IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la  domanda  con  la quale il sig. Zoran Cvijetic, cittadino
bosniaco,  ha  chiesto il riconoscimento del diploma finale di scuola
media   superiore,  conseguito  presso  il  Centro  di  scuola  media
superiore  per  gli operai qualificati «Hasan Kikic», in Gradacac, al
fine  dell'assunzione  in  Italia  della  qualifica  di  responsabile
tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di installazione,
trasformazione,  ampliamento  e manutenzione degli impianti elettrici
di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera c) impianti di riscaldamento e
climatizzazione,   d)   impianti  idrosanitari,  ed  e)  trasporto  e
utilizzazione del gas, della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
26 maggio  2004,  che  ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo
nonche'  altamente  specifico  per  l'esercizio dell'attivita' di cui
alla  lettera  d),  per  i suoi contenuti formativi, riconducibile ai
titoli  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo  n.  319/1994, e cioe' ai titoli specificamente orientati
all'esercizio  di  una  professione», e pertanto idoneo all'esercizio
delle attivita' di cui alla lettera d) e c);
  Vista,  inoltre,  l'ulteriore  documentazione  prodotta  attestante
esperienza  professionale  ultratriennale - in se stessa abilitante -
dell'interessato  in  qualita'  di  operaio  specializzato  in  ditte
operanti  nei  settori  di  attivita'  per  i  quali  si  richiede il
riconoscimento,  ivi compresa l'attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  e)  trasporto  e  utilizzazione del gas, della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  l'amministrazione  ritiene  di doversi discostare dal
parere  espresso dalla Conferenza per quanto concerne la richiesta di
prova attitudinale su quest'ultima attivita' in quanto e' da ritenere
che  l'esperienza  professionale  abbia  colmato  eventuali pregressi
vuoti formativi;
  Visto  il  conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM,
Associazione nazionale impiantisti manutentori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  signor  Zoran  Cvijetic,  nato il 9 novembre 1973 a Teslic,
(Bosnia  Erzegovina) cittadino bosniaco, e' riconosciuto il titolo di
studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle attivita' di
impiantistica  di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) della
legge  5  marzo  1990,  n.  46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti»;
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli