Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitivita'  e  del  direttore  generale  della tutela e delle
condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
    Visto   altresi'   la  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
    Vista l'istanza presentata dall'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede
legale  in  via  Laterina,  81  -  Roma,  acquisita in atti di questo
Ministero in data 27 gennaio 2004, prot. n. 829974, volta ad ottenere
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  di  certificazione
relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
    Vista  la  nota  dell'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in
via  Laterina,  81  -  Roma, acquisita in atti di questo Ministero in
data 11 marzo 2004, prot. n. 830078 con la quale e' stata integrata e
completata la documentazione gia' prodotta;
    Considerato che l'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via
Laterina, 81 - Roma ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti
minimi  di  cui  all'Allegato  VII  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
    Visto    le    risultanze    dell'esame    istruttorio   esperito
congiuntamente  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella   riunione   tenutasi   presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive il 24 maggio 2004;
    L'organismo  OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via Laterina, 81 -
Roma,  e' autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita' ai
requisiti  essenziali  di  sicurezza  per  i seguenti prodotti di cui
all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):
A. Macchine
    15. Ponti elevatori per veicoli.
    16.  Apparecchi  per il sollevamento di persone con un rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
    L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.