IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
il  ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dell'ambiente
e   della  tutela  del  territorio  e  il  ministro  delle  attivita'
                             produttive

  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della  direttiva  98/8/CE  del Consiglio, del 16 febbraio
1998, concernente l'immissione sul mercato dei biocidi;
  Visto  in  particolare,  l'art. 30, del citato decreto legislativo,
che  prevede  che  le  spese  derivanti dalle procedure connesse alle
attivita'  da espletare da parte del Ministero della salute, ai sensi
del  decreto  medesimo,  sono a carico del richiedente sulla base del
costo effettivo reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione europea 1896/2000/CE del
7 settembre  2000,  con  il  quale  e'  stato avviato il programma di
revisione dei biocidi esistenti alla data del 14 maggio 2000;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione europea 2032/2003/CE del
4 novembre  2003,  riguardante  la  seconda  fase  del  programma  di
revisione  con  il  quale tra l'altro viene stabilito che entro e non
oltre  il  28 marzo  2004  devono  essere  accettate  le  istanze  di
revisione    dei   principi   attivi   presenti   in   biocidi   gia'
commercializzati;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  individuazione delle predette
tariffe,  relative  alla  revisione  ed  immissione  in  commercio di
biocidi, ed alla determinazione della loro entita';
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotto  dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  in  legge  3 agosto  2001,  n. 317, che istituisce il
Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Le tariffe dovute dai soggetti interessati all'iscrizione di un
principio attivo o di una sostanza nota, negli elenchi predisposti in
sede comunitaria, sono le seguenti:
    a) valutazione  di  un dossier tecnico scientifico relativo ad un
principio  attivo,  di  cui  e'  richiesta l'iscrizione negli elenchi
comunitari  (art.  11,  decreto  legislativo n. 174/2000): 140.000,00
euro;
    b) valutazione  di  un dossier tecnico scientifico relativo ad un
principio  attivo, utilizzato in una nuova tipologia di prodotto, per
il  quale  e'  stato  gia'  presentato,  dallo stesso notificante, ed
esaminato  il  fascicolo  per  l'iscrizione  negli elenchi comunitari
relativamente  ad  altra  categoria  di  prodotto  (art.  11, decreto
legislativo n. 174/2000): 40.000,00 euro;
    c) istruttoria  relativa  a ciascuna istanza di iscrizione di una
sostanza  nota  negli elenchi comunitari (art. 4, decreto legislativo
n. 174/2000): 4.500,00 euro.
  2. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione o la
registrazione di prodotti biocidi, sono le seguenti:
    a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di registrazione di un
prodotto  biocida  a  basso  rischio  (art. 4, decreto legislativo n.
174/2000): 1.000,00 euro;
    b)  istruttoria  relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di
un  prodotto  biocida  (art.  3,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
174/2000): 2.500,00 euro;
    c) istruttoria  relativa  a  ciascuna  istanza  di autorizzazione
provvisoria  all'immissione  in  commercio  di  un  prodotto  biocida
contenente un principio attivo non presente sul mercato alla data del
14 maggio  2000  finche'  non iscritto negli elenchi comunitari (art.
16, comma 2, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00 euro;
    d) istruttoria    relativa    a   ciascuna   istanza   di   mutuo
riconoscimento di un prodotto biocida (art. 6, decreto legislativo n.
174/2000): 1.000,00 euro;
    e) istruttoria    relativa    a   ciascuna   istanza   di   mutuo
riconoscimento  di  un  prodotto  biocida  a  basso  rischio (art. 6,
decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro;
    f) istruttoria  relativa  a ciascuna istanza di riconoscimento di
formulazione   quadro  (art.  3,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
174/2000): 4.000,00 euro;
    g) istruttoria  relativa  a ciascuna istanza di autorizzazione di
un  prodotto  biocida  all'interno  di  una  formulazione quadro gia'
riconosciuta  (art.  3,  comma  3,  decreto legislativo n. 174/2000):
1.000,00 euro.
  3.  Le  tariffe  dovute  dai  soggetti  richiedenti il rinnovo o la
modifica   dell'autorizzazione   all'immissione  sul  mercato  di  un
biocida, sono le seguenti:
    a) istruttoria   relativa   a   ciascuna   istanza   di   rinnovo
dell'autorizzazione  di un prodotto biocidi (art. 3, comma 4, decreto
legislativo n. 174/2000): 1.500,00 euro;
    b) istruttoria  relativa  a ciascuna istanza di autorizzazione di
estensione  del  campo  d'impiego  di un prodotto biocida comportante
l'estensione ad altra categoria (art. 8, comma 6, decreto legislativo
n. 174/2000): 2.500,00 euro;
    c) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni
di  carattere  tecnico  (art.  8,  comma  5,  decreto  legislativo n.
174/2000): 500,00 euro;
    d) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni
di  carattere amministrativo (art. 8, comma 5, decreto legislativo n.
174/2000): 300,00 euro.