LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE
     DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  Udita  la  proposta  del  dott.  Michele  Figurati, delegato per il
settore;
  Considerato:
    1) che,  a  parere  della  Commissione, la legge n. 146/1990, pur
sottolineando  in  maniera  specifica  e  con  particolare tutela, il
trasporto  da  e  per  le  isole, non per questo esclude, in via piu'
generale,  la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente protetti
della  persona  che possono essere lesi sia dalla mancata mobilita' e
carenza  di informazioni sulle agitazioni sindacali, che dalla durata
abnorme delle stesse;
    2) che,   di   conseguenza,  la  Commissione,  nella  seduta  del
23 gennaio  2004,  ha  valutato  positivamente l'applicabilita' della
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai servizi
internazionali  di  traghetto  con  specifico  riferimento ai servizi
marittimi  di  trasporto  passeggeri per la Dalmazia, il Montenegro e
l'Albania gestiti dall'Adriatica di Navigazione S.p.a;
    3) che  con  nota  del  3 marzo  2004  la  stessa  Commissione ha
invitato    le   parti   a   definire   le   necessarie   prestazioni
indispensabili,  sottolineando  in  particolare quegli aspetti, quali
preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e
conciliazione,  che  riducono  il  danno  all'utenza  consentendo  di
conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare;
    4) che  tra  le  associazioni  degli utenti interpellate ai sensi
dell'art.  13,  comma  1,  lettera a), della legge n. 146/1990, hanno
risposto,   nei  termini  di  legge,  esprimendo  parere  favorevole,
l'Unione   nazionale   consumatori,   l'ADOC  -  Associazione  difesa
orientamento consumatori e la Federconsumatori;
                            Valuta idoneo
ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla legge n. 83/2000, l'accordo stipulato in data
25 maggio  2004 tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.a, assistita da
Fedarlinea,  e  le  organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil, Fit-Cisl, e
Uiltrasporti  nonche', separatamente, da Federmar-Cisal e Ugl - Mare,
nella    parte    relativa   all'individuazione   delle   prestazioni
indispensabili (punto 2 dell'accordo stesso).
                               Dispone
la  trasmissione  della  presente  delibera alle segreterie nazionali
Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uiltrasporti,  Federmar  - Cisal e Ugl - Mare,
all'Adriatica  di  Navigazione  S.p.a  e  alla Fedarlinea, nonche' al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
                           Dispone inoltre
a  norma  dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990,
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 luglio 2004
                                               Il presidente: Martone