IL COMMISSARIO DELEGATO
               per la sicurezza dei materiali nucleari

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 marzo  2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
  Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del  7 marzo  2003  con  cui  il Presidente della SO.G.I.N. S.p.a. e'
stato  nominato  Commissario  Delegato  per la messa in sicurezza dei
materiali  nucleari  e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra
le  altre,  alle  norme  del  decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di
permesso di costruire;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355
del  7 maggio  2004  con  cui,  a  parziale  modifica ed integrazione
dell'O.P.C.M.  n.  3267  del  7 marzo  2003, al fine di assicurare la
massima  celerita'  per  l'attuazione  delle iniziative finalizzate a
fronteggiare  la  situazione emergenziale, il Commissario Delegato e'
stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei rifiuti radioattivi;
  Considerato  che  con  le  Ordinanze  commissariali  n.  4, 11 e 14
rispettivamente   in   data   11 aprile  2003,  11 settembre  2003  e
12 novembre  2003  sono  state  disposte,  tra le altre, le misure di
adeguamento  dell'impianto  EUREX  nel  Centro  ENEA  di  Saluggia  a
standard  di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza
internazionale;
  Considerato   che   in  attuazione  delle  sovra  citate  Ordinanze
commissariali  n.  4,  11  e 14 e' stata disposta la realizzazione, a
cura  del  «soggetto  attuatore»  SO.G.I.N. S.p.a. nel Centro ENEA di
Saluggia,   di  un  nuovo  parco  serbatoi  presso  l'impianto  EUREX
attualmente  in  gestione  alla  SO.G.I.N.  S.p.a., ove trasferire in
condizioni   di   sicurezza   maggiormente   adeguate  alla  presente
situazione   di   emergenza  i  rifiuti  liquidi  ad  alta  attivita'
attualmente immagazzinati presso lo stesso impianto EUREX;
  Considerato  che  in  data  8 aprile  2004  il «soggetto attuatore»
SO.G.I.N.  S.p.a.  ha  presentato  al  Comune  di Saluggia la domanda
diretta  al  rilascio  del  permesso  di  costruire  il  nuovo  parco
serbatoi, corredata dalla prescritta documentazione;
  Considerato  che  con  nota  in  data  23 luglio  2004 il Comune di
Saluggia   ha   comunicato  il  diniego  del  richiesto  permesso  di
costruire,  con  la  motivazione che l'intervento proposto risulta in
contrasto  con  il  vigente  piano  regolatore generale del Comune di
Saluggia  ed  in  particolare con la scheda di prescrizione normativa
specifica  dell'area soggetta allo strumento urbanistico esecutivo n.
14  relativa  al  Centro  ENEA  che  non  prevede la realizzazione di
interventi di completamento e di nuova costruzione;
  Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione
alla misura di sicurezza gia' disposta con le ordinanze commissariali
sopra  citate, consistente nella costruzione del nuovo parco serbatoi
presso  l'impianto  EUREX  di  Saluggia,  che  e'  opera  di primario
interesse  pubblico in quanto diretta a salvaguardare la salute della
collettivita'  e  ad  assicurare  la  messa in sicurezza di materiali
radioattivi,  ed  e'  percio'  compresa  tra  le  misure  speciali di
emergenza  dirette  a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza
dello Stato;
  Ritenuto  altresi'  che  tale  opera  a  carattere provvisionale e'
funzionale   alle   finalita'  di  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi  e  di bonifica dell'impianto EUREX di Saluggia, mediante
il   condizionamento   a   mezzo  cementazione  dei  rifiuti  liquidi
attualmente  stoccati  sul  sito,  intervento  gia' ritenuto adeguato
dalla Commissione tecnico-scientifica ex art. 5 OPCM n. 3267/2003 con
sua delibera 14 giugno 2004;
  Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi
dei  poteri  di  deroga  concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n.
