IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Vista  la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;
    Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1 della suddetta legge,
nella  parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
    Visto  il  decreto ministeriale 10 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  30 ottobre  2003,  concernente  la
determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennita' di
trasferta  per il personale dipendente da imprese esercenti attivita'
di  installazione,  manutenzione  e gestione di impianti, riferito al
mese di luglio 2003;
    Esaminato contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
metalmeccanica  privata e dell'installazione di impianti stipulato il
7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL;
    Accertato  che  il  campo  di applicazione del suddetto contratto
comprende   anche   l'industria  dell'installazione,  manutenzione  e
gestione   di  impianti  industriali,  di  impianti  e  di  complessi
meccanici,   idraulici,   termici,  elettrici,  telefonici,  di  reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la  installazione  di impianti e di apparecchiature di segnalamento e
di  segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto;
    Considerata  la  necessita'  di  aggiornare il suddetto costo del
lavoro a valere dal mese di febbraio e dal mese di dicembre 2004;
    Considerata  la necessita' di aggiornare la menzionata indennita'
di trasferta a valere dal 1° luglio 2004;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
    Accertato  che  nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Il  costo  medio orario del lavoro per il personale dipendente da
imprese  esercenti  le  attivita',  come  individuate in premessa, e'
determinato,  nelle  allegate  tabelle,  distintamente per gli operai
(tab. A)  e  per  gli  impiegati  (tab. B),  con  decorrenza febbraio
e dicembre 2004.