IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 12 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il quale, in via transitoria, e' stata riconosciuta la indicazione geografica per i vini da tavola «Riviera del Brenta»; Vista la domanda presentata contestualmente dalla regione Veneto e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura di Padova e Venezia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta»; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti al comma 1 del presente disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.