;
d)  rilevazione  di  conformita' del funzionamento dell'apparecchio/i
alle  prescrizioni  per  il  gioco lecito mediante l'elaborazione dei
dati di cui alle lettere b) e c);
e)  trasmissione  immediata  al sistema centrale delle rilevazioni di
non conformita' di funzionamento;
f)  telediagnostica  dell'apparecchio/i  e  trasmissione periodica al
sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
g)  predisposizione  di  informazioni  utili  alla  valutazione della
redditivita'  dell'apparecchio/i  e  loro  trasmissione  periodica al
sistema centrale;
h)  gestione  amministrativa degli apparecchio/i e trasmissione delle
relative  informazioni  alla  banca  dati  generali per la tutela del
gioco lecito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, Decreto n. 86/2004;
i)  contabilizzazione  delle  somme  giocate,  delle  vincite  e  del
prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni
al sistema centrale.
3.2 Servizi aggiuntivi:
a) Servizio Assistenza Telefonico personalizzato, comprendente
• Gestione multicanale: Telefono, SMS, posta elettronica, fax, ecc.
• Gestione Multiservizio:
-  Richieste  d'informazione  su  dati  specifici dell'operazione del
business   (incassi   accumulati,  medi,  storici);  -  Richieste  di
attivazione;
- Richieste di trasferimento;
- Richieste d'informazione relativa ad adeguamenti di fatturazione;
-  Supporto amministrativo per i pagamenti di diverso tipo; - Reclami
e assistenza guasti.
• "numero verde" (80X).
b)  Sistemi di Gestione della Forza Lavoro in Campo; Automatizzazione
delle mansioni di riscossione
-  Supporto  in  campo  previo  alla  riscossione  e post-riscossione
(contatori teorici e reali, deviazioni e scale di controllo);
-  Strumenti  basati  sulla  telefonia  mobile  che  automatizzano la
raccolta  d'informazione in tempo reale. Automatizzazione dei servizi
tecnici in Campo
-  Gestione  delle vie per il mantenimento programmato e assegnazione
in tempo reale delle risorse per poter risolvere guasti in corso;
-   Strumenti   basati   sulla  telefonia  mobile  che  automatizzano
l'assegnazione di mansioni e l'evoluzione e ultimazione delle stesse.
c) Servizi Web per la gestione del business (e-Channel):
•  Servizio  d'informazione  di  gestione  imprenditoriale  integrato
basato  su  Web services. - Gestione integrata del business (business
intelligence), ad esempio:
| | Gestione e controllo del parco macchine;
| | Ottimizzazione degli impianti;
| |  Correlazione  dei  dati  del  business con i parametri operativi
(tempi  di  riparazione  dei  guasti, gestione dei ricambi, risorse e
relativi costi).
• Fornitura di servizi Web
| |  Internet  della  societa'  (manuali,  troubleshooting,  guide di
manutenzione, ecc.);
| | Conti di posta della societa';
| | Pagina Web in Internet.
d) Canale mobile per i servizi d'informazione (m-Channel).
Tutti  i  precedenti  servizi  sono  disponibili attraverso il canale
mobile adeguatamente adattato alla sua particolarita'
Alcune funzioni sarebbero ad esempio:
| | Conoscere i dati del suo parco: Lista e ubicazione dei macchinari
(mediante Codice Postale), contatori e stato Operativo;
| |  Ricevere  messaggi  tipo  "allarme":  Trasferiti  a responsabili
superiori  (una  volta trascorse due ore dall'evento senza che si sia
risolto il problema, ecc.);
| | Sistema per l'invio di messaggi mobili alla propria forza lavoro,
attraverso la posta elettronica.
ART.   4.   A   titolo   di   compenso  per  la  gestione  telematica
dell'apparecchio/i  e  per  tutti  i  servizi elencati nel precedente
articolo  3  il  Titolare  del  Nulla  Osta  si  impegna  a pagare al
Concessionario:
(a)   una  quota  annuale  di  Euro  300,00  (trecento/00)  per  ogni
apparecchio,
(b)  un  corrispettivo percentuale in ragione del 1,8% sull'ammontare
complessivo  delle  somme  giocate per ciascun apparecchio, calcolato
con cadenza settimanale (dal lunedi' alla domenica).
La  somma  dei  corrispettivi  suindicati  non  potra'  in  ogni caso
eccedere  il limite massimo del 3% sull'ammontare annuale complessivo
delle somme giocate per ciascun apparecchio.
Le  somme  suindicate saranno versate secondo le seguenti modalita' e
termini:
a)  ciascuna  quota  annuale  verra'  pagata contestualmente al primo
pagamento  dovuto  a titolo di corrispettivo percentuale nell'anno di
riferimento, e con le medesime modalita';
b)   il   corrispettivo   percentuale   verra'  pagato  con  scadenza
settimanale ogni lunedi' o, ove quest'ultimo fosse festivo, il giorno
lavorativo  immediatamente  successivo, mediante bonifico bancario in
favore  del  Concessionario  presso la Banca e sul conto corrente che
sara'  da  questi  indicato; l'accredito dovra' essere effettuato con
valuta  fissa  non oltre due giorni lavorativi seguenti la data della
scadenza.
In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla
Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni
giorno solare fino al pagamento.
Art.  5.  Il  Titolare  di  Nulla  Osta e' obbligato, a decorrere dal
collegamento   alla   rete   del   Concessionario,   a   versare   al
Concessionario  stesso  la  somma  destinata  al PREU, pari al 13,5 %
dell'ammontare   complessivo   delle   somme   giocate   per  ciascun
apparecchio.
Il  pagamento  verra'  effettuato  con cadenza settimanale secondo le
stesse  modalita',  termini  e  condizioni  previste  dal  precedente
articolo 4 quanto al pagamento del corrispettivo percentuale.
In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla
Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni
giorno solare fino al pagamento.
ART.  6. Alla data di scadenza del termine di pagamento della seconda
rata  di  acconto  del  Prelievo Erariale Unico (PREU), fissata al 31
ottobre  2004  dal  Decreto  Direttoriale di AAMS n. 515 del 2004, il
Concessionario  procedera'  al calcolo del saldo del PREU, sottraendo
dal  prelievo  dovuto  alla data di effettivo collegamento di ciascun
apparecchio  alla  rete  telematica,  calcolato ai sensi dell'art. 2,
comma  2,  del  Decreto  Direttoriale  suindicato,  gli importi degli
acconti versati.
L'eventuale  eccedenza  positiva  derivante  della determinazione del
saldo   sara'   comunicata   dal   Concessionario   mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di ricevimento e sara' ad esso corrisposta
dal  Titolare  del  Nulla  Osta  nel  termine  massimo  di due giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta mediante bonifico bancario
in  favore  del  Concessionario con valuta fissa non oltre due giorni
lavorativi  seguenti  la  data  della scadenza, presso la Banca e sul
conto corrente da questi indicata ai sensi del precedente articolo 4.
In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla
Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni
giorno solare fino al pagamento.
L'eventuale  eccedenza  negativa  derivante  della determinazione del
saldo  verra'  dedotta  sino  a concorrenza dell'importo risultante a
credito    sulle    liquidazioni    immediatamente   successive   del
corrispettivo dovuto al Concessionario in base al presente contratto.
ART.  7. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal
presente contratto il Titolare di Nulla Osta costituisce fideiussione
bancaria  escutibile  a  prima  richiesta  e  con  rinuncia  ad  ogni
eccezione,  dell'importo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni
apparecchio,  avente  validita'  dalla  data  di  sottoscrizione  del
presente contratto fino alla scadenza dello stesso, come disciplinata
dal  seguente  art. 7. La garanzia viene consegnata al Concessionario
contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
L'ammontare della fideiussione potra' essere aggiornato, d'intesa tra
le Parti, a decorrere dal 1° luglio 2005.
ART.   8.  Al  momento  della  stipula  del  presente  contratto  dal
Concessionario  viene redatto apposito verbale in contraddittorio con
il  Titolare  del  Nulla  Osta, e da entrambi sottoscritto, nel quale
vengono  riportati  i  dati numerici correnti alla data del contratto
forniti  dai contatori di ogni apparecchio. Nel verbale sara' inoltre
annotato il corrispondente saldo debitorio relativo al PREU.
Tale  operazione  di  rilevazione in contraddittorio e di annotazione
del  saldo debitorio del PREU sara' ripetuta per ciascun apparecchio,
con le stesse modalita' e finalita', ogni quindici giorni nel periodo
successivo fino alla data del collegamento in rete.
Art.   9.   Il   presente   Contratto  ha  efficacia  dalla  data  di
sottoscrizione  sino  al  31  ottobre 2009 e, nel caso in cui AAMS si
avvalga  della facolta' di prorogare la durata della concessione fino
ad  un ulteriore anno, si intendera' automaticamente prorogato per un
periodo corrispondente.
In  caso  di  rimozione  o demolizione di tutti gli apparecchi di cui
precedente  art.  1  anteriormente al termine di scadenza il presente
Contratto  avra'  comunque  efficacia sino alla data di comunicazione
formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione.
ART.  10.  Il Titolare del Nulla Osta si obbliga a non richiedere e a
non  consentire  che  altri  richiedano  il  collegamento  alla  rete
telematica  di  altro  concessionario  di apparecchi di gioco situati
nell'esercizio  identificato  nell'art.  2.  In caso di violazione il
Concessionario  avra'  diritto  di  risolvere  il presente contratto,
salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
ART.  11.  Le  Parti  concordano  che,  ove AAMS dovesse disporre per
qualsiasi   ragione   la   revoca   della   concessione  affidata  al
Concessionario,  uno  degli  altri  concessionari di cui all'apposito
"Elenco  dei concessionari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana potra' subentrare nel presente contratto.
