IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Firenze

    Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies), decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
    Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
    Visto  il  decreto  6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;
    Vista  la  circolare  n.  33  del  7 marzo 1996 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione, divisione IV/6;
    Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i
bilanci   d'esercizio   da  oltre  cinque  anni  e  che  nello  stato
patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;
                              Decreta:
    Lo  scioglimento  ai  sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies),
decreto  legislativo  n.  6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla
nomina  di  commissario  liquidatore,  delle  sottoelencate  societa'
cooperative:

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    I  creditori  o gli altri interessati alla nomina del commissario
liquidatore  possono  presentare  formale  e  motivata  domanda  alla
Direzione  provinciale  del  lavoro  di  Firenze,  viale Lavagnini, 9
Firenze,   entro   il   termine   di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
      Firenze, 5 agosto 2004
                                     Il direttore provinciale: Mutolo