IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157; Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalita' di applicazione; Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n. 16536; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio 2004; Decreta: Art. 1. Avvio del regime di pagamento unico 1. Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello nazionale dal l° gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2006. 2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalita' previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2358/71.