ART.  12.  Per  ogni  controversia  concernente  l'interpretazione  e
l'applicazione del presente contratto e' competente il Foro di Roma.
Data
            il Concessionario il Titolare del Nulla Osta
        Contratto predisposto da RTI HBG S.r.l. (mandataria)
ACCORDO  RTI "HBG SRL, HBG CONNEX SRL, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA
E CAMBRIDGE SRL" E GESTORE
SOCIETA :
CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO
Via della Ferratella in Laterano n. 41 VIA :
00184 Roma CITTA :
P.IVA .
DI SEGUITO CONCESSIONARIO DI SEGUITO GESTORE PREMESSE
.  Il  raggruppamento  temporaneo d'imprese [...] (d'ora in avanti il
"Concessionario")   ha   ottenuto   da   AAMS   la   Concessione  per
"l'affidamento  dell'attivazione  e  della conduzione operativa della
rete  per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi
da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni
connesse" (d'ora innanzi la "Concessione");
. Il Gestore e' il soggetto titolare di nulla osta;
.  Il  Concessionario ed il Gestore dichiarano di essere a conoscenza
del  Decreto  Direttoriale  n. 516 del 08/04/2004 cui si attengono ai
fini della loro partecipazione al bando di gara.
.  Il  Concessionario  - al fine di garantire le attivita' necessarie
alla  raccolta  delle  giocate  -  ha  conferito a soggetti dotati di
idonee  strutture  e capacita', di seguito Gestori, mandato a gestire
in  nome  e  per  conto  proprio  il  rapporto  contrattuale  tra  il
Concessionario  ed  i  soggetti di cui agli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S.
(di seguito Esercizi);
. Il Gestore e' un soggetto imprenditoriale che opera nell'area della
vendita   e   del  noleggio  di  apparecchi  Comma  6  agli  Esercizi
Autorizzati  alla  raccolta delle giocate, e che e' titolare di Nulla
Osta  per  il  periodo  transitorio  per apparecchi installati presso
Esercizi Commerciali;
.  Le  apparecchiature  comma  6  saranno installate dal Gestore solo
presso gli Esercizi Autorizzati (di seguito "Esercizi");
.  Il  Gestore  mettera' a disposizione dell'Esercizio gli apparecchi
Comma  6  e  fornira'  i  servizi  necessari  allo  svolgimento delle
attivita' previste dal presente Accordo;
.  Il Gestore e' responsabile della conduzione degli apparecchi comma
6   installati   presso   gli   Esercizi   Autorizzati   e  collegati
telematicamente  al  sistema del Concessionario attraverso i Punti di
Accesso (di seguito richiamati come PdA);
.  Il Concessionario per curare i rapporti con i suoi Gestori prevede
l'attivazione  di una struttura territoriale basata su soggetti terzi
definiti Partner Autorizzati (di seguito Partner);
.  Il  Partner  e'  un soggetto imprenditoriale che opera nel settore
degli  apparecchi Comma 6 ed ha disponibile una struttura in grado di
offrire servizi tecnici e commerciali al Gestore;
.  Il Concessionario assegna ad ogni Gestore un numero di licenza che
il  Gestore utilizzera' sempre in ogni rapporto con il Concessionario
stesso;
.  Il  Gestore  e' a conoscenza degli obblighi del Concessionario sia
verso L'AAMS che verso gli Esercizi;
.  Ogni  apparecchio  oggetto del presente accordo e' individuato dal
codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS, d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4
dicembre 2003;
.  Per  ogni  apparecchio  sara'  individuato  l'esercizio  nel quale
l'apparecchio e' installato;
.  Ogni  apparecchio  sara'  collegato alla rete telematica, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto della rete AAMS.
TANTO   PREMESSO   LE  PARTI  DICHIARANO  DI  ACCORDARSI  SECONDO  LE
DISPOSIZIONI DI CUI Al SEGUENTI ARTICOLI
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.  Le premesse e gli allegati, avendo contenuto pattizio, sono parte
integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO
1. Oggetto del presente contratto e' la regolamentazione del rapporto
tra  il  Concessionario  e il titolare di nulla osta nel rispetto del
contenuto  minimo  stabilito  all'art.  2 del decreto direttoriale di
regolazione del periodo transitorio n. 516 dell'08\04\2004.
2.  L'apparecchio  o gli apparecchi, muniti del codice identificativo
di  cui  all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e
delle  Finanze  -  AAMS,  d'intesa  con  il  Ministero dell'Interno -
Dipartimento   della   Pubblica   Sicurezza,   del  04/12/2003,  sono
individuati  all'ALLEGATO  B  del  presente  contratto,  in  uno alla
specifica individuazione dell'Esercizio nel quale l'apparecchio o gli
apparecchi  medesimi,  sono  collegati alla rete telematica, ai sensi
dell'art. 6 comma 2 del Decreto della Rete di AAMS.
ART. 3 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
3.1 Condizioni economiche fino al 31 dicembre 2005
1.  Il  Gestore  riconosce  al  Concessionario,  per ogni apparecchio
collegato  alla rete del Concessionario stesso, un canone di servizio
pari  al 3% del movimento di gioco dell'apparecchio comprensivo dello
0,3% da riconoscere all'AAMS. come canone di concessione.
2.  Detto  canone di servizio, comprensivo dell'aumento dello 0,3% di
cui  al  comma  1,  in  ogni caso, non potra' superare come valore la
percentuale  del 3% delle somme giocate su ogni singolo apparecchio e
comunque  in  applicazione  dell'art.  6 del Regolamento del Ministro
dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86.
3.  A  tal fine, entro il 31/12 di ogni anno, ove venga accertato che
il  canone  complessivo  di cui al comma 1, compreso il contributo di
cui  al  punto 3.3, sia superiore alla percentuale del 3% delle somme
giocate  per  ciascun  apparecchio,  il  Concessionario provvedera' a
ridurre lo stesso entro la soglia di legge per l'anno di riferimento.
3.2 Decorrenza del canone
Il   canone   di   servizio   decorre   dalla  data  di  collegamento
dell'apparecchio alla rete del Concessionario.
3.3 Contributo di attivazione
2.  Per  ogni  Esercizio il Gestore riconoscera' al Concessionario un
contributo di attivazione "UnaTantum" di € 150,00.
3.4 Modalita' di Pagamento
1.   Il   Concessionario   tratterra'   le  sue  competenze  su  base
quindicinale  in misura percentuale. Fino alla data di attivazione il
Gestore  versera',  a titolo di anticipazione, un canone mensile di €
70,00.
3.5  -  Modalita'  di Compensazione tra le Parti delle somme dovute a
titolo di PREU
1.  Le  Parti  concordano  espressamente  di  escludere ogni forma di
compensazione  automatica  tra  le  stesse  per  eventuali reciproche
partite di debito e credito con le somme dovute a titolo di pagamento
di acconto e saldo del PREU.
2.  Nel  caso  in  cui dalla differenza tra l'acconto ed il saldo del
PREU  dovesse  risultare  un  credito  in  favore del Gestore, questi
dovra'  fare  esplicita richiesta di compensazione al Concessionario,
da  comunicarsi  per iscritto, con l'importo a questi dovuto a titolo
di corrispettivo.
ART. 4 - ALTRE CONDIZIONI 4.1 Fideiussione (Allegato A)
3.  Per  ogni apparecchio collegato alla rete il Gestore si obbliga a
stipulare in favore del Concessionario una fideiussione bancaria pari
ad € 1.200,00 a garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni
economiche  derivanti  dai  rapporti  con  il Concessionario stesso e
comunque  ai  sensi  dell'art.  6  comma  quinto  del Regolamento del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86.
4. A far data dal 1 luglio 2005, con cadenza semestrale, l'importo di
detta fideiussione verra' ricalcolato sulla base del movimento totale
realizzato dagli apparecchi gestiti dal Gestore.
5.  La  fideiussione  dovra' essere rilasciata a prima richiesta, con
rinuncia  espressa  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale  ai  sensi  dell'art. 1944 c.c., e dovra' essere
incondizionata, secondo lo schema riportato all'Allegato A.
4.2 Azioni del Gestore
6.  Il  Gestore,  entro  quindici  giorni  dalla  sottoscrizione  del
presente  contratto,  si  obbliga  a  comunicare al Concessionario il
numero di un conto corrente bancario aperto presso uno degli Istituti
bancari scelti tra quelli indicati dal Concessionario stesso.
7.  Il  Gestore  si obbliga a disporre addebito a mezzo RID sul conto
corrente  di  cui  al  comma  1  in  ordine alle competenze dovute al
Concessionario.
4.3   Consegna  del  NullaOsta  da  Parte  del  Gestore  nel  periodo
transitorio
8.  Il  Gestore  titolare  di  nulla  osta nel periodo transitorio si
obbliga  a  consegnare  al  Concessionario  i nulla osta in originale
relativi  agli  apparecchi  da installare affinche' il Concessionario
possa  richiedere  ad  AAMS la sostituzione di cui all'art. 6 comma 4
del  Regolamento  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze del
12/03/2004 n. 86.
ART. 5 - ESCLUSIVE RECIPROCHE
9.   Nell'Allegato   B  e'  riportato  l'elenco  degli  Esercizi  cui
l'esclusiva reciproca fa riferimento.
5.1 Esclusiva del Gestore nei confronti del Concessionario
10.   Il   Gestore  si  impegna  alla  esclusiva  nei  confronti  del
Concessionario degli Esercizi di cui all'Allegato B.
5.2 Esclusiva del Concessionario nei confronti del Gestore
11.  Il  Concessionario  si  impegna alla esclusiva nei confronti del
Gestore degli Esercizi di cui all'Allegato B.
