LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  6 del 17 gennaio 2003 «Riforma
organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 37 del 6 febbraio 2004 «decreto
legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi  numeri 5  e  6  del 2003, recanti la riforma del diritto
societario,  per  il  coordinamento con il testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo numero
385  del  1993 e con il testo unico dell'intermediazione finanziaria,
di  cui al decreto legislativo numero 58 del 1998», ed in particolare
l'art. 6;
  Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  come  modificata  dalle  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n.
13086  del  18 aprile  2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del
22 maggio  2001,  n.  13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002,  n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, e n.
14372 del 23 dicembre 2003;
  Ritenuta  la  necessita'  di modificare il regolamento adottato con
delibera  n.  11971/1999,  in considerazione delle novita' introdotte
dalla riforma del societario in materia di sistemi di amministrazione
e controllo;
  Considerate  le  osservazioni  formulate dai soggetti consultati ai
fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del
3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
2002,  n.  13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n.
14002  del  27 marzo  2003  e  n.  14372  del  23 dicembre  2003,  e'
modificato ed integrato come segue:
    gli  articoli 16, 35, 37, 39, 41, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 94, 98, 100, 105, 116-bis, 130, 132, 137,
142, 143, 145 e 146 sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  16  (Obblighi  informativi). - 1. Dalla data di pubblicazione
del   prospetto   informativo   e   fino   alla   conclusione   della
sollecitazione  la  Consob  puo'  richiedere, ai sensi dell'art. 114,
commi 3  e  4, del testo unico, agli offerenti, ai controllanti degli
offerenti  e  degli  emittenti, alle societa' da essi controllate, ai
soggetti  incaricati  del  collocamento  ed  ai soggetti che svolgono
servizi  connessi  all'emissione  o  al  collocamento  che siano resi
pubblici   notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione  del
pubblico.
  2.  Dalla  data della comunicazione prevista nell'art. 94 del testo
unico  e  fino  a  un anno dalla conclusione della sollecitazione, la
Consob puo':
    a) richiedere  notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma
1,  lettere  a)  e  b),  del  testo  unico,  ai soggetti indicati nel
comma 1, nonche' ai componenti dei relativi organi di amministrazione
e controllo, ai loro revisori e dirigenti;
    b) eseguire  ispezioni,  ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera
c), del testo unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.
  Art. 35 (Definizioni). - 1. Nel presente titolo si intendono per:
    a) «giorni»: i giorni di apertura dei mercati regolamentati;
    b) «soggetti  interessati»:  l'offerente, l'emittente, i soggetti
ad  essi  legati  da  rapporti di controllo, le societa' sottoposte a
comune  controllo  o  collegate,  i componenti dei relativi organi di
amministrazione   e   controllo   e   direttori   generali,   i  soci
dell'offerente  o  dell'emittente  aderenti ad uno dei patti previsti
dall'art. 122 del testo unico;
    c) «societa' quotata»: la societa' emittente con azioni ordinarie
quotate in un mercato regolamentato.
  2.  Nel  presente  titolo  si  intendono  comunicate o rese note al
mercato  le  informazioni  che  siano  state  trasmesse  almeno a due
agenzie  di  stampa  e, in caso di societa' quotata, alla societa' di
gestione del mercato, che ne cura la diffusione.
  Art.  37 (Comunicazione dell'offerta). - 1. Alla comunicazione alla
Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del testo unico sono allegati
il   documento   d'offerta   e   la   scheda   di  adesione  redatti,
rispettivamente,  secondo gli schemi in allegato 2A e 2B. Essa indica
che:
    a) sono   state   contestualmente   presentate   alle   autorita'
competenti  le  richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto
delle partecipazioni;
    b) e'  stata  deliberata la convocazione dell'organo competente a
deliberare  l'eventuale  emissione di strumenti finanziari da offrire
in corrispettivo.
  2.  Dell'intervenuta  comunicazione  e' data senza indugio notizia,
mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente.
Il   comunicato  indica  gli  elementi  essenziali  dell'offerta,  le
finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali
modalita'   di   finanziamento   previste,  le  eventuali  condizioni
dell'offerta,    le    partecipazioni    detenute    o   acquistabili
dall'offerente  o  da  soggetti  che agiscono di concerto con lui e i
nominativi  degli  eventuali  consulenti. Nel caso in cui l'emittente
sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3.
