IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1 del citato art. 50, il quale
stabilisce,  tra  l'altro,  che  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  cura  la  generazione  e  la progressiva consegna della TC a
partire  dal  1° gennaio  2004  a  tutti  i soggetti gia' titolari di
codice   fiscale   nonche'   ai   soggetti  che  fanno  richiesta  di
attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai  quali  lo  stesso  e'
attribuito d'ufficio;
  Visto l'art. 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale,  in  particolare,  ha  modificato  l'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  sostituendovi la denominazione «Tessera
sanitaria»   e  la  sigla  «TS»  alla  denominazione  e  alla  sigla,
rispettivamente, «Tessera del cittadino» e «TC»;
  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  50, il quale dispone che il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni
del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del
sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di
appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente
applicazione;
  Visto il decreto attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale
stabilisce  i  dati  relativi  alla  consegna  dei ricettari che sono
trasmessi  al  Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
telematica,  da  parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
dalle  aziende  sanitarie  locali,  dalle  aziende ospedaliere e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  dagli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere scientifico, dai policlinici universitari e dalle eventuali
altre strutture abilitate, nonche' dai SASN di Napoli e Genova;
  Visto il decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale
stabilisce  i  dati  che  sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle  finanze, con modalita' telematica, da parte delle strutture di
erogazione dei servizi sanitari;
  Visto il decreto attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale
stabilisce  i  dati  che  sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  con  modalita'  telematica,  da parte delle regioni,
nonche'  dai  Ministeri  e  dagli  altri  enti  pubblici di rilevanza
nazionale che li detengono;
  Considerato   che   l'impianto  proposto  dal  citato  art.  50  va
raccordato   ed   armonizzato   nella  sua  attuazione  con  il  piu'
complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'art. 87 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e dal successivo accordo quadro sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome,  per  l'avvio  del  nuovo sistema informativo
sanitario;
  Ritenuto che la progressivita' della consegna della TS debba essere
coerente  con  il  programma  di  applicazione  di cui al comma 6 del
citato art. 50;
  Ritenuto  di  dover  procedere  in via sperimentale, con la regione
Abruzzo,  all'applicazione  delle  disposizioni di cui al citato art.
50,  al  fine  di  raccogliere  significativi elementi di valutazione
dell'efficacia  del  sistema,  date le caratteristiche di rispondenza
della  regione  alle  condizioni  necessarie  per  le verifiche della
sperimentazione medesima;
  Visto  il decreto attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui
si  stabiliscono  le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria
(TS);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle finanze 23 dicembre 1976,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345
del   29 dicembre   1976,  e  successive  modificazioni,  recante  le
modalita'  per  l'attribuzione  e  comunicazione del numero di codice
fiscale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle finanze 15 novembre 1983,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  333  del 5 dicembre 1983,
recante l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;
  Ritenuto  che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice
fiscale;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, attuativo
del  comma  2  del  citato  art.  50, di approvazione dei modelli dei
ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica,
che,  prevede,  tra  l'altro,  che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le
prescrizioni  di prestazioni sanitarie sono effettuate esclusivamente
mediante l'impiego di ricettari conformi ai nuovi modelli di ricetta;
  Considerato  che  la TS deve essere rilasciata soltanto ai soggetti
che,   oltre   ad   essere   muniti   di  codice  fiscale,  risultino
effettivamente  titolari  del diritto all'assistenza sanitaria, sulla
base delle norme vigenti a tale riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Modalita' di gestione della tessera sanitaria
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, per il tramite
dell'Agenzia  delle entrate, provvede ad inviare la tessera sanitaria
a  tutti  gli  aventi  diritto, all'indirizzo di residenza risultante
nella  banca  dati  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze al
momento della spedizione.
  2.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate
secondo  il programma di cui all'art. 2, i soggetti destinatari della
tessera  sanitaria  che  non l'avessero ricevuta entro novanta giorni
dalla  data di attivazione della regione di appartenenza della unita'
sanitaria  locale  da  cui  ricevono i servizi di assistenza, possono
richiederla recandosi presso:
    a) la  propria unita' sanitaria locale di assistenza, nel caso in
cui siano gia' regolarmente registrati alle unita' sanitarie locali e
siano gia' in possesso del codice fiscale.
    b) qualsiasi  ufficio dell'agenzia delle entrate, nel caso in cui
siano  gia'  regolarmente  registrati  alle  unita'  sanitarie locali
oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.
  3.  I  soggetti  che  richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale presso le unita' sanitarie locali devono essere in possesso
del  codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da
un  qualsiasi  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate.  All'atto della
registrazione  al  servizio  sanitario nazionale, le unita' sanitarie
locali  rilasciano  un  certificato  provvisorio di tessera sanitaria
contenente  anche  il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile
per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
  4.  I  soggetti  in  possesso  della  tessera  sanitaria non ancora
scaduta  per  i quali decade il diritto alle prestazioni del servizio
sanitario nazionale, ferme restando le specifiche discipline previste
dalla  normativa  vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione
della  tessera  medesima recandosi presso la propria unita' sanitaria
locale  o  un  qualsiasi  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate; tale
obbligo e' esteso agli eredi in caso di morte del titolare.
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, per il tramite
dell'Agenzia  delle  entrate,  provvedera'  a  riemettere  la tessera
sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle
strutture  competenti  l'informazione  sulla  decadenza  del  diritto
all'assistenza   sanitaria,   ovvero  emettera'  in  sostituzione  il
tesserino di codice fiscale gia' in uso.
  6.  La  possibilita' di cui al comma 2, lettera a) di richiedere la
tessera  sanitaria  presso  una unita' sanitaria locale, del rilascio
del   certificato  provvisorio  di  cui  al  comma  3  nonche'  della
restituzione  di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in
accordo con la competente regione.
  7.  Per  quanto non espressamente previsto nel presente articolo si
applica  la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di
codice fiscale.