IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile
2004;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  recante
«attuazione  dell'art.  1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia
di  soggetti  e  attivita',  integrita'  aziendale  e semplificazione
amministrativa in agricoltura»;
  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
cosi'  come  modificato  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge
24 giugno 2004, n. 157;
  Vista  la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  sull'attuazione  del  regolamento  (CE) n.
1782/03  espressa  nella  seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa
della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente
all'art.   33   ed  all'art.  40,  che  disciplinano  rispettivamente
l'ammissibilita'  al  regime  di  pagamento  unico  e  le circostanze
eccezionali   verificatesi   prima   o   nel  corso  del  periodo  di
riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione
che detta modalita' di applicazione;
  Vista  la  nota  della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n.
16536;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed
ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
espressa nella riunione del 29 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Avvio del regime di pagamento unico

  1.  Il  regime  di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n.
1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello
nazionale  dal  l° gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui
applicazione decorre dal 1° gennaio 2006.
  2.  Il  regime  di  pagamento  unico viene attuato con le modalita'
previste  dagli  articoli da  33  a  57  e 62 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche
e integrazioni.
  3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento
unico   i  pagamenti  diretti  concessi  ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento (CE) n. 2358/71.