  Art.   39   (Comunicato   dell'emittente).   -   1.  Il  comunicato
dell'emittente:
    a) contiene  ogni  dato  utile per 1'apprezzamento dell'offerta e
una  valutazione  motivata  dei componenti dell'organo amministrativo
sull'offerta  stessa,  con  l'indicazione  dell'eventuale  adozione a
maggioranza,   del   numero   e,  se  lo  richiedono,  del  nome  dei
dissenzienti;
    b) rende  nota  l'eventuale  decisione  di convocare assemblee ai
sensi  dell'art. 104 del testo unico, per l'autorizzazione a compiere
atti   od  operazioni  che  possono  contrastare  l'offerta;  ove  la
decisione venga assunta successivamente, essa e' tempestivamente resa
nota al mercato;
    c) aggiorna  le  informazioni  a  disposizione  del  pubblico sul
possesso  diretto  o  indiretto  di  azioni  della  societa' da parte
dell'emittente,  dei  componenti  dell'organo  amministrativo  e  del
consiglio   di   sorveglianza,   anche   in  societa'  controllate  o
controllanti,  nonche' sui patti parasociali, di cui all'art. 122 del
testo unico;
    d) informa  su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio
o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.
  2.  Il  comunicato e' trasmesso alla Consob almeno due giorni prima
della  data  prevista  per  la sua diffusione. Esso, integrato con le
eventuali  richieste  della  Consob, e' reso noto al mercato entro il
primo giorno del periodo di adesione.
  Art.  41  (Norme  di  trasparenza).  -  1.  Le  dichiarazioni  e le
comunicazioni  diffuse  sull'offerta  indicano  il soggetto che le ha
rese   e  sono  ispirate  a  principi  di  chiarezza,  completezza  e
conoscibilita' da parte di tutti i destinatari.
  2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione
prevista  dall'art.  102, comma 1, del testo unico e la data indicata
per il pagamento del corrispettivo:
    a) i  soggetti  interessati  diffondono dichiarazioni riguardanti
l'offerta  e  l'emittente  soltanto  tramite  comunicati  al mercato,
contestualmente trasmessi alla Consob;
    b) i  soggetti  interessati  comunicano  entro  la  giornata alla
Consob  e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti
finanziari  oggetto  d'offerta  o  che diano diritto ad acquistarli o
venderli  da  essi compiute anche per interposta persona, indicando i
corrispettivi pattuiti;
    c) l'offerente  e  i  soggetti  incaricati  della  raccolta delle
adesioni  diffondono  almeno  settimanalmente  i dati sulle adesioni;
nelle  offerte  su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene
giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.
  3.  Ogni  messaggio  in  qualsiasi  forma  diffuso avente carattere
promozionale   relativo   all'offerta  ovvero  inteso  a  contrastare
un'offerta  deve  essere  riconoscibile come tale. Le informazioni in
esso  contenute  sono  espresse  in modo chiaro, corretto e motivato,
sono  coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa
e  non  inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e
degli  strumenti  finanziari  coinvolti.  Copia  di detti messaggi e'
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
  4.  Prima  del  pagamento,  1'offerente  pubblica,  con le medesime
modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla
conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel
documento d'offerta.
  5.  Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla
chiusura  della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'art.
114,  commi  3  e 4 del testo unico, agli offerenti, ai controllanti,
anche  congiuntamente,  degli  offerenti e degli emittenti, alle loro
societa'  controllate  e  ai soggetti incaricati della raccolta delle
adesioni  che  siano  resi pubblici notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico.
  6.  Dalla  data  della  comunicazione  prevista  dall'articolo 102,
comma 1,   del   testo   unico  e  fino  a  un  anno  dalla  chiusura
dell'offerta, la Consob puo':
    a) richiedere  notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma
1,  lettere a) e b) del testo unico, agli offerenti, ai controllanti,
anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti
incaricati  della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi
organi   di   amministrazione  e  controllo  nonche'  ai  revisori  e
dirigenti;
    b) eseguire  ispezioni,  ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera
c)  del  testo  unico,  presso  gli  offerenti, i controllanti, anche
congiuntamente,  degli  offerenti  e  degli  emittenti  e  i soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni.
