IL DIRETTORE GENERALE
                dell'autotrasporto di persone e cose

  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, che reca
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»;
  Considerato  che  con  il decreto ministeriale sopracitato e' stata
ridisciplinata   la   materia   delle   autorizzazioni  al  trasporto
internazionale   di  merci,  facilitando  l'accesso  al  mercato  del
trasporto  internazionale  delle imprese nelle forme di cooperative e
consorzi a proprieta' divisa;
  Considerato  che  l'art.  8  del citato decreto ministeriale n. 521
stabilisce che le modalita' di applicazione siano emanate con decreto
del    dirigente    generale   preposto   alla   direzione   generale
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Considerato  che  dal  1° maggio  2004  ulteriori  dieci Paesi sono
entrati a far parte dell'Unione europea (Lituania, Lettonia, Estonia,
Slovenia,  Ungheria,  Repubblica  ceca, Repubblica slovacca, Polonia,
Malta  e  Cipro)  con  conseguente  abolizione  delle  autorizzazioni
bilaterali  e  quindi delle relative quote di assegnazione di viaggi,
alle imprese interessate ai trasporti verso tali Paesi;
  Considerato  che  dal  1° gennaio 2004, nonostante la riforma della
modalita' di attraversamento dell'Austria imperniata su un sistema di
«punti»,  gli  stessi  «punti»  non sono stati pero' distribuiti agli
Stati membri;
  Considerato  che  per  tale  motivo,  si  e' venuto a modificare il
precedente  interesse  ad  utilizzare  le autorizzazioni CEMT, valide
anche   per  l'Austria,  esclusivamente  per  trasporti  in  transito
attraverso tale Paese;
  Considerata  la necessita', per i sopracitati motivi, di provvedere
in tempo utile, con misure transitorie, alla modifica dei criteri sia
per   il   rinnovo  delle  autorizzazioni  CEMT  per  l'anno  2005  e
successivi,  sia  per  la  valutazione  dei  requisiti  relativi alla
redazione della prossima graduatoria CEMT;
  Sentito  il  parere  della  Consulta  generale  per l'autotrasporto
istituita  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  del  6 febbraio  2003,  reso  nella riunione del 27 luglio
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e
cooperative  a  proprieta'  divisa, iscritte all'albo nazionale degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla
direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di capacita'
professionale per i trasporti internazionali.
  2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono  chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte   del   consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi,
l'autorizzazione  multilaterale  CEMT verra' intestata al consorzio o
alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli
utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui
punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della
cooperativa.
  3.  Sono  rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in
conto  proprio  per  le  relazioni  di traffico che lo richiedono, ai
sensi delle disposizioni internazionali.
  4.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto,
sono  rilasciate  dalla divisione APC3 - Autotrasporto internazionale
di  cose,  e  possono essere multilaterali, bilaterali o di transito.
Sia  le  autorizzazioni  bilaterali  che  quelle  di transito possono
essere rilasciate a «titolo precario» o in «assegnazione fissa».
  5.   Il  rilascio  di  autorizzazioni  internazionali  puo'  essere
delegato a uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.