IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che  fissa  la
ripartizione  dei  prezzi di vendita pubblico dei tabacchi lavorati e
successive integrazioni;
  Viste  le  richieste  presentate  dalle ditte International Tobacco
Agency  S.r.l.,  Diadema  Spa, Diplomatico Cigars Srl e Maga Team Srl
intese  ad  ottenere  l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati;
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
circolazione;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  - sigari  -
allegata  al  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001,  un prezzo di
vendita  al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal
fornitore;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie  marche  di  tabacchi lavorati
esteri  di  provenienza  UE,  in conformita' ai prezzi indicati nelle
citate  richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui
alle  tabelle  B  -  sigari  e  sigaretti  -  e C allegate al decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  lettera  c)  dell'art.  2  del decreto direttoriale 22 febbraio
2002,  come  modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 7 agosto
2003, e' sostituita dalla seguente:
    c)    sigari   e   sigaretti:   in   scatole   o   involucri   da
1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-22-24-25-29-30-32-36-40-42-50    e
100 pezzi.