  Art.  66 (Fatti rilevanti). - 1. Gli emittenti strumenti finanziari
e  i  soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico
dei  fatti  previsti dall'art. 114, comma 1, del testo unico mediante
invio di un comunicato:
    a) alla   societa'   di   gestione   del  mercato  che  lo  mette
immediatamente a disposizione del pubblico;
    b) ad almeno due agenzie di stampa;
  2. Il comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob.
  3.  Ove  il  comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento
delle  contrattazioni,  esso e' trasmesso alla Consob e alla societa'
di  gestione  del  mercato  almeno  quindici  minuti  prima della sua
diffusione.
  4.  Il  comunicato  contiene  gli  elementi essenziali del fatto in
forma  idonea  a consentire una valutazione completa e corretta degli
effetti che esso puo' produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.
  5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto
dei  comunicati precedenti, nonche' aggiornamenti sulle modificazioni
significative delle informazioni in essi contenute.
  6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le
modalita' previste dal presente articolo:
    a) delle   proprie   situazioni  contabili  destinate  ad  essere
riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella
relazione  semestrale,  nonche' delle informazioni e delle situazioni
contabili  destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali,
quando  tali  situazioni  vengano  comunicate  a  soggetti  esterni e
comunque  non  appena  abbiano  acquistato  un  sufficiente  grado di
certezza;
    b) delle  deliberazioni  con le quali l'organo competente approva
il  progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo,
il  bilancio  consolidato,  la  relazione  semestrale  e le relazioni
trimestrali.
  7.  Allorche'  nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni
su  domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari
in   misura   rilevante   rispetto  a  quello  ufficiale  del  giorno
precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai
sensi  del  presente articolo concernenti la situazione patrimoniale,
economica  o  finanziaria  degli  emittenti tali strumenti finanziari
ovvero  1'andamento  dei  loro affari, gli emittenti stessi informano
senza  indugio  il  pubblico  circa  la  veridicita'  delle  notizie,
integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di
ripristinare condizioni di correttezza informativa.
  Art.   70  (Fusioni,  scissioni  e  aumenti  di  capitale  mediante
conferimento  di  beni  in natura). - 1. Gli emittenti azioni, almeno
trenta  giorni  prima  dell'assemblea  convocata per deliberare sulla
fusione  o  sulla  scissione,  mettono  a  disposizione del pubblico,
presso  la  sede  sociale  e  la societa' di gestione del mercato, la
documentazione  prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e
dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.
  2.  La  relazione  illustrativa dell'organo amministrativo prevista
dagli  articoli 2501-septies  e 2506-ter del codice civile e' redatta
secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3A.
  3.  Gli  emittenti  azioni,  almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti
di  capitale  mediante  conferimento  di  beni  in  natura, mettono a
disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la societa' di
gestione   del   mercato,   la   relazione  illustrativa  dell'organo
amministrativo  prevista  dall'art.  2441, comma 6, del codice civile
redatta  secondo  i  criteri  generali  indicati nell'allegato 3A, il
parere  della  societa'  di  revisione sulla congruita' del prezzo di
emissione  delle  azioni,  nonche'  la  relazione  di  stima prevista
dall'art. 2440 del codice civile.
  4.  Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di
fusione,  scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di
beni  in  natura, individuate secondo criteri generali predeterminati
dalla  Consob,  o  su  richiesta  di  quest'ultima, in relazione alle
caratteristiche  dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico
presso  la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, almeno
dieci  giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, un documento
informativo redatto in conformita' all'allegato 3B.
  5.  Nei  casi  in  cui  le operazioni indicate nei commi precedenti
siano  deliberate  da  organi  diversi  dall'assemblea ai sensi degli
articoli 2365,  comma  2,  2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter
nonche' dell'art. 2443, commi 2 e 3, del codice civile:
    a) i  documenti  indicati  nei  commi 1 e 3 per i quali il codice
civile  prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera
dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso
la  sede  sociale  e la societa' di gestione del mercato, nei termini
previsti dal codice civile;
    b) il  documento  informativo  indicato  nel  comma  4 e' messo a
disposizione  del  pubblico  presso  la sede sociale e la societa' di
gestione   del   mercato,   entro   quindici  giorni  dalla  delibera
dell'organo competente;
    c) il   verbale   e   le  deliberazioni  adottate  sono  messi  a
disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la societa' di
gestione  del  mercato,  contestualmente alla richiesta di iscrizione
nel  registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice
civile.
