IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  De Santa Coloma Sol, nata a Buenos
Aires  il 24 marzo 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciatura  en  psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»
il 18 settembre 1999;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  presso il «Ministerio de
Salud de la Nacion» dal 16 luglio 2001 matricola n. 30677;
  Viste  le  determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione A  dell'albo  degli  psicologi  e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
comma 7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  n.
189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  11 dicembre 2003 con
validita' fino all'11 dicembre 2004 per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  De  Santa Coloma Sol, nata a Buenos Aires il 24 marzo
1975, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi  -  sezione A  e  l'esercizio  della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante  validita' di permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 28 giugno 2004
                                          Il direttore generale: Mele