IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  dei  vini  «Albana di Romagna» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Ente tutela vini di Romagna in
data  5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e
garantita  «Albana  di Romagna», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 aprile 1987;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernenti  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Forli'  il  13 gennaio 2004, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   e  garantita  «Albana  di  Romagna»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 27 aprile 2004;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulla
sopracitata istanza;
  Vista la nota dell'Ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere che
all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra venga inserito
il riferimento agli zuccheri riduttori;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  avverso  il  parere  e la proposta di disciplinare sopra
citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Albana di Romagna»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Albana di Romagna», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, e' sostituito
per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.