  Art.  72  (Altre  modifiche  dell'atto  costitutivo ed emissione di
obbligazioni).  -  1.  Gli  emittenti  azioni, almeno quindici giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea convocata per deliberare
modifiche  dell'atto  costitutivo diverse da quelle previste da altre
disposizioni  della  presente  Sezione o l'emissione di obbligazioni,
mettono  a  disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la
societa'   di   gestione   del   mercato   la  relazione  dell'organo
amministrativo redatta in conformita' all'allegato 3A.
  2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di' aumento del
capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione,
ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  5, del codice civile, nel termine
previsto  dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la
sede  sociale  e la societa' di gestione del mercato, anche il parere
della  societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni.
  3.  Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione
di  azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a
disposizione  del  pubblico,  presso  la sede sociale, la societa' di
gestione  del  mercato  e  presso  i depositari, per il tramite della
societa'  di  gestione  accentrata  e  con  le  modalita'  da  questa
stabilite,  almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del
periodo  di  conversione,  la  relazione  dell'organo  amministrativo
integrata   con   le  informazioni  necessarie  per  la  conversione.
Dell'avvenuto  deposito e' data immediata notizia mediante un avviso,
pubblicato   su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.  I
depositari,  tramite  la  societa' di gestione accentrata, comunicano
giornalmente  i  dati sulle richieste di conversione alla societa' di
gestione  del  mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa
aperta  successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione
del  periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione
con  un  avviso  pubblicato  su  almeno  un  quotidiano  a diffusione
nazionale.
  4.  Nei  casi  in  cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano
deliberate   da   organi   diversi   dall'assemblea  ai  sensi  degli
articoli 2365,  comma  2,  2410,  comma 1, 2420-ter e 2443 del codice
civile:
    a) i  documenti  indicati  nei commi 1 e 2, per i quali il codice
civile  prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera
dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso
la  sede  sociale  e la societa' di gestione del mercato, nei termini
previsti dal codice civile;
    b) il   verbale   e   le  deliberazioni  adottate  sono  messi  a
disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la societa' di
gestione  del  mercato,  contestualmente alla richiesta di iscrizione
nel  registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice
civile.
  Art.  73  (Acquisto  e  alienazione  di  azioni  proprie). - 1. Gli
emittenti  azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea   convocata  per  deliberare  in  merito  all'acquisto  e
all'alienazione   di  azioni  proprie,  mettono  a  disposizione  del
pubblico,  presso  la  sede  sociale  e  la  societa' di gestione del
mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta
in conformita' all'allegato 3A.
  Art.  74 (Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile).
- 1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  convocata  per  deliberare ai sensi dell'art. 2446,
comma  1,  del  codice  civile,  mettono a disposizione del pubblico,
presso  la  sede  sociale  e  la societa' di gestione del mercato, la
relazione  dell'organo  amministrativo  sulla situazione patrimoniale
con  le  osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformita'
all'allegato 3A.
  2.  Nei  casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per
perdite  sia  di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi
dell'art.  2446,  commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni
mettono  a  disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la
societa'  di  gestione  del  mercato,  il  verbale e le deliberazioni
adottate,  contestualmente  alla richiesta di iscrizione nel registro
delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.
  Art. 75 (Emittenti obbligazioni). - 1. Agli emittenti obbligazioni,
in  occasione  di  operazioni  di fusione o scissione ovvero di altre
modifiche  dell'atto  costitutivo  idonee ad influire sui diritti dei
titolari  dei  predetti strumenti finanziari, si applicano l'art. 70,
commi 1, 2, 3 e 5, nonche' l'art. 72.
  Art.  77  (Approvazione del bilancio). - 1. Gli emittenti strumenti
finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio,
mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:
    a) i  documenti  previsti  dall'art.  2435  del codice civile; il
verbale,  ove  non  disponibile  entro  il giorno successivo a quello
dell'assemblea  ovvero  della riunione del consiglio di sorveglianza,
e' messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;
    b) il bilancio consolidato, se redatto;
    c) le   relazioni   contenenti  il  giudizio  della  societa'  di
revisione;
    d) copia  integrale dei bilanci delle societa' controllate ovvero
il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429 del codice civile;
    e) il  prospetto  riepilogativo  dei  dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle societa' collegate.