ART. 6 - SERVIZI OFFERTI DAL CONCESSIONARIO
12.  I  servizi offerti dal Concessionario sono quelli previsti dalla
Concessione AAMS.
13.  Oltre  detti  servizi  il  Concessionario offre al Gestore altri
servizi di gestione.
6.1 Servizi previsti dalla Concessione AAMS
14. Fornitura e manutenzione del Punto di Accesso (PdA) per il locale
dell'Esercizio;
15.  Collegamento  in  rete  degli  apparecchi di gioco al sistema di
elaborazione;
16.  Raccolta telematica giornaliera dei dati degli apparecchi presso
tutti gli Esercizi e trasferimento quotidiano degli stessi al sistema
centrale;
17.  Raccolta,  al  di  fuori  della  periodicita'  di  cui  al punto
precedente  e  su  specifica  richiesta  di AAMS, dei dati registrati
dagli  apparecchi  di  gioco  nonche'  trasferimento  immediato degli
stessi al sistema centrale;
18.  Rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi di
gioco  alle  prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione
dei dati di cui ai punti 3 e 4;
19.  Trasmissione  immediata al sistema centrale delle rilevazioni di
non conformita' di funzionamento;
20.   Telediagnostica   degli  apparecchi  di  gioco  e  trasmissione
periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
21.  Predisposizione  di  informazioni  utili  alla valutazione della
redditivita'  degli  apparecchi  e  videoterminali  di  gioco  e loro
trasmissione periodica al sistema centrale;
22.  Gestione amministrativa degli apparecchi di gioco e trasmissione
delle  relative  informazioni  alla  banca  dati  generale costituita
presso  AAMS  e  contenente le informazioni relative alla produzione,
distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco
lecito  nonche'  agli  esercizi  pubblici, circoli privati e punti di
raccolta di altri giochi autorizzati nei quali vengono installati gli
apparecchi;
23.  Contabilizzazione  delle  somme  giocate,  delle  vincite  e del
prelievo  erariale  unico e trasmissione periodica delle informazioni
al sistema centrale;
24. Contrattualizzazione degli Esercizi indicati dal Gestore;
25.  Documentazione fiscale prevista dalla legge per il Gestore e per
l'Esercizio.
6.2 Altri servizi di gestione
26. Assistenza telefonica agli Esercizi gestiti dal Gestore;
27.  Gestione  chiamate  telefoniche  degli  Esercizi  per  richiesta
manutenzione sugli apparecchi;
28.  Via  Internet  - Statistiche di vendita documentazione contabile
per il Gestore e l'Esercizio;
29.  Via  Internet - Possibilita' da Parte del Gestore di interrogare
in  via  telematica,  attraverso  il  sistema  centrale,  dei  propri
apparecchi installati presso gli esercizi commerciali;
30. Collaudo presso i produttori di apparecchi comma 6, convenzionati
con  il  Concessionario,  per  la verifica della collegabilita' degli
apparecchi stessi;
31. Corsi di formazione per Gestore e l'Esercizio.
ART.7 - FUNZIONI DEL GESTORE 7.1 Obblighi del Gestore
32.  Consegna  al  Concessionario  dei  nulla  osta  in  suo possesso
(periodo transitorio) ai fini della sostituzione degli stessi;
33.   Comunicare   per  ogni  nulla  osta  l'aggio  per  la  raccolta
riconosciuto all'Esercizio;
34.  Provvedere  alle  procedure previste per la contrattualizzazione
dell'Esercizio da parte del Concessionario;
35.   Provvedere   all'incasso   con  frequenza  quindicinale  presso
l'Esercizio di quanto di competenza del Concessionario.
7.2 Servizi prestati dal Gestore
36.  Provvedere  alla  conduzione  degli  apparecchi  Comma 6, ovvero
fornire apparecchi omologati secondo le norme AAMS e installare detti
apparecchi  presso  gli  Esercizi;  provvedere alla loro manutenzione
secondo  le  modalita'  indicate dal Concessionario come previsto dai
livelli  di servizio del capitolato tecnico; disinstallare e ritirare
detti apparecchi nell'ipotesi che:
a)  l'Esercizio  rinunci  alla  raccolta e quindi al contratto con il
Concessionario;
b)  il  Concessionario, per cause specifiche e previste dal contratto
con  l'Esercizio,  dichiari  decaduto  il  Contratto con lo specifico
Esercizio.
37.   Assicurare  l'allacciamento  degli  apparecchi  alla  rete  del
Concessionario,  provvedendo  alla  gestione  dei Punti di Accesso di
proprieta'  del  Concessionario  ed  installati  presso  gli Esercizi
gestiti dal Gestore.
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
8.1 Obblighi del Concessionario verso il Gestore
38.   Fornire   i   servizi   previsti   dalla   Concessione  che  il
Concessionario ha stipulato con l'AAMS;
39.  Versare  il  PREU  relativo  alle  macchine  gestite  secondo le
scadenze previste dalla legge;
40. Provvedere alla richiesta ad AAMS dei nulla osta per gli Esercizi
indicati  dal  Gestore  e  per  cui il Gestore stesso provvedera' per
quanto di sua competenza.
8.2 Servizi specifici prestati dal Concessionario al Gestore
41.  Statistiche  di vendita su base oraria/giornaliera/periodo sugli
apparecchi di sua competenza, via Internet;
42. Formazione contabile, commerciale e tecnica dei Gestori e del suo
personale;
43. Gestione degli interventi di manutenzione secondo quanto indicato
da AAMS;
44. Gestione delle chiamate telefoniche degli Esercizi secondo quanto
indicato da AAMS
8.3 Punti di accesso
45.  Il  Concessionario,  per  quanto attiene ai PdA, si obbliga alla
fornitura  dei  PdA da installare presso gli Esercizi ed al reintegro
dei PdA restituiti guasti dal Gestore.
ART.9 - EFFICACIA DELL'ACCORDO
46.  L'efficacia  dell'Accordo  e'  condizionata alla sua integrale e
completa  accettazione.  Non  sono  ammesse  accettazioni  parziali o
limitate.
47.  L'Accordo  non determina e non da' luogo ad alcun subappalto, ad
alcuna  associazione,  joint  venture  o  partnership  o  rapporti di
agenzia   o  di  dipendenza  tra  le  parti  ed  in  nessun  caso  il
Concessionario  potra'  essere  ritenuto  responsabile per le azioni,
dichiarazioni  o  omissioni eseguite o effettuate o per atti, fatti o
comportamenti dell'Esercizio.
3.  Ciascuna  parte  dell'Accordo  si impegna a conservare la propria
identita'  di  contraente  autonomo  e  a  non  stipulare  contratti,
accordi,   concedere   garanzie,   fare  dichiarazioni  o  costituire
obbligazioni, espresse o implicite per conto dell'altra.
ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO
48. Il presente accordo scade alla data di scadenza del primo periodo
di  affidamento  in  concessione,  ovvero  alla data di comunicazione
formale  da  parte  di  AAMS  dell'avvenuta  rimozione, per qualsiasi
motivo,  di  tutti  gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in
cui tale data sia anteriore.
ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
49. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara di
essere  consapevole che in caso di revoca della concessione di cui in
premessa  da  parte  di  AAMS al Concessionario, ai sensi dell'art. 2
comma  1 lett. c) del Decreto Direttoriale n. 516 del 08/04/2004, nel
presente   rapporto  contrattuale  subentrera'  altro  Concessionario
indicato da AAMS stessa, con mera comunicazione scritta al Gestore
ART. 12 - RISERVATEZZA
50.  Le Parti si impegnano alla riservatezza di tutte le informazioni
tecniche   e  commerciali  che  acquisiranno  nello  svolgimento  del
presente accordo.
ART. 13 - FORZA MAGGIORE
51.  Nessuna  delle  Parti contraenti sara' ritenuta responsabile per
ritardato o mancato adempimento ai suoi obblighi qui previsti se esso
e' dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni causa
indipendente  dalla  volonta'  di  detta Parte ed al di fuori del suo
ragionevole controllo, quali a titolo puramente esemplificativo e non
limitativo:   calamita'  naturali,  guerre,  insurrezioni  e,  se  di
carattere   generale   e  non  influenzati  solo  detta  Parte,  atti
dell'Autorita'  civile  o  militare,  e,  nella misura in cui abbiano
carattere  nazionale,  regionale  o  settoriale,  serrate,  scioperi,
mancanza o riduzioni di energia.
ART. 14 - ARBITRATO
1.  Tutte  le  controversie  tra  il  Concessionario  ed  il Gestore,
inerenti  all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo,
possono  essere  deferite  ad  un  Collegio Arbitrale composto da tre
membri,  uno  dei quali designato dal Concessionario, uno dal Gestore
ed  il  terzo,  con  funzione di Presidente, dai primi due arbitri di
comune  accordo,  ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente
del Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della Parte
che  non vi abbia provveduto nel termine indicato dall'art. 810 comma
1 c.p.c..
2.   Il   Collegio  Arbitrale  avra'  sede  in  Roma  e  gli  arbitri
giudicheranno  secondo  diritto  applicando  le  norme  del codice di
procedura civile in materia di arbitrato rituale.
3.  Il  Collegio Arbitrale emettera' il proprio lodo entro 180 giorni
dalla data di costituzione del collegio medesimo.
ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY
52.  Le  parti garantiscono che tutti i dati attinenti all'esecuzione
del  presente  Accordo  saranno  trattati nel rispetto delle norme di
legge  vigenti  ed  in  particolare  in  ossequio  alle  disposizioni
contenute  nella  L.  31.12.1996,  n.  675  e successive modifiche in
materia di Tutela della Privacy.
