LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nella seduta odierna del 1° luglio 2004,
  Premesso che:
    l'art.  42, comma 1, lettera p) della legge 16 gennaio 2003, n. 3
prevede  che  gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di  diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a) dello
stesso  articolo  adeguino  la  propria  organizzazione  e il proprio
funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere
d),  e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di
cui  alla  lettera  b),  garantendo  che  l'organo  di  indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute
e  per  l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base
di  requisiti  di  professionalita' e di onorabilita', periodicamente
verificati,  e  dal  presidente  dell'istituto, nominato dal Ministro
della  salute,  e  che  le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore   generale   nominato  dal  consiglio  di  amministrazione,
assicurando  comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato
dal  Ministro  della  salute,  sentito  il  presidente  della regione
interessata;
    l'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone
che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato-regioni, sono
disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,  di  gestione  e  di
funzionamento   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio
di  separazione  delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di
gestione  e  di  attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze   riconducibili   alla   attivita'   di   ricerca   e   alla
partecipazione   alle   reti   nazionali  dei  centri  di  eccellenza
assistenziale,  prevedendo  altresi'  che  il  direttore  scientifico
responsabile  della  ricerca  sia nominato dal Ministro della salute,
sentito il presidente della regione interessata;
    l'art.  8,  comma  6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede la
stipula  di  intese  in  sede  di  Conferenza Stato-regioni dirette a
favorire  il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento
di obiettivi comuni;
  Vista  la proposta di atto di intesa in oggetto del Ministero della
salute,  trasmessa  con  nota del 24 giugno u.s., con allegato, quale
parte  integrante  della  stessa,  uno  schema-tipo di regolamento di
organizzazione  e  funzionamento  dei  singoli istituti di ricovero e
cura  a  carattere scientifico, che dovra' tenere conto delle singole
specificita'    e   della   normativa   regionale   di   riferimento,
nell'individuare  i  contenuti  la  «missione  e  la  finalita» degli
istituti in questione;
  Tenuto  conto della particolare natura degli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico,  che  svolgono  attivita' di ricerca
biomedica finalizzata ad obiettivi di cura ed assistenza sanitaria;
  Considerata la necessita' di coinvolgere nel processo gestionale ed
organizzativo dei predetti enti, in funzione delle diverse competenze
coinvolte, il Governo e le regioni;
  Riconosciuta  l'importanza  degli  istituti  in oggetto, sia per il
rilievo  pubblico  degli  obiettivi  dagli  stessi perseguiti, sia in
relazione  al  ruolo  che  essi  svolgono  in  termini di sviluppo ed
innovazione delle conoscenze;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza, i presidenti delle regioni hanno consegnato un documento,
che  si  allega  sub  a)  contenente  proposte  di  emendamenti  allo
schema-tipo  di  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento dei
singoli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, allegato
alla proposta di atto di intesa in oggetto;
  Considerato   che   il  Ministro  della  salute  ha  dichiarato  di
accogliere gli emendamenti proposti;
  Considerato   che,  nel  corso  della  medesima  seduta  di  questa
Conferenza,  il  rappresentante  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  ha  dichiarato  di accogliere gli emendamenti proposti dalle
regioni  e  ha  sollevato  alcune  osservazioni  allo  schema tipo di
regolamento all'allegato all'atto d'intesa in oggetto;
  Rilevato  che,  a seguito delle osservazioni del rappresentante del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stati concordati i
seguenti    emendamenti    allo   schema-tipo   di   regolamento   di
organizzazione  e  funzionamento  dei  singoli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico,  allegato  alla  proposta di atto di
intesa in oggetto:
    art. 6: alla prima alinea del primo capoverso dopo le parole: «il
patrimonio  dell'istituto»,  inserire  le  seguenti  «Fermo  restando
quanto  previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288,»;
    art.   7:  alla  fine  del  secondo  capoverso,  dopo  le  parole
«Direttore  generale»  aggiungere  le  seguenti  «nel  rispetto delle
disposizioni normative vigenti»;
    art.  11:  alla  prima  alinea  del primo capoverso premettere le
seguenti  parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e
regionali vigenti in materia,»;
    art.  12:  alla  prima  alinea  del primo capoverso premettere le
seguenti  parole: «Fermo restando le disposizioni normative statali e
regionali  vigenti  in  materia,»;  alla  quinta  alinea  del secondo
capoverso, sostituire le parole «con l'Istituto» con le seguenti «con
il  Direttore  generale  dell'Istituto» al terzo capoverso alla fine,
dopo  le  parole  «del  Direttore  generale», aggiungere le seguenti:
«come limite massimo»;
    art.  17:  alla  fine  del primo capoverso aggiungere le seguenti
parole:  «ai  sensi  dell'art.  5  del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 e 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
  Tra  il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento    e    Bolzano   si   sancisce   l'atto   d'intesa   recante:
«Organizzazione,  gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico  non trasformati in fondazioni nei
termini sottoindicati:
                               Art. 1.

                             Regolamenti

  Gli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico,  per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in
fondazioni  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre
2003,  n.  288,  adeguano  la  propria organizzazione al principio di
separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di
gestione  e  di  attuazione  e  stabiliscono le modalita' del proprio
funzionamento  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  di  ricerca
stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi
di   assistenza  previsti  dal  Piano  sanitario  nazionale  e  dalla
programmazione  sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste
nel presente atto di intesa e nei documenti allo stesso allegati. Gli
aspetti  organizzativi  non disciplinati dalle predette fonti e dalla
presente  intesa  saranno  disciplinati dalle regioni, sulla base dei
principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente.
  Ai  predetti  fini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente  intesa,  il  Ministro  della  salute ed il presidente della
regione  competente  procedono  alla nomina ed all'insediamento degli
organi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
  Nei   trenta   giorni  successivi  all'insediamento,  il  direttore
generale  adotta  il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
dell'ente,  sulla  base  dello  schema-tipo  allegato  alla  presente
intesa,  acquisito il parere del consiglio di indirizzo e verifica di
cui  all'art. 2 e lo trasmette per l'approvazione alla regione in cui
istituto  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico ha la sede
prevalente di attivita' ed al Ministero della salute.
  Entro  quaranta  giorni dal ricevimento, il Ministro della salute e
la  regione  possono  apportare  le  modifiche ritenute necessarie ed
approvano il regolamento.