  2.  I documenti indicati nelle lettera a), b) e c) del comma 1 sono
messi  a  disposizione  del  pubblico  anche  presso  la  societa' di
gestione del mercato.
  3.  Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza
abbia  deliberato  modifiche  al  bilancio, il bilancio modificato e'
messo  a  disposizione  del  pubblico entro tre giorni dall'assemblea
ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.
  4.  Entro  sette  giorni  dall'assemblea  di  bilancio ovvero dalla
riunione  del  consiglio  di sorveglianza e con le modalita' previste
dai  commi  1  e  2  e'  messo a disposizione del pubblico il verbale
dell'assemblea  ovvero  della  riunione del consiglio di sorveglianza
che non ha approvato il bilancio.
  Art.  78  (Nota integrativa al bilancio). - 1. Gli emittenti azioni
indicano,  nella  nota integrativa prevista dall'art. 2427 del codice
civile,  nominativamente  e secondo i criteri stabiliti nell'allegato
3C,   i   compensi   corrisposti   ai   componenti  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo  e  ai  direttori generali, a qualsiasi
titolo e in qualsiasi forma, anche da societa' controllate.
  Art.  79  (Relazione  sulla  gestione).  - 1. Gli emittenti azioni,
nella  relazione  sulla  gestione,  indicano  con i criteri stabiliti
nell'allegato  3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi
e  nelle  societa' da questi controllate, dai componenti degli organi
di  amministrazione  e controllo e dai direttori generali nonche' dai
coniugi  non  legalmente  separati e dai figli minori, direttamente o
per  il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta   persona,   risultanti   dal   libro   dei   soci,  dalle
comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi
componenti  degli  organi  di amministrazione e controllo e direttori
generali.
  Art.   80   (Parere   del   collegio   sindacale  sul  conferimento
dell'incarico di revisione). - 1. Del parere dell'organo di controllo
previsto  dall'art.  159 del testo unico e' data lettura in assemblea
prima  della  deliberazione  avente  ad  oggetto il conferimento o la
revoca dell'incarico di revisione.
  Art.  81  (Relazione  semestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro
quattro  mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a
disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la societa' di
gestione   del  mercato,  la  relazione  semestrale  corredata  delle
eventuali  osservazioni  dell'organo  di controllo e, ove redatta, la
relazione contenente il giudizio della societa' di revisione.
  2. La relazione semestrale e' costituita:
    a) per  gli  emittenti  non  tenuti  alla  redazione del bilancio
consolidato,   da  prospetti  contabili  e  da  note  esplicative  ed
integrative;
    b) per   gli   emittenti   tenuti  alla  redazione  del  bilancio
consolidato,  dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai
prospetti   contabili   e   dalle  note  esplicative  ed  integrative
consolidate  di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai
prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per
una corretta informazione del pubblico.
  3. I prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme che
disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.
  4.  Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice
civile  o  del  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n. 127 possono
indicare  nello  stato  patrimoniale le sole voci precedute da numeri
romani  e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi.
Gli  emittenti  tenuti  a  redigere  il bilancio ai sensi del decreto
legislativo   26 maggio  1997,  n.  173  possono  utilizzare  per  la
redazione  dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e
di  conto  economico  previsti  dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni
semestrali di vigilanza.
  5.  Le  societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi
del  codice  civile,  la  cui  attivita'  consista  in  via esclusiva
nell'assunzione  di  partecipazioni  in  societa' esercenti attivita'
diverse  da  quella  creditizia  o finanziaria, che inseriscono nella
relazione  sulla  gestione al bilancio d'esercizio il conto economico
riclassificato  indicato  dalla  Consob  con  apposito provvedimento,
dovranno  utilizzare  nella  relazione  semestrale  il predetto conto
economico,  in  luogo  di  quello  previsto dall'art. 2425 del codice
civile.
  6. La Consob puo' autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni
dati dei prospetti contabili sotto forma di quantita' stimate in casi
eccezionali  e comunque a condizione che le relative azioni non siano
ammesse alla quotazione nelle borse di altri Stati membri dell'Unione
europea;  in  tale ipotesi gli emittenti precisano i criteri adottati
per la stima.
