IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione della agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  delle  attivita'  produttive la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche
e  integrazioni,  concernente  il  testo unico delle direttive per la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  ai  sensi  della predetta legge n.
488/1992;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  n.  900315 del 14 luglio 2000 sulle modalita' e procedure
per  la  concessione  ed erogazione delle agevolazioni previste dalla
citata legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   Programma   Operativo   Nazionale  (P.O.N.)  «Sviluppo
imprenditoria  locale»,  approvato  dalla  Commissione della U.E. con
decisione  C(2000)2342  del-l'8 agosto  2000,  ed  in  particolare la
Misura  1.1 relativa alla legge n. 488/1992 che prevede l'attivazione
di  un bando speciale per il perseguimento di una specifica finalita'
di   miglioramento   della  sostenibilita'  ambientale  delle  unita'
produttive   ubicate  nelle  regioni  dell'obiettivo  1  (Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), dotandolo di risorse
cofinanziate pari a 309.874.139,45 euro;
  Vista  la  circolare  n.  946323 del 5 agosto 2003, come modificata
dalla  circolare n. 946397 del 22 ottobre 2003, con la quale e' stata
data  attuazione alla citata decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000
finalizzata all'attivazione di un bando speciale per il miglioramento
della  sostenibilita'  ambientale  e  sono  state definite specifiche
condizioni e modalita' per l'accesso alle agevolazioni;
  Viste la circolare n. 946486 del 22 dicembre 2003 con la quale sono
stati  forniti  chiarimenti  in  merito  al  calcolo  dell'indicatore
ambientale;
  Visto  il  punto 1.2 della predetta circolare del 5 agosto 2003 che
ripartisce   le  risorse  finanziarie  disponibili  tra  i  sottotemi
ambientali nella misura di seguito indicata:
    a) rifiuti: a1) rifiuti pericolosi: Euro 30.987.413,95
                a2) rifiuti non pericolosi: Euro 20.658.275,96
    b) risorsa idrica: Euro 51.645.689,91
    c) energia: Euro 51.645.689,91
    d) multisettore: Euro 154.937.069,72;
  Visto  il  punto  6.1  della  citata  circolare che stabilisce, tra
l'altro,  le  procedure  per  la  formazione delle cinque graduatorie
tematiche,  uniche  per  tutte  e  sei  le  regioni interessate, e le
modalita'  per  l'attribuzione  delle  risorse,  tenendo  conto della
riserva da effettuare, per ciascun tema o sottotema, del 70% a favore
delle  piccole  e  medie  imprese nonche' quelle per l'utilizzo delle
eventuali risorse non assegnate ai singoli temi;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 19 settembre 2003 con il quale
sono  stati  fissati  i  termini  per  la presentazione delle domande
relative   al   bando   speciale  della  legge  n.  488/1992  per  il
perseguimento   di   specifiche   finalita'  di  miglioramento  della
sostenibilita' ambientale (18° bando);
  Visti   gli   esiti   delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  6,  comma  1  del  citato decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni
previste  dal  bando speciale della legge n. 488/1992 del 2003 per il
perseguimento   di   specifiche   finalita'  di  miglioramento  della
sostenibilita'  ambientale,  sono  riportate  nell'allegato  n. 1 del
presente decreto.
  Al   fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti  nelle
graduatorie,  si  forniscono,  nell'allegato  n. 2, le opportune note
esplicative.