IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti
per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818»;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante «Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza al fuoco di
porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione di porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti
rispettivamente «Prove di resistenza al fuoco: requisiti generali» e
«Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza al
fuoco per porte ed elementi di chiusura»;
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti
rispettivamente «Windows and doors - Resistance to repeated opening
and closing - Test method» e «Industrial, commercial and garage doors
and gates - Mechanical aspects - Test method»;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea
2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi»;
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di
resistenza al fuoco e la futura attivazione della procedura di
marcatura CE dei prodotti da costruzione;
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma
europea UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di determinazione
della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura
da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260
dell'11 marzo 2003 dal Comitato centrale tecnicoscientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla
direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004)
D/50563, dalla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonche'
le modalita' di redazione del rapporto di prova in forma completa di
porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua
secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da
essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova
a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN
1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al
punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento
meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato A.
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle
porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello
specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del
3 maggio 2000, riportato nell'allegato B al presente decreto.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la
classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi
di chiusura con la terminologia RE e REI e' da intendersi, con la
nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione
sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura
classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con
la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni
previste dal presente decreto.
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del
Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del
Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove
valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1
del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporra' la
modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato
di prova.