  7. Il risultato di periodo puo' essere indicato al lordo o al netto
delle  imposte,  nonche' delle rettifiche ed accantonamenti derivanti
esclusivamente  dall'applicazione  di norme tributarie. Sono indicati
gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in
tal caso il risultato al netto delle imposte.
  8.  Accanto  ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano
quello  del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello
di chiusura dell'esercizio medesimo.
  9.  Le  note  esplicative  ed  integrative  sono  redatte secondo i
criteri indicati nell'allegato 3C-bis e, in ogni caso:
    a) contengono  ogni  informazione  significativa  che consenta di
giudicare  l'evoluzione  dell'attivita'  e  il  risultato economico e
indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e
su tale risultato;
    b) consentono   un   raffronto   con  il  corrispondente  periodo
dell'esercizio precedente;
    c) indicano  i  fatti  di  rilievo  intervenuti  dopo la fine del
semestre  e  la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio
in corso.
  10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.
  Art.  82  (Relazione trimestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro
quarantacinque    giorni    dal    termine   di   ciascun   trimestre
dell'esercizio,  mettono  a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale  e  la  societa'  di  gestione  del  mercato,  una  relazione
trimestrale  redatta  dall'organo  amministrativo  secondo  i criteri
stabiliti nell'allegato 3D.
  2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni
trimestrali  riferite  a  periodi  che  scadono  alla fine di ciascun
semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:
    a) la    relazione   semestrale   sara'   resa   pubblica   entro
settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
    b) il  progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato
ovvero,  nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e
consolidato,   approvati  dall'organo  amministrativo,  saranno  resi
disponibili  presso  la sede sociale e presso la societa' di gestione
del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo entrano  in vigore il
1° gennaio 2000.
  Art.   90  (Fusioni,  scissioni  e  aumenti  di  capitale  mediante
conferimento   di   beni  in  natura).  -  1.  Gli  emittenti  azioni
trasmettono alla Consob:
    a) la  relazione  illustrativa dell'organo amministrativo, almeno
trenta  giorni  prima di quello fissato per l'assemblea convocata per
deliberare  sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale
mediante  conferimento  di beni in natura, ovvero, se precedente, non
piu'  tardi  del  giorno  in cui viene decisa la convocazione di tale
organo;
    b) la documentazione prevista dall'art. 2501-septies, numeri 1) e
3)  e  dagli  articoli 2506-bis  e 2506-ter del codice civile, almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
    c) il  parere  della  societa'  di revisione sulla congruita' del
prezzo  di  emissione  delle  azioni,  nonche'  la relazione di stima
prevista  dall'art.  2440  del  codice civile, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea;
    d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da
quello in cui l'assemblea ha deliberato;
    d-bis)   la   documentazione   di   cui  all'art.  70,  comma  5,
contestualmente alla diffusione al pubblico;
    e) copia  dell'atto  di  fusione o di scissione con l'indicazione
della  data  di  iscrizione  nel  registro delle imprese, entro dieci
giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter
del codice civile;
    f)   l'atto  costitutivo  modificato,  entro  trenta  giorni  dal
deposito nel registro delle imprese.
  2.  Gli  emittenti  azioni trasmettono alla Consob, contestualmente
alla  diffusione  al  pubblico,  il  documento  informativo  previsto
dall'art. 70, comma 4.
  Art.  92  (Altre  modifiche  dell'atto  costitutivo,  emissione  di
obbligazioni  e  acconti  sui  dividendi).  - 1. Gli emittenti azioni
trasmettono alla Consob:
    a) la  relazione  illustrativa dell'organo amministrativo, almeno
trenta  giorni  prima di quello fissato per l'assemblea convocata per
deliberare  le  modifiche  dell'atto  costitutivo  diverse  da quelle
previste  da  altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione
di  obbligazioni, ovvero, se precedente, non piu' tardi del giorno in
cui viene decisa la convocazione;
    b) la  documentazione  prevista  dall'art.  72,  comma  2, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
    c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da
quello in cui l'assemblea ha deliberato;
    d) l'atto   costitutivo   modificato,  entro  trenta  giorni  dal
deposito nel registro delle imprese;
    e) la documentazione di cui all'art. 72, comma 4, contestualmente
alla diffusione al pubblico;
    f) le  deliberazioni  di  distribuzione di acconti sui dividendi,
entro trenta giorni dalla riunione consiliare.
