IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della richiamata legge n. 185/1992, in attuazione della liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), ed in particolare il punto 11.5 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Vista la decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti a cui ha dato esecuzione l'Italia per le calamita' naturali; Visto il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare l'art. 11, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, a copertura dei rischi climatici sulle produzioni agricole, le epizoozie e le fitopatie; Visti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, e l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che stabiliscono le misure del contributo statale sui premi assicurativi, e le modalita' di calcolo dei parametri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, sulla base degli elementi statistico-assicurativi acquisiti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale; Visto il proprio decreto del 17 febbraio 2004, di individuazione, per aree omogenee, degli eventi, colture, strutture e garanzie, ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2004; Vista la nota tecnica di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) in data 30 marzo 2004, relativa alla metodologia di determinazione dei parametri per il calcolo della spesa assicurativa ammissibile a contributo statale; Ritenuta la necessita' di approvare, ai fini della determinazione del contributo dello Stato sulla spesa assicurativa del 2004, i relativi parametri contributivi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato sulla spesa assicurativa del 2004, sono approvati i parametri contributivi riportati nell'allegato A al presente decreto, di cui fa parte integrante. 2. I parametri di cui al presente decreto si applicano alle tipologie di polizze assicurative monorischio, pluririschio e multirischio, cosi' come definite all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 novembre 2002, che prevedono la copertura delle colture e delle avversita' atmosferiche ammesse all'assicurazione agevolata dei rischi agricoli per l'anno 2004 di cui al decreto ministeriale 17 febbraio 2004. 3. Per la determinazione dei parametri contributivi si adottano i seguenti criteri: A. Polizze monorischio 1. evento grandine a) per la copertura assicurativa dei danni con soglia del 20% nelle aree svantaggiate e del 30% nelle altre zone, il parametro contributivo e' stabilito sulla base della procedura indicata nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto (allegato B). Il contributo dello Stato e' stabilito nella misura dell'80% del parametro. b) per la copertura assicurativa dei danni con soglia inferiore al 20% nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone - avversita' non assimilabili a calamita' - congiuntamente alla copertura dei danni con soglia del 20% nelle aree svantaggiate e del 30% nelle altre zone - avversita' assimilabili a calamita' - si adotta il medesimo parametro di cui alla precedente lettera a). Il contributo dello Stato e' stabilito nella misura del 50% del parametro. 2. evento gelo e brina Si adotta la medesima procedura utilizzata per il calcolo dei parametri dell'evento grandine. 3. evento siccita' Si adotta un parametro unico del 4%. B. Polizze pluririschio 1. eventi grandine e vento Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato del 10%. 2. eventi grandine e gelo-brina Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato del 20%. 3. eventi grandine, vento e gelo-brina Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato del 30%. 4. eventi grandine, gelo-brina e siccita' Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato del 40%. 5. eventi grandine, vento, gelo-brina e siccita' Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato del 50%. C. Polizze multirischio Si adotta il corrispondente parametro dell'evento grandine, maggiorato dell'80%.