IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  ministeriale  18 maggio 2004 che definisce, per
l'anno  accademico 2004-2005, le modalita' ed i contenuti della prova
di  ammissione  alle  scuole  di  specializzazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visto  il  decreto-legge  7 aprile  2004,  art.  2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale sono
state  introdotte disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento  nelle  materie artistiche e musicali, da effettuare
presso le accademie di belle arti e i conservatori di musica;
  Considerato  che  per  effetto  del  succitato decreto-legge devono
essere  soppressi  i  corsi  di  specializzazione  per l'insegnamento
secondario  nel  settore  artistico  e  musicale  istituiti presso le
universita', non essendo legittimato un doppio canale formativo;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare conseguentemente il predetto
decreto ministeriale 18 maggio 2004, nelle parti attinenti il settore
artistico e musicale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto ministeriale 18 maggio 2004 citato in premesse
e'  cosi' modificato nelle parti che attengono il settore artistico e
musicale:
    le  prove  di  ammissione  per  gli  indirizzi «Arte e disegno» e
«Musica e spettacolo», fissate al comma 5 sono soppresse;
    alla  lettera  d)  del  comma  6  sono soppresse le parole «delle
Accademie  di  belle  arti, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA)»;
    le lettere f) e g) del comma 6 sono soppresse;
    l'ultimo periodo del comma 7 e' soppresso.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2004
                                                 Il Ministro: Moratti