IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991  e  successive  modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista   l'istanza   del  25 settembre  2002,  presentata  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  220/1995  dalla societa'
«Certiquality  -  Istituto di certificazione della qualita», con sede
in   Milano,   via   Gaetano   Giardino  n.  4,  pervenuta  a  questa
amministrazione   in  data  1° ottobre  2002  e  successive  note  ed
integrazioni;
  Visto  il  parere  del  comitato,  di  cui  all'art.  2 del decreto
legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Campania,
Lombardia, Puglia e Veneto, nei cui territori l'organismo richiedente
ha  indicato  di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I,
punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/1995;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione   della   societa'   «Certiquality   -   Istituto   di
certificazione  della  qualita»,  con  sede  in  Milano,  via Gaetano
Giardino  n.  4,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
220/1995;
  Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo
autorizzati,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
220/1995,  attengono alla verifica del metodo di produzione biologico
di  prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  societa'  «Certiquality  -  Istituto di certificazione della
qualita»,  con  sede  in  Milano,  via  Gaetano  Giardino  n.  4,  e'
autorizzata   ai   sensi   dell'art.  3,  commi 2  e 3,  del  decreto
legislativo  n.  220/1995  ad esercitare l'attivita' di controllo sul
metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed  alle
indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari.
  2. La  societa'  «Certiquality  -  Istituto di certificazione della
qualita»   nell'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  di  cui  al
presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a
quanto  previsto  dal  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del
24 giugno  1991  modificato  e  dal  decreto  legislativo  n. 220 del
17 marzo 1995.