53.  L'Esercizio  si impegna ad effettuare il trattamento dei dati da
lui  raccolti  nel rispetto della normativa di cui alla legge 675/96.
L'Esercizio   assicura   la   massima   riservatezza   per  tutte  le
informazioni    ed   i   dati   a   lui   pervenuti   in   esecuzione
dell'Autorizzazione.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

CONCESSIONARIO     GESTORE AUTORIZZATO
NOME:           NOME:
TITOLO :        TITOLO :
FIRMA :         FIRMA :
LUOGO E DATA :  LUOGO E DATA :
Ai  sensi  e  per  gli  effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le
parti  dichiarano  di aver letto, di essere a conoscenza, e dunque di
approvare  specificamente  ed  espressamente le norme contenute nelle
seguenti  clausole  del  presente  contratto:  art.  1  (valore delle
premesse  e  degli allegati), art. 2 (oggetto), art. 3 (corrispettivo
per il servizio: condizioni economiche fino al 31/12/2005; decorrenza
del  canone;  contributo  di  attivazione;  modalita'  di  pagamento;
modalita'  di  compensazione tra le parti delle somme dovute a titolo
di   PREU),  art.  4  (altre  condizioni:  fideiussione;  azioni  del
Gestore;consegna  del  nulla  osta  da  parte del Gestore nel periodo
transitorio), art. 5 (esclusive reciproche: esclusiva del Gestore nei
confronti   del  Concessionario;  esclusiva  del  Concessionario  nei
confronti  del  Gestore), art. 6 (servizi offerti dal Concessionario:
servizi  previsti dalla Concessione AAMS, altri servizi di gestione),
art.  7 (funzioni del Gestore: obblighi del Gestore, servizi prestati
dal  Gestore),  art.  8  (obblighi  del  Concessionario: obblighi del
Concessionario  verso  il  Gestore,  servizi  specifici  prestati dal
Concessionario  al  Gestore,  punti  di  accesso),  art. 9 (efficacia
dell'accordo),  art.  10 (durata dell'accordo), art. 11 (revoca della
concessione),  art. 12 (riservatezza), art. 13 (forza maggiore), art.
14  (arbitrato),  art. 15 (tutela della Privacy), che si danno quindi
per approvate e ben conosciute.

CONCESSIONARIO     GESTORE AUTORIZZATO
FIRMA :         FIRMA :
ALLEGATO B - ESERCIZI COMMERCIALI

# NOME RACCOGLITORE  NUMERO  CODICE ESERCIZIO AGGIO AL RACCOGLITORE
                   APPARECCHI    (NULLA OSTA)
1
2
...
NUMERO DI APPARECCHI DA INSTALLARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2004
ALLEGATO A - MODELLO LETTERA FIDEIUSSIONE
Costi  per  Gestore  -  Invio  documentazione  contabile  :  A carico
gestore.  RID  quindicinale  : a carico gestore Costo per Esercizio -
Invio documentazione contabile : A carico esercizio
Contratto  predisposto  da RTI ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.
(mandataria)
      ACCORDO CONCESSIONARIO E TITOLARE DI NULLA OSTA (GESTORE)
SOCIETA :
CONCESSIONARIO GESTOREAUTORIZZATO
Via Camerata Picena, 385 VIA :
00138 Roma CITTA :
P.IVA .
DI SEGUITO CONCESSIONARIO DI SEGUITO GESTORE
PREMESSO CHE:
(A)  Il raggruppamento temporaneo d'imprese [...] (d'ora in avanti il
"Concessionario")   ha   ottenuto   da   AAMS   la   Concessione  per
"l'affidamento  dell'attivazione  e  della conduzione operativa della
rete  per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi
da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni
connesse" (d'ora innanzi la "Concessione");
(B) Il Gestore e' il soggetto titolare di nulla osta;
(C)  Il Concessionario - al fine di garantire le attivita' necessarie
alla  raccolta  delle  giocate  -  ha  conferito a soggetti dotati di
idonee  strutture  e capacita', di seguito Gestori, mandato a gestire
in  nome  e  per  conto  proprio  il  rapporto  contrattuale  tra  il
Concessionario  ed i soggetti di cui agli artt.li 86 ed 88 T.U.L.P.S.
(di seguito Esercenti);
(D)  Il  Gestore  e'  un soggetto imprenditoriale che opera nell'area
della  vendita  e  del  noleggio  di apparecchi Comma 6 agli Esercizi
Autorizzati  alla  raccolta delle giocate, e che e' titolare di Nulla
Osta  per  il  periodo  transitorio  per apparecchi installati presso
Esercizi Commerciali;
(E)  Le  apparecchiature  comma 6 saranno installate dal Gestore solo
presso gli Esercizi Autorizzati (Esercenti);
(F)  Il Gestore mettera' a disposizione dell'Esercente gli apparecchi
Comma  6  e  fornira'  i  servizi  necessari  allo  svolgimento delle
attivita' previste dal presente Accordo;
(G)  Il  Gestore  e'  responsabile  della conduzione degli apparecchi
comma  6  installati  presso  gli  Esercizi  Autorizzati  e collegati
telematicamente  al  sistema del Concessionario attraverso i Punti di
Accesso (di seguito richiamati come PdA);
(H)  Il  Concessionario  per  curare  i  rapporti  con i suoi Gestori
prevede   l'attivazione  di  una  struttura  territoriale  basata  su
soggetti terzi definiti Partner Autorizzati (di seguito Partner);
(I)  Il  Partner e' un soggetto imprenditoriale che opera nel settore
degli  apparecchi Comma 6 ed ha disponibile una struttura in grado di
offrire servizi tecnici e commerciali al Gestore;
(J)  Il  Concessionario  assegna ad ogni Gestore un numero di licenza
che   il   Gestore   utilizzera'  sempre  in  ogni  rapporto  con  il
Concessionario stesso;
(K)  Il Gestore e' a conoscenza degli obblighi del Concessionario sia
verso L'AAMS che verso gli Esercenti autorizzati;
(L)  Ogni apparecchio oggetto del presente accordo e' individuato dal
codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS, d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4
dicembre 2003;
(M)  Per  ogni  apparecchio  sara'  individuato l'esercizio nel quale
l'apparecchio e' installato;
(N)  Ogni  apparecchio sara' collegato alla rete telematica, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto della rete AAMS.
TANTO   PREMESSO   LE  PARTI  DICHIARANO  DI  ACCORDARSI  SECONDO  LE
DISPOSIZIONI DI CUI Al SEGUENTI ARTICOLI
Articolo - 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le  premesse  e  gli  allegati  avendo contenuto pattizio, sono parte
integrante del presente atto.
Articolo - 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO
1. Oggetto del presente contratto e' la regolamentazione del rapporto
tra  il  Concessionario  e il titolare di nulla osta nel rispetto del
contenuto  minimo  stabilito  all'art.  2 del decreto direttoriale di
regolazione del periodo transitorio n. 516 dell'08\04\2004.
2.  L'apparecchio  o gli apparecchi, muniti del codice identificativo
di  cui  all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e
delle  Finanze  -  AAMS,  d'intesa  con  il  Ministero dell'Interno -
Dipartimento   della   Pubblica   Sicurezza,   del  04/12/2003,  sono
individuati  all'ALLEGATO  A  del  presente  contratto,  in  uno alla
specifica individuazione dell'Esercizio nel quale l'apparecchio o gli
apparecchi  medesimi,  sono  collegati alla rete telematica, ai sensi
dell'art. 6 comma 2 del Decreto della Rete di AAMS.
Articolo - 3 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
SubArticolo - 3.1 - Condizioni economiche fino al 31 dicembre 2005
3.  Il  Gestore  riconosce  al  Concessionario,  per ogni apparecchio
collegato  alla rete del Concessionario stesso, un canone di servizio
pari  a  €  600  annue,  piu'  una  percentuale  pari  allo 0,3 % del
movimento  che il Concessionario deve riconoscere ad AAMS come canone
di concessione.
Detto  canone di servizio, comprensivo dell'aumento dello 0,3% di cui
al  comma  1,  in  ogni  caso,  non  potra'  superare  come valore la
percentuale  del 3% delle somme giocate su ogni singolo apparecchio e
comunque  in  applicazione  dell'art.  6 del Regolamento del Ministro
dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86.
A  tal  fine, entro il 31/12 di ogni anno, ove venga accertato che il
canone  complessivo  di cui al comma 1 sia superiore alla percentuale
del 3% delle somme giocate per ciascun apparecchio, il Concessionario
provvedera'  a  ridurre lo stesso entro la soglia di legge per l'anno
di riferimento.
SubArticolo  -  3.2  -  Condizioni economiche a partire dal 1 gennaio
2006
4.  A  far  data  dal 1° gennaio 2006, in funzione dell'andamento del
mercato, il canone di cui al punto 3.1
potra'  essere  rivisto  in ragione di una percentuale del movimento.
Tale  percentuale potra' essere fissata fino ad un massimo del 2% del
movimento  delle  somme  giocate  su  ciascun  apparecchio  comma  6,
includendo  in  tale  percentuale anche lo 0,3% che il Concessionario
riconosce ad AAMS.
5.  Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto al punto 3.1 commi 2 e
3.
SubArticolo - 3.3 - Decorrenza del canone
Il   canone   di   servizio   decorre   dalla  data  di  collegamento
dell'apparecchio  alla  rete  del Concessionario. SubArticolo - 3.4 -
Contributo di attivazione
7.  Per  ogni  Esercente il Gestore riconoscera' al Concessionario un
contributo di attivazione "UnaTantum" di 150 C.
