IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Fiore  Sardo»  nel  quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli, e alimentari;
  Visto il decreto 3 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  161 del 13 luglio 2001, con il quale
l'organismo  di  controllo  «O.C.P.A.  -  Organismo consortile per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari),
localita'  Bonassi,  e'  stato  autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  13 luglio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma 1,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 3 luglio 2001 per la denominazione di origine protetta
«Fiore  Sardo»  venga  adeguato  allo  schema tipo di controllo sopra
indicato;
  Considerato   che   l'associazione   produttori  Fiore  Sardo,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto  3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107/96  del  12 giugno  1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004.