L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in   particolare  l'art.  64  che  prevede  l'approvazione  da  parte
dell'ISVAP   delle  deliberazioni  e  delle  condizioni  relative  al
trasferimento   volontario  di  tutto  o  di  parte  del  portafoglio
assicurativo;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i),  della  legge  n.  576/1982,  il  quale  prevede  che  il
consiglio  dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in
materia  di  trasferimenti  di  portafogli  tra  imprese  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  provvedimento  in data 29 ottobre 1997 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa  in  alcuni  rami  vita
rilasciato   a   Skandia   Vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  via
Fatebenefratelli n. 3;
  Visto  il  provvedimento  in data 4 dicembre 2001 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa  in  alcuni  rami  vita
rilasciato  a  Desio  Vita  S.p.a.,  con  sede in Desio (Milano), via
Rovagnati n. 1;
  Visti  il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Skandia Vita
S.p.a.  in  data  15 gennaio 2004 nonche' il verbale del consiglio di
amministrazione  di  Desio  Vita  S.p.a.  in  data  6 novembre  2003,
concernenti  il  trasferimento  parziale del portafoglio assicurativo
costituitodai  contratti  compresi nel ramo III di cui all'allegato I
tabella  A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, denominati
«Brianza  Unit  Linked» e acquisiti dall'impresa cedente Skandia Vita
S.p.a.  tramite  la rete di sportelli del Banco Desio e della Brianza
S.p.a.,  del  Banco  Desio  Toscana  S.p.a.  e  del Banco Desio Lazio
S.p.a.;
  Vista  l'istanza presentata da Skandia Vita S.p.a. in data 8 aprile
2004,   volta  ad  ottenere  l'approvazione  di  detto  trasferimento
parziale di portafoglio a Desio Vita S.p.a.;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
8 luglio 2004;
  Rilevato  che l'operazione di trasferimento parziale di portafoglio
e   le  relative  modalita'  soddisfano  le  condizioni  poste  dalla
normativa  di  settore per la tutela degli assicurati e che per detto
trasferimento  ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto
legislativo n. 174/1995;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 15 luglio 2004;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art.  64  del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti
il  trasferimento  parziale,  da  Skandia  Vita  S.p.a.  a Desio Vita
S.p.a.,   del   portafoglio  assicurativo  costituito  dei  contratti
compresi  nel  ramo III di cui all'allegato I, tabella A), al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, denominati «Brianza Unit Linked» e
acquisiti dall'impresa cedente tramite la rete di sportelli del Banco
Desio  e  della  Brianza S.p.a., del Banco Desio Toscana S.p.a. e del
Banco Desio Lazio S.p.a.