IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le
funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998,
n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per
stabilire le modalita' per la presentazione delle istanze di
riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della
richiamata legge n. 56 del 1989;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante
istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli
istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
n. 509 del 1998;
Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli
standard minimi di riferimento in relazione alle strutture,
attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui
devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle
riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e
C2);
Considerata la necessita' di impartire nuove istruzioni con un
apposito provvedimento sostitutivo dell'ordinanza 30 dicembre 1999,
al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attivita'
formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del
1998;
Ordina:
Art. 1.
L'ordinanza ministeriale del 30 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2000, e'
stata sostituita dalla presente ordinanza.