IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
Direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  246 del
21 aprile  1993,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale  citato  svolta  nei  riguardi di ICIM
S.p.a.   con   sede   in  Milano  -  Piazza  Diaz,  2,  in  relazione
all'applicazione  della norma tecnica armonizzata di seguito indicata
per  gli  aspetti  concernenti  il  solo  requisito  essenziale  n. 2
«Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  L'ICIM  S.p.a.  con  sede  in  Milano,  piazza Diaz, 2, nel seguito
denominato   «Organismo»,  e'  abilitato,  nell'ambito  di  tutta  la
legislazione  di  cui  in  premessa  e  ai  fini della corrispondente
notifica  alla  commissione  UE,  all'espletamento  dell'attestazione
della  conformita'  alla  seguente  norma  tecnica  armonizzata  e in
qualita'  della  tipologia  di organismo specificata, per gli aspetti
concernenti   il   requisito  essenziale  n.  2  «Sicurezza  in  caso
d'incendio»;
  Organismo  di  certificazione, organismo di ispezione e laboratorio
di prova:
    1.  EN  1935:  2002  «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse
singolo - Requisiti e metodi di prova».
  L'attivita'  complessiva  dell'«Organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  delle normative citate in premessa, sotto la
diretta  responsabilita'  del rappresentante legale dott. ing. Tullio
Badino  e  del direttore tecnico dott. ing. Vincenzo Delacqua secondo
le rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«Organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«Organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 7 giugno 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi