IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, concernente il regolamento sull'assicurazione agricola agevolata delle produzioni agricole, delle fitopatie e delle strutture aziendali; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visti gli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/c 28/02), ed in particolare il punto 11.5 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Vista la decisione della Commissione UE, del 16 dicembre 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, relativa al regime di aiuti per le calamita' naturali; Visto il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare l'art. 11, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, a copertura dei rischi climatici sulle produzioni agricole, le epizoozie e le fitopatie; Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996 che prevede, con riferimento a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata; Viste le proposte delle regioni, delle province autonome e dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, concernente l'individuazione, per aree omogenee, delle colture, delle strutture e delle avversita', ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2004; Ritenuto di autorizzare la copertura assicurativa agevolata dei rischi climatici sulle produzioni agricole e sulle strutture produttive aziendali per l'anno 2004; Considerato che la concessione del contributo sulla spesa assicurativa delle strutture aziendali e' subordinata all'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione UE; Decreta: Art. 1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2004, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue: 1) colture assicurabili al mercato agevolato nelle aree di cui al successivo art. 2: -- Colture erbacee e arboree da frutto: actinidia, albicocche, mais da granella, mele, nettarine, nettarine precoci, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, piante di viti porta innesto, pomodoro concentrato, pomodoro da tavola, pomodoro pelato, riso, susine, susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti, peperoni, arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento, orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie, fragole, mais da seme, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena, fagioli, piselli, fagiolini, girasole, triticale, zucchine, mirtillo, lampone, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, spinaci, pistacchio, melanzane, nocciole, mandorle, ribes, bergamotto, cedro, more, vivai di pioppi, cipolle; -- Colture erbacee da seme: barbabietola da zucchero, cipolle, cavoli, cetrioli, cicorie indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica. 2) strutture assicurabili al mercato agevolato nelle aree di cui al successivo art. 2: -- serre fisse in struttura metallica, rivestite in vetro temperato e similari ed in policarbonati; -- serre fisse in struttura metallica, con copertura in doppio film di plastica; 3) avversita': -- a carico delle colture: grandine, vento, gelo, brina, siccita', in forma singola o combinata; insieme delle avversita' che incidono sulle rese produttive. -- a carico delle strutture: grandine, neve, trombe d'aria, uragani e fulmini, in forma combinata; 4) garanzie: copertura dei rischi derivanti dalle avversita' indicate al precedente punto 3, secondo le condizioni contrattate tra le parti nella stipula di polizze singole e collettive, monorischio, pluririschio, multirischio sulle rese.