IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto   il  decreto  27 marzo  2001,  n.  12  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 agosto 1989 con il quale, in via
transitoria,  e'  stata  riconosciuta la indicazione geografica per i
vini da tavola «Riviera del Brenta»;
  Vista  la domanda presentata contestualmente dalla regione Veneto e
dalle   organizzazioni  di  categoria  -  Coldiretti,  Confederazione
italiana  agricoltori e Confagricoltura di Padova e Venezia intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Riviera del Brenta»;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  di  che  trattasi  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento   in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal citato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
«Riviera  del  Brenta» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del Brenta» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  al  comma 1 del presente disciplinare di produzione le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.