8.  Tale  contributo,  in  ogni caso, dovra' ritenersi ricompreso, in
valore,  nella percentuale del 3% delle somme giocate su ogni singolo
apparecchio  e  comunque  in applicazione dell'art. 6 del Regolamento
del Ministro dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86.
Resta  fermo,  in  ogni  caso,  quanto disposto al punto 3.1 comma 3.
SubArticolo - 3.5 - Modalita' di Pagamento
10.   Il   Concessionario   tratterra'  le  sue  competenze  su  base
quindicinale per un importo pari a 25 € fino al
31.12.2005, mentre a far data dal 1.1.2006 procedera' a trattenute in
misura percentuale.
SubArticolo  -  3.6  -  Modalita' di Compensazione tra le Parti delle
somme dovute a titolo di PREU
1.  Le  Parti  concordano  espressamente  di  escludere ogni forma di
compensazione  automatica  tra  le  stesse  per  eventuali reciproche
partite di debito e credito con le somme dovute a titolo di pagamento
di acconto e saldo del PREU.
2.  Nel  caso in cui dalla differenza tra l'acconto ed saldo del PREU
dovesse  risultare  un  credito  in favore del Gestore, questi dovra'
fare  esplicita  richiesta  di  compensazione  al  Concessionario, da
comunicarsi  per  iscritto, con l'importo a questi dovuto a titolo di
corrispettivo.
Articolo - 4 - ALTRE CONDIZIONI SubArticolo - 4.1 - Fideiussione
11.  Per ogni apparecchio collegato alla rete il Gestore si obbliga a
stipulare in favore del Concessionario una fideiussione bancaria pari
a  1.200  €  a  garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni
economiche  derivanti  dai  rapporti  con  il Concessionario stesso e
comunque  ai  sensi  dell'art  6  comma  quinto  del  Regolamento del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86.
A  far  data  dal 1 luglio 2005, con cadenza semestrale, l'importo di
detta fideiussione verra' ricalcolato sulla base del movimento totale
realizzato dagli apparecchi gestiti dal Gestore.
La  fideiussione  dovra'  essere  rilasciata  a  prima richiesta, con
rinuncia  espressa  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale  ai  sensi  dell'art. 1944 c.c., e dovra' essere
incondizionata.
SubArticolo - 4.2 - Azioni del Gestore
12.  Il  Gestore,  entro  quindici  giorni  dalla  sottoscrizione del
presente  contratto,  si  obbliga  a  comunicare al Concessionario il
numero di un conto corrente bancario aperto presso uno degli Istituti
bancari scelti tra quelli indicati dal Concessionario stesso.
Il  Gestore  si  obbliga  a  disporre  addebito a mezzo RID sul conto
corrente  di  cui  al  comma  1  in  ordine alle competenze dovute al
Concessionario.
SubArticolo  -  4.3 - Consegna del NullaOsta da Parte del Gestore nel
periodo transitorio
13.  Il  Gestore  titolare  di  nulla osta nel periodo transitorio si
obbliga  a  consegnare  al  Concessionario  i nulla osta in originale
relativi  agli  apparecchi  da installare affinche' il Concessionario
possa  richiedere  ad  AAMS la sostituzione di cui all'art. 6 comma 4
del  Regolamento  del  Ministro  dell'economia  e  delle  Finanze del
12/03/2004 n. 86.
Articolo - 5 - ESCLUSIVE RECIPROCHE
14.  Nell'Allegato  A  e'  riportato  l'elenco  degli Esercenti a cui
l'esclusiva reciproca fa riferimento.
SubArticolo   -  5.1  -  Esclusiva  del  Gestore  nei  confronti  del
Concessionario
15.   Il   Gestore  si  impegna  alla  esclusiva  nei  confronti  del
Concessionario degli Esercenti di cui all'Allegato A.
SubArticolo  -  5.2  - Esclusiva del Concessionario nei confronti dal
Gestore
16.  Il  Concessionario  si  impegna alla esclusiva nei confronti del
Gestore degli Esercenti di cui all'Allegato A.
Articolo - 6 - SERVIZI OFFERTI DAL CONCESSIONARIO
17.  I  servizi offerti dal Concessionario sono quelli previsti dalla
Concessione AAMS.
Oltre  detti servizi il Concessionario offre al Gestore altri servizi
di gestione.
SubArticolo - 6.1 - Servizi previsti dalla Concessione AAMS
18. Fornitura e manutenzione del Punto di Accesso (PdA) per il locale
dell'Esercente;
19.  Collegamento  in  rete  degli  apparecchi di gioco al sistema di
elaborazione;
Raccolta  telematica  giornaliera  dei  dati  degli apparecchi presso
tutti  gli  Esercenti  e  trasferimento  quotidiano  degli  stessi al
sistema centrale;
Raccolta, al di fuori della periodicita' di cui al punto precedente e
su  specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi
di  gioco  nonche'  trasferimento  immediato  degli stessi al sistema
centrale;
Rilevazione  di  conformita'  del  funzionamento  degli apparecchi di
gioco  alle  prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione
dei dati di cui ai punti 3 e 4;
Trasmissione  immediata  al sistema centrale delle rilevazioni di non
conformita' di funzionamento;
Telediagnostica degli apparecchi di gioco e trasmissione periodica al
sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
Predisposizione   di   informazioni   utili  alla  valutazione  della
redditivita'  degli  apparecchi  e  videoterminali  di  gioco  e loro
trasmissione periodica al sistema centrale;
Gestione  amministrativa  degli  apparecchi  di  gioco e trasmissione
delle  relative  informazioni  alla  banca  dati  generale costituita
presso  AAMS  e  contenente le informazioni relative alla produzione,
distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco
lecito  nonche'  agli  esercizi  pubblici,  circoli privati e puntidi
raccolta di altri giochi autorizzati nei quali vengono installati gli
apparecchi;
Contabilizzazione  delle  somme giocate, delle vincite e del prelievo
erariale unico e trasmissione periodica delle informazioni al sistema
centrale;
Contrattualizzazione degli Esercenti indicati dal Gestore;
Documentazione  fiscale  prevista  dalla  legge  per il Gestore e per
l'Esercente.
SubArticolo - 6.2 - Altri servizi di gestione
20. Assistenza telefonica agli Esercenti gestiti dal Gestore;
Gestione   chiamate   telefoniche   degli   Esercenti  per  richiesta
manutenzione  sugli apparecchi; Via Internet - Statistiche di vendita
documentazione contabile per il Gestore e l'Esercente;
Via  Internet  -  Possibilita' da Parte del Gestore di interrogare in
via  telematica,  attraverso il sistema centrale, i propri apparecchi
installati presso gli esercizi commerciali;
Collaudo presso i produttori di apparecchi comma 6, convenzionati con
il   Concessionario,  per  la  verifica  della  collegabilita'  degli
apparecchi stessi;
Corsi di formazione per Gestore e l'Esercente.
Articolo - 7 - FUNZIONI DEL GESTORE
SubArticolo - 7.1 - Obblighi del Gestore
21.  Consegna  al  Concessionario  dei  nulla  osta  in  suo possesso
(periodo transitorio) ai fini della sostituzione degli stessi;
Comunicare  per  ogni nulla osta l'aggio per la raccolta riconosciuto
all'Esercente;
Provvedere   alle  procedure  previste  per  la  contrattualizzazione
dell'Esercente da parte del Concessionario;
Provvedere  all'incasso con frequenza quindicinale presso l'Esercente
di quanto di competenza del Concessionario.
SubArticolo - 7.2 - Servizi prestati dal Gestore
22.  Provvedere  alla  conduzione  degli  apparecchi  Comma 6, ovvero
fornire apparecchi omologati secondo le norme AAMS e installare detti
apparecchi  pressi  gli  Esercenti; provvedere alla loro manutenzione
secondo le
modalita'  indicate  dal  Concessionario come previsto dai livelli di
servizio  del  capitolato  tecnico;  disinstallare  e  ritirare detti
apparecchi nell'ipotesi che:
a)  l'Esercente  rinunci  alla  raccolta e quindi al contratto con il
Concessionario;
b)  il  Concessionario, per cause specifiche e previste dal contratto
con  l'Esercente,  dichiari  decaduto  il  Contratto con lo specifico
Esercente.
Assicurare   l'allacciamento   degli   apparecchi   alla   rete   del
Concessionario,  provvedendo  alla  gestione  dei Punti di Accesso di
proprieta'  del  Concessionario  ed  installati  presso gli Esercenti
gestiti dal Gestore.
Articolo - 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
SubArticolo - 8.1 - Obblighi del Concessionario verso il Gestore
23.   Fornire   i   servizi   previsti   dalla   Concessione  che  il
Concessionario ha stipulato con l'AAMS; Versare il PREU relativo alle
macchine gestite secondo le scadenze previste dalla legge;
Provvedere  alla  richiesta  ad AAMS dei nulla osta per gli Esercenti
indicati  dal  Gestore  e  per  cui il Gestore stesso provvedera' per
quanto di sua competenza.
SubArticolo  - 8.2 - Servizi specifici prestati dal Concessionario al
Gestore
24.  Statistiche  di vendita su base oraria/giornaliera/periodo sugli
apparecchi  di  sua  competenza,  via Internet; Formazione contabile,
commerciale e tecnica dei Gestori e del suo personale;
Gestione  degli interventi di manutenzione secondo quanto indicato da
AAMS;
Gestione  delle  chiamate  telefoniche degli Esercenti secondo quanto
indicato da AAMS
SubArticolo - 8.3 - Punti di accesso
25.  Il  Concessionario,  per  quanto attiene ai PdA, si obbliga alla
fornitura  dei  PdA da installare presso gli Esercizi ed al reintegro
dei PdA restituiti guasti dal Gestore.
