IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il chlorprofam, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/20/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/20/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva chlorprofam nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva chlorprofam e' iscritta fino al 31 gennaio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.