IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
  Vista  la  legge  8  gennaio  2002,  n. 1 «Conversione in legge con
modificazioni,  del  decreto-legge  12 novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi delle lauree specialistiche delle professioni
sanitarie;
  Visto   il  decreto  ministeriale  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  luglio 2004, con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   ai  corsi  di  laurea  specialistica  delle  professioni
sanitarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Viste  le  disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004, con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri  a  corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il
contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce
parte integrante;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso  riferimento  agli  elementi  proposti, con
riguardo  ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c)
della  richiamata  legge  n.  264/1999, dal Comitato nazionale per la
valutazione  del  sistema universitario con pareri rispettivamente in
data 16 febbraio e 8 marzo;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario espresso nella seduta del 21 luglio 2004;
  Vista  la rilevazione del fabbisogno dei laureati specialisti delle
professioni  sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art.
6-ter   del   decreto   legislativo   n.   502/1992,   e   successive
modificazioni, fornita dal Ministero della salute;
  Considerato  che  la  predetta rilevazione mette in luce per alcuni
corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tra  offerta
formativa ed esigenze regionali;
  Considerato  che  i  predetti  corsi  vengono attivati per la prima
volta  a  decorrere dall'anno accademico 2004-2005 soltanto in alcuni
atenei,  rendendo  inattuabile, allo stato, il riequilibrio in ambito
nazionale;
  Considerato,  per  la  stessa  ragione,  impossibile, correlate per
l'anno  accademico  2004-2005 l'offerta formativa degli atenei con le
effettive esigenze delle singole regioni;
  Ritenuto,  peraltro,  opportuno  considerare  anche  le esigenze di
quelle regioni nelle quali, al momento, non sono attivati i corsi;
  Ritenuto, per le predette considerazioni, di determinare per l'anno
accademico  2004/2005  il  numero  dei  posti  disponibili  a livello
nazionale  per  l'ammissione  ai  corsi di laurea specialistica delle
professioni  sanitarie  confermando o riducendo le proposte formative
delle  Universita' in relazione alle esigenze delle singole regioni o
di  quelle  ad  esse  limitrofe  al fine di armonizzarlo a quello del
fabbisogno nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  specialistica  delle professioni sanitarie e' determinato per
gli  studenti comunitari residenti in italia di cui all'art. 26 della
legge  30  luglio  2002,  n.  189,  e per gli studenti non comunitari
residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di
afferenza e tipologia di corso:
    classe  SNT-SPEC/1:  c.d.l. Scienze infermieristiche e ostetriche
n. 578;
    classe  SNT-SPEC/2:  c.d.l.  Scienze  delle professioni sanitarie
della riabilitazione n. 222;
    classe  SNT-SPEC/3:  c.d.l.  Scienze  delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche n. 166;
    classe  SNT-SPEC/4:  c.d.l.  Scienze  delle professioni sanitarie
tecniche assistenziali n. 97;
    classe  SNT-SPEC/5:  c.d.l.  Scienze  delle professioni sanitarie
della prevenzione n. 85;
  2. La  ripartizione  dei  posti  fra  le universita' e' determinata
secondo  la  tabella  che  costituisce  parte integrante del presente
decreto.