Articolo - 9 - EFFICACIA DELL'ACCORDO
26.  L'efficacia  dell'Accordo  e'  condizionata alla sua integrale e
completa  accettazione.  Non  sono  ammesse  accettazioni  parziali o
limitate.
L'Accordo  non  determina  e  non  da'  luogo ad alcun subappalto, ad
alcuna  associazione,  joint  venture  o  partnership  o  rapporti di
agenzia   o  di  dipendenza  tra  le  parti  ed  in  nessun  caso  il
Concessionario  potra'  essere  ritenuto  responsabile per le azioni,
dichiarazioni  o  omissioni eseguite o effettuate o per atti, fatti o
comportamenti dell'Esercente.
Ciascuna  parte  dell'Accordo  si  impegna  a  conservare  la propria
identita'  di  contraente  autonomo  e  a  non  stipulare  contratti,
accordi,   concedere   garanzie,   fare  dichiarazioni  o  costituire
obbligazioni, espresse o implicite per conto dell'altra.
Articolo - 10 - DURATA DELL'ACCORDO
27.  La  durata  del  presente contratto e' condizionata dalla durata
della concessione di cui in premessa.
28. Il presente accordo scade alla data di scadenza del primo periodo
di  affidamento  in  concessione,  ovvero  alla data di comunicazione
formale  da  parte  di  AAMS  dell'avvenuta  rimozione, per qualsiasi
motivo,  di  tutti  gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in
cui tale data sia anteriore.
29.  Resta  fermo che in caso di proroga di cui all'art. 13, comma 2,
della  convenzione di concessione sottoscritta dal Concessionario con
AAMS,  il  presente  contratto  dovra'  ritenersi  prorogato  per  il
medesimo periodo.
Articolo - 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
30. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara di
essere  consapevole che in caso di revoca della concessione di cui in
premessa  da parte di AAMS nei confronti del Concessionario, ai sensi
dell'art.  2  comma  1  lett.  c)  del  Decreto  Direttoriale  n. 516
dell'08/04/2004, nel presente rapporto contrattuale subentrera' altro
Concessionario  indicato  da  AAMS  stessa,  con  mera  comunicazione
scritta da inviarsi al Gestore.
Articolo - 12 - RISERVATEZZA
31.  Le Parti si impegnano alla riservatezza di tutte le informazioni
tecniche   e  commerciali  che  acquisiranno  nello  svolgimento  del
presente accordo.
Articolo - 13 - FORZA MAGGIORE
32.  Nessuna  delle  Parti contraenti sara' ritenuta responsabile per
ritardato o mancato adempimento ai suoi obblighi qui previsti se esso
e' dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni causa
indipendente  dalla  volonta'  di  detta Parte ed al di fuori del suo
ragionevole controllo, quali a titolo puramente esemplificativo e non
limitativo:   calamita'  naturali,  guerre,  insurrezioni  e,  se  di
carattere   generale   e  non  influenzati  solo  detta  Parte,  atti
dell'Autorita'  civile  o  militare,  e,  nella misura in cui abbiano
carattere  nazionale,  regionale  o  settoriale,  serrate,  scioperi,
mancanza o riduzioni di energia.
Articolo - 14 - ARBITRATO
1.  Tutte  le  controversie  tra  il  Concessionario  ed  il Gestore,
inerenti  all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo,
possono  essere  deferite  ad  un  Collegio Arbitrale composto da tre
membri,  uno  dei quali designato dal Concessionario, uno dal Gestore
ed  il  terzo,  con  funzione di Presidente, dai primi due arbitri di
comune  accordo,  ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente
del Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della Parte
che  non vi abbia provveduto nel termine indicato dall'art. 810 comma
1 c.p.c..
2.   Il   Collegio  Arbitrale  avra'  sede  in  Roma  e  gli  arbitri
giudicheranno  secondo  diritto  applicando  le  norme  del codice di
procedura civile in materia di arbitrato rituale.
3.  Il  Collegio Arbitrale emettera' il proprio lodo entro 180 giorni
dalla data di costituzione del collegio medesimo.
Articolo - 15 - TUTELA DELLA PRIVACY
33.  Le  parti garantiscono che tutti i dati attinenti all'esecuzione
del  presente  Accordo  saranno  trattati nel rispetto delle norme di
legge  vigenti  ed  in  particolare  in  ossequio  alle  disposizioni
contenute  nella  L.  31.12.1995,  n. 675 s.m.i. in materia di Tutela
della Privacy.
34.  L'Esercente  si impegna ad effettuare il trattamento dei dati da
lui  raccolti  nel rispetto della normativa di cui alla legge 675/96.
L'Esercente   assicura   la   massima   riservatezza   per  tutte  le
informazioni    ed   i   dati   a   lui   pervenuti   in   esecuzione
dell'Autorizzazione.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO
NOME : NOME :
TITOLO : TITOLO :
FIRMA : FIRMA :
LUOGO E DATA : LUOGO E DATA :
ALLEGATO B - ESERCIZI COMMERCIALI

# NOME ESERCENTE   NUMERO   CODICE ESERCIZIO  AGGIO AL RACCOGLITORE
                APPARECCHI     (NULLA OSTA
1
2
x
NUMERO DI APPARECCHI DA INSTALLARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2004
       Contratto predisposto da RTI CITEC S.12.a. (mandataria)
Schema  del  contratto  proposto  ai  titolari di nulla osta (periodo
transitorio),  da  allegarsi  alla domanda di partecipazione ai sensi
dell'art. 8, n. 1, lett. m, del Capitolato Oneri.
CONVENZIONE
Tra
il  Raggruppamento  Temporaneo d'Imprese costituito tra CITEC s.p.a e
Consorzio  CRIGA,  concessionario  dell'Amministrazione  Autonoma dei
Monopoli  di  Stato per la gestione della rete telematica, di seguito
indicato anche come "concessionario"
E
Il Sig /la Societa' con sede in                cod. fisc. partita IVA
in persona, di seguito indicato anche come "gestore"
I quali Premesso
-  che  il  RTI  e'  titolare  di  concessione per l'attivazione e la
conduzione  operativa della rete per la gestione telematica del gioco
lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'
delle attivita' e delle funzioni connesse;
-  che il sig /la Societa' e' titolare, alla data del     , di numero
nulla  osta  relativi ad apparecchi di gioco lecito di cui al comma 6
dell'art. 110 del TULPS, recanti i seguenti codici identificativi:
-  che  il  sig.  /la  Societa'  ha  chiesto  al RTI di collegare gli
apparecchi  di  cui ai suddetti nulla osta alla rete telematica, e il
concessionario ha accettato, ai patti e alle condizioni che seguono;
-  che  gli  apparecchi  sono  collocati nei seguenti esercizi, con i
titolari dei quali il sig. /la Societa' dichiara e garantisce di aver
stipulato   gli   accordi   necessari   per   la  collocazione  e  il
mantenimento,  previa  informativa ai medesimi delle norme generali e
delle regole della concessione:
tutto cio' premesso, le parti
CONVENGONO
Art.   1.-  (richiamo  delle  premesse)  Le  premesse  formano  parte
integrante e sostanziale dl presente contratto.
Art.  2.-  (impegno dei concessionari all'allaccio) Il concessionario
provvedera'   ad  allacciare  alla  rete  telematica  gli  apparecchi
elencati  in  premessa  entro  la  data prevista dall'Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato (di seguito AAMS), secondo quanto previsto
dallo   schema   di   convenzione  di  concessione  tra  AAMS  ed  il
concessionario.
Art. 3.- (durata) Il presente contratto ha durata sino al 31 dicembre
2009,  ovvero  a quella data successiva corrispondente alla eventuale
proroga  della  concessione. Potra' cessare anticipatamente solo alla
data  della formale comunicazione all'AAMS della avvenuta demolizione
o rimozione degli apparecchi.
Art. 4.- (impegno del gestore e prelievo fiscale) Per tutta la durata
del  collegamento  il  gestore  corrispondera'  al  concessionario un
compenso pari al 3% delle somme giocate.
Il compenso sara' versato a scadenze quindicinali, contestualmente al
versamento  al  concessionario  del  prelievo fiscale, pari al 13,50%
delle  somme  giocate, che il gestore si impegna ad effettuare con la
massima  precisione  e  puntualita',  con  le  modalita'  che saranno
concordate,  ovvero  in  quelle  eventualmente  diverse che dovessero
essere stabilite da AAMS.
Il  gestore  prende  atto  che, al momento del collegamento alla rete
degli  apparecchi  di  cui  al  presente contratto, il concessionario
effettuera'  la  lettura  del  contatore  di  ciascun  apparecchio, e
comunichera'  al  gestore  l'importo  del  PREU  relativo  al periodo
anteriore  al  collegamento.  Il  gestore,  detratti gli acconti gia'
versati, corrispondera' il saldo al concessionario entro 24 ore dalla
comunicazione  dell'importo  dovuto. Qualora il saldo, al netto degli
acconti  versati,  risultasse  negativo,  il  gestore  effettuera' la
compensazione sull'importo o sugli importi dei versamenti successivi.
Art.  5.-  (spese  del  collegamento) Le spese del collegamento, e di
tutto  quanto  necessario  per l'attivazione del collegamento stesso,
sono  a  carico  del  concessionario,  e  si  intendono  comprese nel
compenso  del  3% delle somme giocate, di cui al 1° comma dell'art. 4
che precede.
Art. 6.- (garanzia) Contestualmente alla firma del presente contratto
il  gestore  consegna al concessionario fideiussione bancaria a prima
richiesta  e senza onere di escussione per l'importo di Euro 1.200,00
(milleduecento)   a  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  .  Sara'
facolta' del gestore di effettuare un deposito in contanti.
Art.  7.- (sostituzione dei nulla osta) Il gestore prende atto che il
concessionario,  prima  del  collegamento,  provvedera'  a richiedere
all'Amministrazione   Autonoma   Monopoli   di  Stato  i  nulla  osta
sostitutivi di quelli elencati in premessa
Art.  8 - (revoca della concessione) Le parti si danno reciprocamente
atto  che, in caso di revoca della concessione, al presente contratto
subentrera' altro concessionario.
Art.  9.- (ulteriori impegni del concessionario) Il Concessionario si
impegna,  oltre  che  ad  effettuare e mantenere il collegamento alla
rete telematica, ad eseguire tutte le prestazione e ad assolvere agli
obblighi  di  cui  all'art.  2,  comma 1, del Decreto Ministeriale 12
marzo  2004,  n. 86 ("Decreto della rete di AAMS', con esclusione del
gioco  mediante  apparecchi  video  terminali, di cui alla lettera j)
dello stesso comma. E, in particolare, provvedera':
- a contabilizzare le somme giocate, il prelievo fiscale e le vincite
per  ciascun  apparecchio,  -  a trasmettere i dati contabilizzati al
sistema  centrale presso l'AAMS, - a raccogliere e trasmettere i dati
richiesti dall'AAMS;
-  ad  elaborare i dati raccolti, anche al fine dell'effettuazione di
stime   e  statistiche,  e  a  fornire  all'AAMS  i  risultati  delle
elaborazioni;
-  a  controllare  in  via telematica il regolare funzionamento degli
apparecchi e a trasmettere i dati rilevati al sistema centrale;
-  a  trasmettere alla banca dati di cui all'art. 5 del D.M. 12 marzo
2004,  n.  86,  i  dati  relativi  alla gestione amministrativa degli
apparecchi collegati.
Art.  10.-  (procedure  di  blocco)  Il  gestore  prende  atto che il
concessionario  ha  predisposto procedure di blocco degli apparecchi,
che  saranno  attivate  qualora  si  riscontrassero  irregolarita'  o
inconvenienti nel gioco o nel collegamento al sistema, e in ogni caso
su  disposizione  dell'AAMS.  Il  gestore  si  impegna ad eseguire su
indicazione  del  concessionario quanto necessario al fine del blocco
effettivo dell'apparecchio.
Art.  11.  -  (inserzione automatica di clausole) Le parti convengono
che  si  intendono  automaticamente  inserite  nel presente contratto
tutte  le  variazioni  ed integrazioni che siano disposte dall'AAMS o
dalla Pubblica Amministrazione in genere o dalla legge.
(Il Gestore) (Il Concessionario)
(trattamento dei dati personali) I dati personali del gestore saranno
oggetto  di  trattamento ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
per   utilizzo   e   scopi  connessi  all'esecuzione  della  presente
convenzione,   e   a   quanto  ad  essa  inerente  e  conseguente,  e
all'assolvimento  di  obblighi imposti da leggi e provvedimenti della
P.A.. Il gestore prende atto e autorizza.
(Il Gestore)
(approvazione  specifica delle clausole) Il gestore approva e accetta
specificatamente le clausole n. 3, 6. 7. 9, 10, 11.
(Il Gestore)
Contratto predisposto da RTI GTECH GLOBAL SERVICE CORPORATION LIMITED
                            (mandataria)
Schema  di  contratto  proposto  ai  titolari  di nulla osta (periodo
transitorio) Tra le parti
[•],  con  sede in [•], Via [•], C.F. e P. IVA [•], nella persona del
suo legale rappresentante Sig. [•] C.F. [•] (il "Concessionario")
[•],  con  sede  in [•], Via [•], C.F. [•], P. IVA [•], nella persona
del  legale  rappresentante Sig. [•], C.F. [•] (il "Titolare di nulla
osta")
PREMESSO
(i)   Che,   ad  esito  di  procedura  di  selezione  aperta  indetta
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato ("AAMS"), il
Concessionario  e'  risultato  aggiudicatario  di una concessione per
l'attivazione  e  la  conduzione operativa della rete per la gestione
telematica  del  gioco  lecito mediante apparecchi da divertimento ed
intrattenimento  nonche'  per le attivita' e le funzioni connesse (la
"Concessione");
(ii)   che   il   Titolare   di  nulla  osta  intende  richiedere  al
Concessionario  il  collegamento alla rete telematica di quest'ultimo
degli  apparecchi  di  gioco  muniti  di  nulla  osta come in seguito
individuati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1)  Il  Titolare  di  nulla  osta  chiede  al  Concessionario,  ed il
Concessionario  acconsente,  il  collegamento  alla  rete  telematica
condotta  dal  Concessionario  medesimo  degli  apparecchi  di gioco,
muniti  di  nulla  osta, individuati con i codici identificativi [•],
installati presso l'esercizio/i [•] sito/i in [•] ad insegna [•].
2)  Il  Titolare  di  nulla  osta riconosce un compenso in favore del
Concessionario  nella  misura  pari  al  2%  delle  somme giocate per
ciascun  apparecchio. Il Titolare di nulla osta si impegna a versare,
con  cadenza  quindicinale  (entro  il giorno 18 di ciascun mese, con
riferimento  alle  somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1
ed il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 3 di ciascun mese,
con  riferimento  alle  somme  giocate  nel  periodo residuo del mese
precedente),   sul   conto  corrente  che  gli  verra'  indicato  dal
Concessionario, l'importo residuo risultante dalla differenza tra gli
incassi  complessivi  raccolti  dagli  apparecchi di gioco ed i premi
erogati.
A partire dalla data in cui il Concessionario ha collegato al proprio
sistema  di  elaborazione  gli apparecchi di gioco di cui al presente
contratto,   il  Concessionario  medesimo  effettua  la  lettura  del
contatore  per  ciascun  apparecchio  e,  a  seguito di tale lettura,
determina il saldo al netto degli acconti del prelievo erariale unico
("PREU")  gia'  versati.  Ad  esito di tale determinazione del saldo,
qualora  il  saldo  risulti  positivo,  il  Titolare  di  nulla osta,
ricevuta debita comunicazione da parte del Concessionario, procedera'
al  versamento  dell'importo  dovuto  entro 24 ore dal ricevimento di
detta  comunicazione; qualora il saldo risulti negativo, tale importo
verra'  compensato  con  gli  importi  dovuti  a titolo di PREU per i
periodi successivi.
3)  Il  Concessionario  si  impegna  a garantire lo svolgimento delle
seguenti funzioni:
(a)  collegamento  in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco
al sistema di elaborazione;
(b)  raccolta  periodica  dei  dati,  registrati  negli  apparecchi e
videoterminali  di  gioco,  e  trasferimento  almeno quotidiano degli
stessi al sistema centrale;
(c) raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica
richiesta   di   AAMS,   dei   dati  registrati  dagli  apparecchi  e
videoterminali  di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi
al sistema centrale;
(d)  rilevazione  di conformita' del funzionamento degli apparecchi e
videoterminali  di  gioco  alle  prescrizioni  per  il  gioco  lecito
mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c);
(e)  trasmissione  immediata al sistema centrale delle rilevazioni di
non conformita' di funzionamento;
(f)  telediagnostica  degli  apparecchi  e  videoterminali di gioco e
trasmissione    periodica   al   sistema   centrale   dei   casi   di
malfunzionamento;
(g)  predisposizione  di  informazioni  utili  alla valutazione della
redditivita'  degli  apparecchi  e  videoterminali  di  gioco  e loro
trasmissione periodica al sistema centrale;
(h)  gestione  amministrativa  degli  apparecchi  e videoterminali di
gioco  e  trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di
cui  all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  12  marzo  2004,  n. 86 (il "decreto della rete di
AAMS");
(i)  contabilizzazione  delle  somme  giocate,  delle  vincite  e del
prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni
al sistema centrale.
4) A garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche
derivanti  dai  rapporti  con il Concessionario, il Titolare di nulla
osta  rilascia  in favore del Concessionario una garanzia bancaria di
importo  pari  ad  Euro  1.200  per  apparecchio,  esigibile  a prima
richiesta  e  senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito
ed  avente validita' fino al 31 ottobre 2009, ovvero, in alternativa,
alla  data  in  cui  tutti gli apparecchi di gioco di cui sopra siano
stati  rimossi, nel caso in cui tale data sia anteriore al 31 ottobre
2009.  A  partire  dal 1° luglio 2005, detta garanzia bancaria potra'
essere oggetto di aggiornamento da concordarsi tra le parti.
Nel  caso  di  escussione,  con riferimento ad uno o piu' apparecchi,
della/e  relativa/e  garanzia/e bancaria/e, il Titolare di nulla osta
si  impegna  a  procurare  nuova/e garanzia/e bancaria/e in relazione
al/ai  medesimo/i  apparecchio/i di identico contenuto e pari importo
entro 48 ore dalla richiesta.
5)   Il  Titolare  di  nulla  osta  dichiara  al  Concessionario  che
l'esercizio/i   sopra   indicato/i   costituisce/costituiscono   il/i
medesimo/i  esercizio/i  nel/i  quale/i gli apparecchi di gioco sopra
individuati sono e resteranno installati.
6) Il Titolare di nulla osta dichiara altresi' al Concessionario che,
per  gli  apparecchi  sopra  individuati,  non ha stipulato con altro
concessionario  un  "contratto  proposto  ai  titolari  di nulla osta
(periodo transitorio)" pubblicato ai sensi di legge.
