IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la  legge  25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
    Viste  le  leggi  15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n.
185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n.   324,  concernente  il  regolamento  sull'assicurazione  agricola
agevolata   delle   produzioni  agricole,  delle  fitopatie  e  delle
strutture aziendali;
    Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visti  gli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n.
200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
    Visti  gli  Orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore  agricolo (2000/c 28/02), ed in particolare il punto 11.5 che
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
    Vista la decisione della Commissione UE, del 16 dicembre 2003, in
corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
relativa al regime di aiuti per le calamita' naturali;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1/2004  della  Commissione  del
23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE,  ed in particolare l'art. 11, concernente gli aiuti per
il pagamento dei premi assicurativi, a copertura dei rischi climatici
sulle produzioni agricole, le epizoozie e le fitopatie;
    Visto  l'art.  1,  comma  3,  del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 324/1996 che prevede, con riferimento a territori
agricoli  omogenei,  la  determinazione  annuale  degli eventi, delle
colture,    delle    fitopatie    e    delle   garanzie   ammissibili
all'assicurazione agevolata;
    Viste  le  proposte  delle  regioni,  delle  province  autonome e
dell'Associazione  nazionale  dei  consorzi  di  difesa,  concernente
l'individuazione, per aree omogenee, delle colture, delle strutture e
delle  avversita',  ai  fini  della copertura assicurativa dei rischi
agricoli nell'anno 2004;
    Ritenuto  di  autorizzare la copertura assicurativa agevolata dei
rischi   climatici   sulle  produzioni  agricole  e  sulle  strutture
produttive aziendali per l'anno 2004;
    Considerato   che  la  concessione  del  contributo  sulla  spesa
assicurativa     delle    strutture    aziendali    e'    subordinata
all'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione UE;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2004,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:
      1) colture  assicurabili al mercato agevolato nelle aree di cui
al successivo art. 2:
-- Colture  erbacee  e arboree da frutto: actinidia, albicocche, mais
da  granella, mele, nettarine, nettarine precoci, pere, pere precoci,
pesche,  pesche  precoci,  piante  di  viti  porta  innesto, pomodoro
concentrato,  pomodoro  da  tavola,  pomodoro  pelato,  riso, susine,
susine  precoci,  tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti,
peperoni,  arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento,
orzo,  sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie,
fragole, mais da seme, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india,
avena,  fagioli,  piselli,  fagiolini, girasole, triticale, zucchine,
mirtillo,  lampone,  vivai  di  piante  da frutto, vivai di piante di
olivo,  spinaci,  pistacchio,  melanzane,  nocciole, mandorle, ribes,
bergamotto, cedro, more, vivai di pioppi, cipolle;
-- Colture  erbacee  da  seme:  barbabietola  da  zucchero,  cipolle,
cavoli,   cetrioli,   cicorie  indivie,  lattughe,  rape,  ravanelli,
spinaci, zucche, porro, erba medica.
      2) strutture  assicurabili  al  mercato agevolato nelle aree di
cui al successivo art. 2:
      -- serre  fisse  in  struttura  metallica,  rivestite  in vetro
temperato e similari ed in policarbonati;
      -- serre  fisse in struttura metallica, con copertura in doppio
film di plastica;
      3) avversita':
      -- a  carico  delle  colture:  grandine,  vento,  gelo,  brina,
siccita',  in forma singola o combinata; insieme delle avversita' che
incidono sulle rese produttive.
      -- a  carico  delle  strutture:  grandine, neve, trombe d'aria,
uragani e fulmini, in forma combinata;
      4) garanzie:  copertura  dei  rischi derivanti dalle avversita'
indicate al precedente punto 3, secondo le condizioni contrattate tra
le  parti nella stipula di polizze singole e collettive, monorischio,
pluririschio, multirischio sulle rese.