IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la  legge  25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
    Viste  le  leggi  15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n.
185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della   direttiva   92/49/CEE  del  Consiglio  del  18  giugno  1992,
concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n.  324,  di  approvazione  del regolamento recante norme sostitutive
dell'art.  9  della richiamata legge n. 185/1992, in attuazione della
liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;
    Visti  gli  Orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore  agricolo  (2000/C28/02), ed in particolare il punto 11.5 che
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 16 dicembre
2003,  relativa  al regime di aiuti a cui ha dato esecuzione l'Italia
per le calamita' naturali;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1/2004  della  Commissione  del
23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE,  ed in particolare l'art. 11, concernente gli aiuti per
il pagamento dei premi assicurativi, a copertura dei rischi climatici
sulle produzioni agricole, le epizoozie e le fitopatie;
    Visti  l'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  324/1996,  e  l'art.  2,  comma  1, del decreto-legge
13 settembre  2002,  n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002,
n.  256,  che stabiliscono le misure del contributo statale sui premi
assicurativi,  e  le  modalita'  di  calcolo  dei  parametri  per  la
determinazione della spesa ammissibile a contributo, sulla base degli
elementi  statistico-assicurativi  acquisiti  nella  banca  dati  del
Sistema informativo agricolo nazionale;
    Visto il proprio decreto del 17 febbraio 2004, di individuazione,
per  aree  omogenee,  degli  eventi,  colture,  strutture e garanzie,
ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2004;
    Vista  la  nota  tecnica  di  ISMEA  (Istituto  di servizi per il
mercato  agricolo  alimentare)  in  data 30 marzo 2004, relativa alla
metodologia  di  determinazione  dei  parametri  per il calcolo della
spesa assicurativa ammissibile a contributo statale;
    Ritenuta la necessita' di approvare, ai fini della determinazione
del  contributo  dello  Stato  sulla  spesa  assicurativa del 2004, i
relativi parametri contributivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    1. Ai  fini della determinazione del contributo dello Stato sulla
spesa  assicurativa del 2004, sono approvati i parametri contributivi
riportati  nell'allegato  A  al  presente  decreto,  di  cui fa parte
integrante.
    2. I  parametri  di  cui  al  presente  decreto si applicano alle
tipologie   di   polizze  assicurative  monorischio,  pluririschio  e
multirischio,  cosi'  come  definite all'art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale  7 novembre  2002,  che  prevedono  la  copertura  delle
colture  e  delle  avversita'  atmosferiche ammesse all'assicurazione
agevolata  dei  rischi  agricoli  per  l'anno  2004 di cui al decreto
ministeriale 17 febbraio 2004.
    3. Per la determinazione dei parametri contributivi si adottano i
seguenti criteri:
A. Polizze monorischio
    1. evento grandine
      a) per  la  copertura assicurativa dei danni con soglia del 20%
nelle  aree  svantaggiate  e  del  30% nelle altre zone, il parametro
contributivo   e'  stabilito  sulla  base  della  procedura  indicata
nell'allegato  tecnico  che  fa parte integrante del presente decreto
(allegato  B).  Il  contributo  dello Stato e' stabilito nella misura
dell'80% del parametro.
      b) per la copertura assicurativa dei danni con soglia inferiore
al 20% nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone - avversita'
non  assimilabili  a  calamita'  -  congiuntamente alla copertura dei
danni  con  soglia  del  20%  nelle aree svantaggiate e del 30% nelle
altre  zone  -  avversita'  assimilabili  a  calamita' - si adotta il
medesimo  parametro  di cui alla precedente lettera a). Il contributo
dello Stato e' stabilito nella misura del 50% del parametro.
    2. evento gelo e brina
      Si  adotta  la medesima procedura utilizzata per il calcolo dei
parametri dell'evento grandine.
    3. evento siccita'
      Si adotta un parametro unico del 4%.
B. Polizze pluririschio
    1. eventi grandine e vento
      Si  adotta  il  corrispondente  parametro dell'evento grandine,
maggiorato del 10%.
    2. eventi grandine e gelo-brina
      Si  adotta  il  corrispondente  parametro dell'evento grandine,
maggiorato del 20%.
    3. eventi grandine, vento e gelo-brina
      Si  adotta  il  corrispondente  parametro dell'evento grandine,
maggiorato del 30%.
    4. eventi grandine, gelo-brina e siccita'
      Si  adotta  il  corrispondente  parametro dell'evento grandine,
maggiorato del 40%.
    5. eventi grandine, vento, gelo-brina e siccita'
      Si  adotta  il  corrispondente  parametro dell'evento grandine,
maggiorato del 50%.
C. Polizze multirischio
    Si  adotta  il  corrispondente  parametro  dell'evento  grandine,
maggiorato dell'80%.