IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003,
9 luglio  2003,  19 novembre  2003  e  4 marzo  2004,  con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del
10 settembre 1999, e' stata prorogata fino all'8 agosto 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema
tipo  di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio
2002, protocollo n. 63507;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Canestrato
Pugliese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 10 settembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.»,  sede  in  Casalecchio  di  Reno
(Bologna),  via  Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione
CE  n.  1107/96  del  12 giugno  1996,  gia'  prorogata  con  decreti
6 settembre  2002,  29 novembre  2002,  4 aprile 2003, 9 luglio 2003,
19 novembre  2003  e  4 marzo  2004,  e'  ulteriormente  prorogata di
centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004.