IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il
Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  con  cui  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante norme di
organizzazione del Ministero della salute;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)»;
  Visto  il  decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi
urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
pubblica»  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1  della  sopra  citata legge che
istituisce  presso  il Ministero della salute il Centro nazionale per
la prevenzione ed il controllo delle malattie;
  Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro
nazionale   per  la  prevenzione  ed  il  controllo  delle  malattie,
prevedendone l'articolazione, la composizione ed i relativi compiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione
                ed il controllo delle malattie - CCM
  1.  Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il
coordinamento   con  le  regioni  dei  piani  di  sorveglianza  e  di
prevenzione  attiva,  dei  sistemi  nazionali  di  allerta e risposta
rapida   anche   con  riferimento  al  bioterrorismo,  la  promozione
dell'aggiornamento   e   formazione,  funzionali  all'attuazione  dei
programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e
la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre
realta'  istituzionali  e  con  altre  realta'  analoghe  europee  ed
internazionali, la diffusione delle informazioni.
  2. Il Centro e' costituito da:
    1) il comitato strategico di indirizzo;
    2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici
di progetto a termine;
    3) il comitato tecnico;
    4) la direzione operativa.
  3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le
altre  istituzioni  del  sistema  sanitario  competenti  al  fine  di
realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1.