  Art.  93  (Acquisto  e  alienazione  di  azioni  proprie). - 1. Gli
emittenti  azioni  che  hanno convocato l'assemblea per deliberare in
merito  all'acquisto  e all'alienazione di azioni proprie trasmettono
alla Consob:
    a) la    relazione   illustrativa   dell'organo   amministrativo,
contestualmente alla diffusione al pubblico;
    b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.
  Art.  94 (Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile).
-  1.  Gli  emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi
dell'art. 2446, comma 1, del codice civile trasmettono alla Consob:
    a) la  relazione  dell'organo  amministrativo con le osservazioni
dell'organo   di   controllo,   contestualmente  alla  diffusione  al
pubblico;
    b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.
  2.  Gli  emittenti  azioni,  nei  casi di cui all'art. 74, comma 2,
trasmettono  alla  Consob  il  verbale  e  le deliberazioni adottate,
contestualmente alla diffusione al pubblico.
  Art.  98  (Modifiche  del  capitale  sociale).  -  1. Gli emittenti
azioni,  in  occasione  di modifiche del capitale sociale, comunicano
alla  Consob e alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura
la  diffusione  entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale,
il  numero  e  le  categorie di azioni in cui questo e' suddiviso. La
comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo:
    a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione
dell'aumento  di  capitale  prevista  dagli art. 2420-bis, comma 3, e
2444, comma 1, del codice civile;
    b) a  quello  in  cui  la deliberazione di riduzione del capitale
puo'  essere  eseguita  ai  sensi dell'art. 2445, comma 3, del codice
civile;
    c) alla  data  di  decorrenza degli effetti della fusione o della
scissione  ai  sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice
civile;
  2.   La   comunicazione   e'   effettuata   entro   cinque   giorni
dall'iscrizione presso il registro delle imprese:
    a) della  delibera di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442
del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
    b) delle   delibere   dell'assemblea  generale  e  dell'assemblea
speciale  che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una
categoria in azioni di altra categoria.
  3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione
e'  effettuata  entro  il  giorno  successivo  al  deposito, previsto
dall'art.  2436,  comma  6,  del codice civile, dell'atto costitutivo
modificato.
  Art.   100   (Composizione   degli   organi  di  amministrazione  e
controllo).  -  1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro
dieci  giorni  dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione
degli  organi  di  amministrazione  e  controllo  e  nella  carica di
direttore   generale,   ove  prevista,  con  l'indicazione  dei  dati
anagrafici,  della  data  di accettazione della nomina e della durata
della  carica.  Gli  stessi  emittenti comunicano altresi' la data di
cessazione dalla carica.
  Art.  105  (Operazioni  straordinarie).  - 1. Agli emittenti azioni
quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le
disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente titolo.
  2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:
    a) il   documento   informativo   predisposto   ai   sensi  degli
articoli 70,  commi  4 e 5, 71, 71-bis nonche' gli avvisi di avvenuta
pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione
al pubblico;
    b) il  verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, commi 1 e
3,  72,  commi  1,  2  e  3,  73  e  74, comma 1 nonche' la relazione
illustrativa   predisposta   dall'organo   amministrativo   per  tali
assemblee,  entro  trenta  giorni  da  quello  in  cui l'assemblea ha
deliberato;
    c) il  verbale previsto dagli articoli 70, comma 5, 72, comma 4 e
74, comma 2, contestualmente alla diffusione al pubblico.
  3.  Agli  emittenti  obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi  dalla  borsa,  nonche'  agli  emittenti  covered  warrant  e
certificates  si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75
e 76.
  4.  Gli  emittenti covered warrants e certificates trasmettono alla
Consob la documentazione indicata dall'art. 95.
  Art.  116-bis  (Informazioni ulteriori in materia di bilanci). - 1.
Gli  emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati
italiani,  aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio
e  quello consolidato nonche' la relazione dell'organo amministrativo
non  sono  conformi  alle disposizioni emanate in materia dall'Unione
europea   e   se   i  principi  contabili  applicati  non  danno  una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria  della societa' e del risultato economico dell'esercizio,
mettono  a  disposizione  del  pubblico le informazioni complementari
necessarie.
