L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Visto  il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge  24 novembre 2003, n. 326, con il quale la SACE (Istituto per i
servizi  assicurativi  del  commercio estero) e' stata trasformata in
societa'  per azioni con decorrenza 1° gennaio 2004 ed in particolare
l'art. 6, comma 12, del citato decreto, in base al quale la SACE puo'
svolgere  attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato,
come definiti dalla disciplina dell'Unione europea, anche costituendo
una societa' per azioni destinata allo scopo;
  Vista  l'istanza del 10 giugno 2004 con la quale la SACE BT S.p.a.,
con sede in Roma, piazza Poli n. 42, ha chiesto di essere autorizzata
ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  nel ramo credito di cui al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi documenti integrativi;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentata  da  SACE  BT  S.p.a.  soddisfano le condizioni di accesso
indicate  negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 175, e che le norme statutarie della societa' sono conformi
alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 21 giugno 2004;
                              Dispone:
  La  SACE  BT S.p.a., con sede legale in Roma, piazza Poli n. 42, e'
autorizzata  ad  esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo credito
di  cui  al  punto  A)  della tabella allegata al decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  e  ne  e'  approvato  lo  statuto ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 giugno 2004
                                              Il presidente: Giannini