7)  Il Titolare di nulla osta assume nei confronti del Concessionario
i seguenti impegni:
(i)  consegnare  in  originale il nulla osta relativo agli apparecchi
gia' istallati presso l'esercizio/i;
(ii)  consentire  la  connessione  alla  rete telematica condotta dal
Concessionario   alle   condizioni   previste   nel  contratto  degli
apparecchi di gioco sopra individuati installati presso l'esercizio/i
sopra indicato/i;
(iii)  collaborare  ed adoperarsi per agevolare, nei rapporti con gli
esercenti,   l'attivita'   del   Concessionario   volta  al  puntuale
adempimento   degli   obblighi   su  esso  gravanti  ai  sensi  della
Concessione.
8)  Il  Concessionario si impegna, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze 12 marzo
2004,  n.  86 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale di
AAMS  8  aprile  2004, n. 516, a richiedere il nulla osta sostitutivo
per gli apparecchi di gioco sopra indicati.
9)  Il  presente  contratto  entra  in  vigore  al  momento della sua
sottoscrizione  ed avra' termine il 31 ottobre 2009 (data di scadenza
del   primo  periodo  di  affidamento  in  concessione),  ovvero,  in
alternativa,  alla  data in cui tutti gli apparecchi di gioco oggetto
del presente contratto siano stati rimossi, nel caso in cui tale data
sia anteriore al 31 ottobre 2009.
10)  In  caso  di  revoca  della Concessione, un altro concessionario
subentrera'  nel  presente  contratto conformemente a quanto previsto
dall'articolo  2, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale di AAMS
8 aprile 2004, n. 516.
11)  L'invalidita'  di  qualsiasi clausola del presente contratto non
comportera' l'invalidita' delle altre clausole.
12) Il presente contratto e' retto dal diritto italiano.
13)  Il  foro  di Padova sara' competente in via esclusiva a dirimere
qualsiasi  controversia  che possa insorgere in relazione al presente
contratto, alla sua validita' o esecuzione.
Le   parti  sottoscrivono  il  presente  contratto,  redatto  in  due
originali,  uno  per  ciascuna, dopo averlo letto e trovato del tutto
conforme alle loro volonta'.
[•], li' [•]
Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta
Il  Titolare  di  nulla  osta  dichiara,  ai  sensi e per gli effetti
dell'art.  1341  del  Codice  Civile,  di aver letto, di conoscere ed
approvare  specificamente,  i  patti  di  cui ai seguenti articoli: 9
(Durata  del  contratto);  10  (Subentro di altro concessionario); 13
(Foro competente).
Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta
Il  Titolare  di nulla osta dichiara inoltre di aver ricevuto e preso
atto  dell'informativa  di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno  2003,  n.  196, nonche' dei diritti che gli spettano in forza
dell'art.  7  del  predetto  decreto  ed  esprime, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  23  di  tale  decreto,  il pieno e incondizionato
consenso al trattamento dei propri dati.
Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta
[•], li' [•]
                Contratto predisposto da SNAI S.p.a.
(PROPOSTA)
Porcari, li 2004
                              Spett.le
Oggetto:   collegamento   degli   apparecchi   da   divertimento   ed
intrattenimento  di  cui  all'art.  110  comma  6 T.U.L.P.S. (R.D. 18
giugno  1931  n.  773 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n.
289) alla rete telematica.
Premesso che:
-  SNAI  Spa  con  sede  in  Porcari (Lu), Via Puccini 2/f cod. Fisc.
00754850154  e  P.Iva  01729640464 (di seguito "SNAI") ha partecipato
alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  bandita dall'Amministrazione
Autonoma   dei   Monopoli   di   Stato   (di   seguito  "AAMS")  tesa
all'individuazione     di     Concessionari     per     l'affidamento
dell'attivazione  e  della  conduzione  operativa  della  rete per la
gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  nonche' delle attivita' e funzioni
connesse  (di  seguito  "Procedura")  ed  e'  stata selezionata quale
Concessionario per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche
oggetto della concessione;
-  Voi  dichiarate  e  garantite  di  possedere  apparecchi di cui in
oggetto (di seguito "apparecchi") gia' installati ed operativi presso
locale/i   pubblico/i  idoneo/i  strutturalmente,  funzionalmente  ed
amministrativamente  (avendo  gia' ottenuto licenza ex art. 86 e/o 88
T.U.L.P.S.) all'installazione medesima, corredati dai relativi "nulla
osta  di  messa  in  esercizio"  a  Voi  intestati  nella qualita' di
Gestori,  nonche'  di avere depositato presso le competenti strutture
territoriali di AAMS la relativa "dichiarazione d'installazione";
-   e'   Vostra  intenzione  richiedere  al  Concessionario  SNAI  il
collegamento  alla  rete telematica per ciascun apparecchio descritto
nell'allegato sub "A" al presente atto.
Tanto   premesso,   Vi   proponiamo  di  stipulare  un  accordo  cosi
articolato:
1°) PREMESSE
Le  premesse  e  gli  allegati sono recepiti nel contratto, in quanto
parti essenziali di esso, ed hanno valenza di patto.
2°) OGGETTO DEL CONTRATTO
SNAI provvedera' a collegare in rete gli apparecchi, muniti di "nulla
osta di messa in esercizio" e della "dichiarazione d'installazione" -
descritti  nell'allegato sub "A" del presente accordo - presso lo/gli
esercizio/i  in cui gli apparecchi stessi sono installati. A tal fine
le  parti  convengono  quanto  segue, dichiarando di ben conoscere la
normativa infra richiamata con valenza recettizia:
a) lo/gli apparecchio/i descritto/i nell'allegato sub "A" al presente
accordo    sono   univocamente   individuati   mediante   il   codice
identificativo  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del decreto del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -  AAMS, d'intesa con il
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4
dicembre 2003 (di seguito "Decreto della rete di AAMS");
b)  l'esercizio  pubblico nel quale lo/gli apparecchio/i installato/i
sara/saranno  collegato/i  alla  rete  telematica  e'  specificamente
individuato nell'allegato sub "A", ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del Decreto della rete di AAMS;
c)  in  caso  di  revoca  della  concessione  a SNAI e' espressamente
previsto  il  subentro nel contratto - lato somministrante - di altro
Concessionario;
d)   SNAI,  nella  sua  qualita'  di  Concessionario,  garantisce  le
prestazioni  minime  comprendenti  le funzioni di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  Decreto  della  rete  di  AAMS,  con esclusione della
gestione  del  gioco  mediante apparecchi videoterminali, di cui alla
lettera j) dello stesso comma;
e)   Vi   impegnate   a  richiedere  tempestivamente  i  "nulla  osta
sostitutivi"  dei "nulla osta di messa in esercizio" degli apparecchi
individuati  nell'allegato  sub  "A" nel rispetto dei termini e delle
modalita' stabilite dalla normativa vigente in materia (che date atto
di ben conoscere).
3° GARANZIA
Voi  ci  farete  tenere,  unitamente  all'accettazione della presente
proposta, una fidejussione bancaria (rilasciata da primario istituto)
o   una  polizza  assicurativa  cauzionale  (rilasciata  da  primaria
compagnia) avente le seguenti caratteristiche:
- beneficiario: SNAI;
- massimale  iniziale: € 1.200,00 (milleduecento/00) moltiplicato per
il   numero  di  apparecchi  descritti  nell'allegato  sub  "A".  Con
possibilita'  di  aggiornamento  concordato  a  partire dal 1° luglio
2005;
- clausole:  "a prima richiesta", "ogni eccezione esclusa", "rinuncia
alla  preventiva  escussione  del debitore principale", "operativita'
della  garanzia anche in caso di fallimento del debitore principale",
"rinuncia al termine di cui all'art. 1957 comma I° c.c."
- causale:  a  tutela dell'assolvimento delle obbligazioni economiche
ex contractu nei confronti di SNAI medesima.
4° DURATA
La  durata  del  contratto  e'  fatta pari a quella della concessione
rilasciata  a  SNAI, attualmente stabilita al 31 ottobre 2009 e delle
eventuali proroghe concesse.
In  parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolvera' alla
data  di  comunicazione  formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione, per
qualsiasi  motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel
caso in cui tale data sia anteriore.
5) PRELIEVO UNICO ERARIALE
E'  patto  che  l'obbligo  di  SNAI, quale concessionario, di versare
all'Erario  nei  termini  di  legge  il  prelievo  unico erariale per
ciascun  apparecchio descritto nell'allegato sub "A", sara' da questa
assolto  con provvista che Vi impegnate a farle tenere nella seguente
misura:
- per gli apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS entro il
31  maggio  2004:  €.  3.200 moltiplicato per il numero di apparecchi
installati presso gli esercizi;
-  per  gli  apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS dal 1
giugno  2004:  €.  1.700  moltiplicato  per  il  numero di apparecchi
installati presso gli esercizi.
Tali  somme  -  e  le  eventuali  maggiori  somme  dovute a titolo di
conguaglio (c.d. "saldo del prelievo") -
dovranno  pervenire  a SNAI contestualmente alla richiesta dei "nulla
osta sostitutivi", che diversamente non verra' evasa.
Analogamente  provvederete con riferimento al prelievo unico erariale
che   maturera'   successivamente  alla  richiesta  dei  "nulla  osta
sostitutivi",  sempre  versando  a  SNAI  -  mediante  attivazione di
apposita  procedura  RID  -  la provvista necessaria all'assolvimento
dell'obbligo  fiscale  (nel  rispetto  dei  termini e delle modalita'
previste dalla normativa vigente ed emananda).
Quest'ultima obbligazione dovra' essere assistita da una fidejussione
bancaria (rilasciata da primario istituto) o una polizza assicurativa
cauzionale  (rilasciata  da  primaria  compagnia)  avente le seguenti
caratteristiche:
beneficiario: SNAI;