IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente
l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31
del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di
prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate
al consumo umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in
data 12 luglio 2000;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986,
recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e
dell'abitato";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del
26 agosto 2002;
Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva
98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le
condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti
utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di
adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano,
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti
disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a
quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da
dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse
indicazioni riportate nel testo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano. L'art. 9 cosi'
recita:
"Art. 9 (Garanzia di qualita' del trattamento, delle
attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o
materiali utilizzati per i nuovi impianti o per
l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o
impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve
essere presente in acque destinate al consumo umano in
concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine
per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente
o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le
prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
quanto disposto dal comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n.
400/1988 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
ella Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
dettare norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno
1986 recanti: "Compilazioni dei regolamenti locali
sull'igiene del suolo e dell'abitato", cosi recita: "Se il
suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un
edificio e' abitualmente umido od esposto alla invasione
delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si
munira' di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si
impiegheranno per i muri di fondazione, materiali
idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno
circostante per mezzo di materiali impermeabili o di
opportune intercapedini".
- La Direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 204 del 21 luglio
1988.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, vedi le note alle premesse.