IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Visto   il   regolamento   (CEE)  n.  3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figura  anche il chlorprofam, da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
    Vista la direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004,
concernente    l'iscrizione   della   sostanza   attiva   chlorprofam
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2004/20/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
chlorprofam  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  che in fase di attuazione della direttiva 2004/20/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per la sostanza
attiva   chlorprofam  nel  relativo  rapporto  di  riesame,  messo  a
disposizione degli interessati;
    Considerato   inoltre   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva  chlorprofam  si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La sostanza attiva chlorprofam e' iscritta fino al 31 gennaio
2015,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.