3355  rispettivamente  del  7 marzo  2003  e  del  7 maggio  2004, il
provvedimento  di  autorizzazione  a  favore del «soggetto attuatore»
SO.G.I.N.   S.p.a.   alla  realizzazione  del  suindicato  intervento
emergenziale  in  deroga  alle disposizioni in materia di permesso di
costruire  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380,  e,  in particolare, alle norme di cui agli
articoli 10,  11,  12,  13  e 16, che rispettivamente individuano gli
interventi  di  trasformazione urbanistica subordinati al permesso di
costruire,  la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza
per  il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione
del contributo di costruzione;
  Considerato  che il vigente piano regolatore generale del Comune di
Saluggia  pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e'
posto  l'impianto  EUREX, sicche' il nuovo parco serbatoi puo' essere
realizzato esclusivamente provvedendo in deroga alle prescrizioni del
piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Atteso  peraltro  che  le  sopraindicate  esigenze  di necessita' e
urgenza  non  consentono  di  seguire  la  ordinaria procedura per il
rilascio  del  permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista
dall'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380, e che pertanto e' indispensabile che l'autorizzazione
alla    realizzazione   del   suindicato   intervento   emergenziale,
esercitando  il  potere  in tal senso concesso dal citato art. 14 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia
rilasciata  in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune
di  Saluggia,  con  ordinanza  commissariale e percio' in difformita'
dalla  competenza  e  dalla  procedura  di  cui alla norma stessa che
prevede la deliberazione del Consiglio comunale;
  Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento
al  contributo  di  costruzione,  ma  occorre consentire al Comune di
Saluggia  di  determinano  con  provvedimento diverso dal permesso di
costruire,  come  previsto  dall'art.  16  del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Considerato  che la realizzazione dell'intervento si configura come
«modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860 e che in attuazione di tale norma la SO.G.I.N. S.p.a. in data
6 luglio  2004  ha  presentato all'APAT il progetto particolareggiato
dell'opera da realizzare;
  Considerato che per la realizzazione del nuovo parco serbatoi per i
rifiuti  liquidi  radioattivi  non  ricorrono i requisiti di cui alla
Direttiva  97/11/CE  che  impongono  la  procedura  di valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.), ne' quelli di cui all'art. 6 della legge
8 luglio  1986,  n.  349, in quanto si tratta di opera destinata allo
stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;
  Considerato   che   l'intervento  stesso  non  rientra  tra  quelli
contemplati   dalla   legge   regionale   14 dicembre   1998,  n.  40
«Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di valutazione»;
  Considerato   che  con  deliberazione  n.  75  del  14 giugno  2001
dell'autorita' di bacino del fiume Po, il sito ENEA-EUREX di Saluggia
e'  stato  escluso  dall'applicazione  delle  norme di attuazione del
piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di
tali  norme  per  quando  sara' stata completata la bonifica del sito
stesso;
  Considerato   che   con  determinazione  dirigenziale  n.  142  del
10 maggio  2004 dell'ente di gestione del sistema delle aree protette
della  fascia  fluviale  del  Po - tratto torinese, e' stato espresso
parere  favorevole  al  progetto  di  realizzazione  del  nuovo parco
serbatoi dell'impianto EUREX di Saluggia;
  Considerato   infine  che  il  previsto  nuovo  parco  serbatoi  e'
collocato  internamente  all'opera  di protezione idraulica dell'area
ENEA  di Saluggia recentemente realizzata e che quindi non puo' avere
alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora;
  Sentita  la  Regione  Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4,
dell'OPCM n. 3267/2003;
                              Dispone:
  In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme
di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzati i lavori di
costruzione  del nuovo parco serbatoi presso il sito EUREX del Centro
ENEA  del Comune di Saluggia sull'immobile distinto al NCT Foglio 31,
mappale n. 165, posto in strada per Crescentino, di cui al progetto e
alla  annessa  documentazione,  che  qui  si allega, presentati dalla
SO.G.IN.  S.p.a.  al  Comune  medesimo a corredo della domanda per il
rilascio del permesso di costruire;
    in  esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga
alla  procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla
costruzione  del  nuovo  parco  serbatoi e' data in deroga al vigente
piano regolatore generale del Comune di Saluggia;
    la  realizzazione  della  suddetta  opera  a cura della SO.G.I.N.
S.p.a.,  «soggetto  attuatore»,  titolare  della licenza di esercizio
dell'impianto EUREX;
    la  SO.G.I.N. S.p.a. e' tenuta a richiedere al Comune di Saluggia
la   determinazione   del  contributo  di  costruzione  di  cui  agli
articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001  n.  380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la
corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi;
    la SO.G.I.N. S.p.a. avviera' immediatamente, in coordinamento con
il  Comune  di  Saluggia,  un'azione  capillare  di  informazione dei
cittadini  coerente con gli obiettivi del protocollo di intesa tra la
societa'  e  il  comune medesimo in corso di definizione e che dovra'
essere formalizzato nel piu' breve tempo possibile;
    la   SO.G.I.N.   S.p.a.   avviera'  immediatamente  le  attivita'
preliminari all'inizio dei lavori;
    la  presente  ordinanza  vale  a tutti gli effetti di legge quale
«permesso  di  costruire» l'opera sopra indicata ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001 n. 380 e, pertanto,
comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a.,
dei  suoi  amministratori  e  dei  suoi tecnici dalle responsabilita'
previste in difetto del permesso comunale di costruire;
    la trasmissione della presente ordinanza «in deroga» al Comune di
Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, alla Provincia di Vercelli, alla Regione
Piemonte,   nonche'  a  tutti  gli  altri  enti  coinvolti  nell'iter
autorizzativo   e   alle   amministrazioni   centrali  e  periferiche
competenti;
    la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  «in  deroga» nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi del gia'
citato  art.  5,  comma  6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con
omissione degli allegati;
    la  immediata  esecutivita'  della  presente ordinanza non appena
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 30 luglio 2004
                                        Il commissario delegato: Jean