IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e
successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;
  Visto  il  proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  95  del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti
per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  di  enti  e  laboratori negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818»;
  Visto   il  proprio  decreto  14 dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  28 dicembre  1993,  recante «Norme
tecniche  e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti
relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza al fuoco di
porte ed altri elementi di chiusura»;
  Visto  il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione di porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
  Viste  la  norme  UNI  EN  1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti
rispettivamente  «Prove di resistenza al fuoco: requisiti generali» e
«Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;
  Vista  la  norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza al
fuoco per porte ed elementi di chiusura»;
  Viste   le   norme   EN   1191:2000   ed   EN   12605:2000  recanti
rispettivamente  «Windows  and doors - Resistance to repeated opening
and closing - Test method» e «Industrial, commercial and garage doors
and gates - Mechanical aspects - Test method»;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  della  Comunita'  europea
2000/367/EC  del  3 maggio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
resistenza  all'azione  del  fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi»;
  Considerato  lo  sviluppo  delle  norme  EN  in materia di prove di
resistenza  al  fuoco  e  la  futura  attivazione  della procedura di
marcatura CE dei prodotti da costruzione;
  Ritenuto  quindi  opportuno  provvedere  al recepimento della norma
europea  UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di determinazione
della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura
da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali;
  Visto   il   parere  favorevole  espresso  nella  riunione  n.  260
dell'11 marzo  2003  dal  Comitato centrale tecnicoscientifico per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Esperita,  con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione di
cui  alla  direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla
direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
  Visto  il  parere  favorevole espresso, con comunicazione SG (2004)
D/50563, dalla Commissione europea;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Classificazione

  1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonche'
le  modalita' di redazione del rapporto di prova in forma completa di
porte  ed  elementi  di  chiusura  resistenti  al  fuoco, si effettua
secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da
essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
  2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova
a  fuoco  secondo  la  curva  di  riscaldamento prevista dalla UNI EN
1363-1,  va  condotta previo il condizionamento meccanico previsto al
punto  10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento
meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato A.
  3.  Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle
porte  resistenti  al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello
specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del
3 maggio 2000, riportato nell'allegato B al presente decreto.
  4.  Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la
classe  di  resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi
di  chiusura  con  la  terminologia RE e REI e' da intendersi, con la
nuova  classificazione,  equivalente  a  E  ed  EI2  rispettivamente.
Laddove  nei  decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione
sia  prescritto  l'impiego  di  porte  ed  altri elementi di chiusura
classificati  E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con
la  classificazione  RE  e  REI  nel  rispetto di tutte le condizioni
previste dal presente decreto.
  5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del
Ministero  dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del
Ministero  dell'interno  26 marzo  1985. Per l'effettuazione di prove
valide  ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1
del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporra' la
modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato
di prova.