IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente
l'attuazione  della  direttiva  98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
  Rilevato  che  l'articolo  9 dello stesso decreto legislativo n. 31
del   2001  individua  le  competenze  statali  per  l'emanazione  di
prescrizioni  tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate
al consumo umano;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 12 luglio 2000;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986,
recanti  "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e
dell'abitato";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del
26 agosto 2002;
  Vista   la  direttiva  98/34/CE  come  modificata  dalla  direttiva
98/48/CE,  che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e regole tecniche;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
condizioni  alle  quali  devono  rispondere i materiali e gli oggetti
utilizzati  negli  impianti  fissi  di captazione, di trattamento, di
adduzione  e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano,
di  cui  al  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti
disposizioni  si  applicano  ai  materiali  degli  impianti nuovi e a
quelli  utilizzati  per  sostituzioni nelle riparazioni, a partire da
dodici  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente regolamento,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, salvo diverse
indicazioni riportate nel testo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
          "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
          delle  acque  destinate  al  consumo  umano. L'art. 9 cosi'
          recita:
              "Art.  9  (Garanzia  di qualita' del trattamento, delle
          attrezzature  e  dei  materiali).  -  1. Nessuna sostanza o
          materiali   utilizzati   per   i   nuovi   impianti  o  per
          l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
          distribuzione  delle  acque  destinate  al consumo umano, o
          impurezze  associate  a  tali  sostanze  o  materiali, deve
          essere  presente  in  acque  destinate  al consumo umano in
          concentrazioni  superiori  a  quelle consentite per il fine
          per  cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente
          o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
          presente decreto.
              2.  Con  decreto del Ministro della sanita', da emanare
          di  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   e   dell'ambiente,   sono   adottate  le
          prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
          quanto disposto dal comma 1".
              -  Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n.
          400/1988 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          ella Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
          dettare  norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  L'art.  56  delle  Istruzioni ministeriali 20 giugno
          1986   recanti:   "Compilazioni   dei   regolamenti  locali
          sull'igiene  del suolo e dell'abitato", cosi recita: "Se il
          suolo  sul  quale  si debbono stabilire le fondazioni di un
          edificio  e'  abitualmente  umido od esposto alla invasione
          delle  acque  per  i  movimenti della falda sotterranea, si
          munira'  di  sufficienti  drenaggi  e,  in  ogni  caso,  si
          impiegheranno   per   i   muri   di  fondazione,  materiali
          idrofughi,  difendendo  i  muri dei sotterranei dal terreno
          circostante  per  mezzo  di  materiali  impermeabili  o  di
          opportune intercapedini".
              -  La  Direttiva  98/34/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 204 del 21 luglio
          1988.
          Nota all'art. 1:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
          2001, n. 31, vedi le note alle premesse.