IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministro delle attivita' produttive Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, concernente l'immissione sul mercato dei biocidi; Visto in particolare, l'art. 30, del citato decreto legislativo, che prevede che le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' da espletare da parte del Ministero della salute, ai sensi del decreto medesimo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi; Visto il regolamento della Commissione europea 1896/2000/CE del 7 settembre 2000, con il quale e' stato avviato il programma di revisione dei biocidi esistenti alla data del 14 maggio 2000; Visto il regolamento della Commissione europea 2032/2003/CE del 4 novembre 2003, riguardante la seconda fase del programma di revisione con il quale tra l'altro viene stabilito che entro e non oltre il 28 marzo 2004 devono essere accettate le istanze di revisione dei principi attivi presenti in biocidi gia' commercializzati; Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe, relative alla revisione ed immissione in commercio di biocidi, ed alla determinazione della loro entita'; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe dovute dai soggetti interessati all'iscrizione di un principio attivo o di una sostanza nota, negli elenchi predisposti in sede comunitaria, sono le seguenti: a) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio attivo, di cui e' richiesta l'iscrizione negli elenchi comunitari (art. 11, decreto legislativo n. 174/2000): 140.000,00 euro; b) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio attivo, utilizzato in una nuova tipologia di prodotto, per il quale e' stato gia' presentato, dallo stesso notificante, ed esaminato il fascicolo per l'iscrizione negli elenchi comunitari relativamente ad altra categoria di prodotto (art. 11, decreto legislativo n. 174/2000): 40.000,00 euro; c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di iscrizione di una sostanza nota negli elenchi comunitari (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00 euro. 2. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione o la registrazione di prodotti biocidi, sono le seguenti: a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di registrazione di un prodotto biocida a basso rischio (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro; b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto biocida (art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro; c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio di un prodotto biocida contenente un principio attivo non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 finche' non iscritto negli elenchi comunitari (art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00 euro; d) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un prodotto biocida (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro; e) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un prodotto biocida a basso rischio (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro; f) istruttoria relativa a ciascuna istanza di riconoscimento di formulazione quadro (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 174/2000): 4.000,00 euro; g) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto biocida all'interno di una formulazione quadro gia' riconosciuta (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro. 3. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti il rinnovo o la modifica dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida, sono le seguenti: a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione di un prodotto biocidi (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.500,00 euro; b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di estensione del campo d'impiego di un prodotto biocida comportante l'estensione ad altra categoria (art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro; c) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere tecnico (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro; d) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere amministrativo (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 300,00 euro.