IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del 2003 che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i
termini  e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e
del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
18 luglio   2003,   concernente   la  riscossione  delle  entrate  di
competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo  2004,  n.  86, concernente la definizione delle funzioni della
rete  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato per la
gestione   telematica   degli  apparecchi  di  gioco  e  le  relative
disposizioni transitorie;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   Monopoli   di  Stato  dell'8 aprile  2004,  n.  515,
concernente  i  termini  e  le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale  unico  sugli  apparecchi da intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del
relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di
acconto,  ai  sensi  dell'art.  39,  comma 13, della legge n. 326 del
2003;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   Monopoli   di  Stato  dell'8 aprile  2004,  n.  516,
concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie
previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 12 marzo 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto del decreto e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  individua le modalita' di determinazione
della  base  imponibile  relativa  al  prelievo  erariale unico sugli
apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  nonche'  i  criteri  di
determinazione  del  saldo  di cui al decreto direttoriale n. 515 del
2004.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
    b) acconto,  la  somma versata dal titolare del nulla osta con le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 4 del decreto direttoriale
n. 515 del 2004;
    c) allegato  tecnico,  indica  il documento, parte integrante del
presente  provvedimento,  contenente  i criteri per la determinazione
della  base  imponibile  del  PREU e del saldo degli acconti previsti
dall'art.  39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    d) apparecchio/i  di  gioco  o  apparecchio/i,  un apparecchio da
intrattenimento,  anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6,
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, conforme alle
regole tecniche degli apparecchi di gioco;
    e) capitolato  tecnico,  indica  il  documento,  parte integrante
della convenzione di concessione, che definisce le modalita' tecniche
di  attuazione delle attivita' e funzioni pubbliche affidate da AAMS,
le  prestazioni  richieste  nonche'  i  livelli  di  servizio  che il
concessionario e' tenuto a garantire;
    f) concessione,   l'istituto  attraverso  il  quale  AAMS  affida
attivita'  e  funzioni  pubbliche  per  l'attivazione e la conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante  apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle
attivita' e funzioni connesse;
    g) contatore  CNTTOTIN,  il  contatore  progressivo del volume di
euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto
all'art.  2,  comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  data 4
dicembre  2003,  concernente  le  regole  di produzione e di verifica
tecnica degli apparecchi di gioco;
    h) convenzione di concessione, indica l'atto di affidamento delle
attivita' e funzioni pubbliche oggetto di concessione;
    i) dati  delle  partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio
nell'art.  2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre
2003;
    j) gateway  di  accesso, la porzione del sistema di elaborazione,
costituito  da  apparati  hardware  dedicati e da appositi componenti
software,  che  consente  ad  AAMS l'accesso ai dati registrati negli
apparecchi di gioco;
    k) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1°
e  il  giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di
ciascun mese;
    m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate,
di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, versato dal
soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
    n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione   dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco  al  relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema
centrale di AAMS;
    o) sistema   di   elaborazione   (parte   componente  della  rete
telematica),  il  sistema,  ubicato  nel  territorio italiano, per la
raccolta,  la  gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di
tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.