IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  la  disciplina  del Fondo di solidarieta'
nazionale;
  Visto,  in  particolare, l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio
1992,  n.  185,  che  demanda  al Ministro delle politiche agricole e
forestali  la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione
delle  provvidenze  concedibili sulla base delle specifiche richieste
delle regioni e province autonome;
  Visti  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n.
192,  convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 che modificano
ed  integrano  alcune  disposizioni  della legge 14 febbraio 1992, n.
185;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art.
l6   abroga   la  precedente  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale;
  Viste  le  indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero
del  28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli
interventi  di  soccorso  avviate  anteriormente  all'abrogazione, ai
sensi  dell'art.  l6  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
della precedente normativa del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Vista  la  decisione  della Commissione delle Comunita' europee del
16 dicembre  2003,  relativa  al regime di aiuti al quale l'Italia ha
dato esecuzione per le calamita' naturali;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Calabria degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:  piogge  alluvionali  dal  12 dicembre 2003 al 14 dicembre
2003 nella provincia di Reggio di Calabria;
  Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Calabria
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
Commissione  delle Comunita' europee alla quale sono state notificate
le informazioni meteorologiche;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali
nei   sottoelencati   territori  agricoli,  in  cui  possono  trovare
applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992,
n.  185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n.
200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
    Reggio di Calabria:
      piogge  alluvionali  dal  12 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003;
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio
dei  comuni  di  Cosoleto,  Molochio, Oppido Mamertina, San Procopio,
Santa   Cristina   d'Aspromonte,   Scido,  Terranova  Sappo  Minulio,
Varapodio;
      piogge  alluvionali  dal  12 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003;
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei   comuni   di   Cardeto,   Cosoleto,   Delianuova,   Sant'Eufemia
d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Sinopoli.
  L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinata alla decisione della Commissione delle Comunita' europee,
alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno