IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in
particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero
dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza
naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere
costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che ne
definisce finalita' ed ambito di applicazione;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata e previa consultazione dei comuni e delle province
interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112
del 1998, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, nonche' l'adozione delle relative misure di
salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che
ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei
compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
Considerato che l'istruttoria tecnica svolta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
protezione della natura e Segreteria tecnica per le aree naturali
protette, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di
valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo
nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela
differenziati;
Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati
consultati, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 2,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale
dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del
26 novembre 2003;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'art. 2,
comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con
deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia che ha
personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando
collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e'
delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella
cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in
originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la
sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del
piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le
utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo
sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la
disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco,
nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra'
conto di quanto stabilito nel presente decreto.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio
direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.