IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale dell'11 settembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  237  dell'11 ottobre  2001  con  il quale il laboratorio «ARPAM -
Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di
Ascoli  Piceno»,  ubicato in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n.
34,  e'  stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi
valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003,
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al   laboratorio   «ARPAM  -  Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale  delle  Marche - sede di Ascoli Piceno», ubicato in Ascoli
Piceno,  viale della Repubblica n. 34, al rilascio dei certificati di
analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale,
aventi    valore   ufficiale,   anche   ai   fini   dell'esportazione
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'11 ottobre
2004   a   condizione   che  il  laboratorio  mantenga  la  validita'
dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2004

                                         Il direttore generale: Abate