IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, tenutasi in Forli' il 13 gennaio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 27 aprile 2004; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza; Vista la nota dell'Ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere che all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra venga inserito il riferimento agli zuccheri riduttori; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.