IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Vista  la  legge  19 febbraio  2004,  n. 40, concernente norme in
materia  di  procreazione  medicalmente  assistita  ed in particolare
l'art. 7, comma 1;
    Vista  la  legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la  protezione dei
diritti   dell'uomo  e  della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani;
    Sentito  l'Istituto  superiore  di  sanita'  circa le indicazioni
delle   procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita;
    Acquisito  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 14 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    Sono  adottate  le  Linee  guida  contenenti le indicazioni delle
procedure  e  delle  tecniche di procreazione medicalmente assistita,
allegate come parte integrante del presente decreto.