IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la  direttiva  della  Commissione  2004/30/CE del 10 marzo
2004,  concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido benzoico,
flazasulfuron   e   pyraclostrobin   nell'allegato   I   del  decreto
legislativo 17 marzo 1995;
    Tenuto  conto  che  in  Germania  e Spagna, Stati membri relatori
designati  per  lo  studio  delle  sostanze  attive  acido  benzoico,
flazasulfuron   e  pyraclostrobin,  hanno  effettuato  il  lavoro  di
valutazione  su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni
dell'art.  6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando
alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
    Considerato   che   le   relazioni   di  valutazione  sono  state
riesaminate  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali, con conclusione dei riesami il 3 ottobre 2003 sotto forma di
rapporti di riesame della Commissione;
    Considerato  che  dal riesame relativo alle sostanze attive acido
benzoico,  flazasulfuron e pyraclostrobin, non sono emersi problemi o
questioni  che  abbiano  richiesto il parere del comitato scientifico
per le piante;
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze
attive  acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, soddisfano in
generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
e  all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare
per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi
rapporti di riesame della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2004/30/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
acido  benzoico,  flazasulfuron  e pyraclostrobin nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2004/30/CE
deve  tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza
attiva  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione
degli interessati;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.   Le   sostanze   attive   acido   benzoico,  flazasulfuron  e
pyraclostrobin,    sono    iscritte,    fino   al   31 maggio   2014,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.