LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista  la  legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento
all'art. 9, commi 2 e 3;
  Visto   il   decreto   ministeriale   27 settembre  2002,  recante:
«Riclassificazione  dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,
della  legge  8  agosto  2002,  n.  178»  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Vista   la   deliberazione   CIPE  del  26 febbraio  1998  recante:
«Individuazione  dei  criteri  per la determinazione del prezzo medio
europeo delle specialitita' medicinali erogate dal servizio sanitario
nazionale»;
  Visto  l'art.  70,  comma  4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante:  «Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
sviluppo»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1° aprile  1999 nel quale la
specialita' medicinale OKI e' stata classificata in classe «C»;
  Vista  la  domanda  di  riclassificazione  in classe «A» presentata
dall'azienda;
  Visto  l'art. 3, comma 2 e comma 9-ter, della legge 15 giugno 2002,
n.  112,  recante  la  conversione  in  legge, con modificazione, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
  Considerato   che   la  relazione  tecnica  relativa  agli  effetti
finanziari  del  presente  decreto  e' stata verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
  Visto  il parere espresso in data 5 novembre 2003 dalla Commissione
unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale  OKI  nella  confezione  indicata  e'
classificata come segue:
    «160  mg/2  ml  soluzione  iniettabile  per uso intramuscolare» 6
fiale da 2 ml;
    A.I.C. n. 028511158/N (in base 10);
    classe «A» nota 66;
    prezzo al pubblico 4,00 euro (iva inclusa);
    titolare A.I.C. Dompe' S.p.a.