  Art.  130  (Contenuto  dell'estratto).  - 1. L'estratto contiene le
informazioni  necessarie  per  una  compiuta  valutazione del patto e
almeno le seguenti indicazioni:
    a) la societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
    b) il  numero  delle  azioni  e  degli  strumenti  finanziari che
attribuiscono  diritti  di  acquisto  o  di  sottoscrizione di azioni
complessivamente  conferiti,  la  loro percentuale rispetto al numero
totale  delle  azioni  rappresentative  del  capitale sociale e degli
strumenti  finanziari  emessi della medesima categoria e, nel caso di
strumenti  finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono
essere acquistate o sottoscritte;
    c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
      il  numero  delle  azioni  o  degli  strumenti  finanziari  che
attribuiscono  diritti  di  acquisto o di sottoscrizione di azioni da
ciascuno conferiti;
      le  percentuali  delle azioni da ciascuno conferite rispetto al
numero  totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni
della  medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il
patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di
acquisto  o  di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti
da  ciascuno  conferiti  rispetto  al  numero  totale degli strumenti
conferiti  e  al  numero totale degli strumenti emessi della medesima
categoria   nonche'   il  numero  delle  azioni  che  possono  essere
acquistate o sottoscritte.
      il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo della
societa'.
  Nei  patti  conclusi  in forma associativa e in quelli conclusi fra
piu'  di  cinquanta  soggetti, le informazioni relative agli aderenti
aventi  una  partecipazione  non superiore allo 0,1 per cento possono
essere  sostituite  dall'indicazione  del  numero complessivo di tali
soggetti,  del numero delle azioni complessivamente conferite e delle
percentuali  da  queste  rappresentate  rispetto  ai  parametri sopra
indicati.  Entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso di
convocazione   dell'assemblea  di  bilancio  della  societa',  ovvero
dell'assemblea  convocata  ai  sensi  dell'art.  2364-bis  del codice
civile,  e'  trasmesso  alla  societa'  stessa  un  elenco contenente
l'indicazione  aggiornata  delle  generalita' di tutti gli aderenti e
del  numero  delle  azioni  da  ciascuno  conferite. L'elenco e' reso
disponibile   dalla  societa'  per  la  consultazione  da  parte  del
pubblico;
    d) il contenuto e la durata del patto.
    e) l'ufficio  del  registro  delle imprese presso cui il patto e'
depositato e, se gia' noti, la data e gli estremi del deposito;
  2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate,
se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:
    a) tipo  di patto tra quelli previsti dall'art. 122, comma 5, del
testo unico;
    b) organi  del  patto,  compiti  ad essi attribuiti, modalita' di
composizione e di funzionamento;
    c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
    d) clausole penali;
    e) soggetto   presso  il  quale  gli  strumenti  finanziari  sono
depositati.
  «Art.  132 (Contenuto dell'estratto). - 1. Le associazioni previste
dall'art.  141  del testo unico, che non comportano l'esistenza di un
patto  parasociale  tra  gli  associati, pubblicano, con le modalita'
indicate  dall'art.  129,  un  estratto contenente almeno le seguenti
informazioni:
    a) societa' i cui azionisti aderiscono all'associazione;
    b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata
dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;
    c) scopo, modalita' di funzionamento e durata dell'associazione;
    d) requisiti e modalita' per aderire all'associazione.
  2.  L'estratto  e'  pubblicato  anche in occasione di ogni modifica
concernente la lettera c) del comma precedente.
  3.   Entro   sette   giorni   dalla  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione   dell'assemblea  di  bilancio  della  societa',  ovvero
dell'assemblea  convocata  ai  sensi  dell'art.  2364-bis  del codice
civile,  le  associazioni  trasmettono alla societa' stessa un elenco
contenente   l'indicazione   aggiornata   delle   generalita'   degli
associati,  del  numero  delle  azioni  da  essi  possedute  e  della
percentuale  di  capitale  da  queste rappresentata. L'elenco e' reso
disponibile   dalla  societa'  per  la  consultazione  da  parte  del
pubblico.
  4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla societa'
di  gestione  del  mercato,  che  ne  cura  la  diffusione, un avviso
contenente  l'indicazione  aggiornata del numero degli associati e le
altre   informazioni,   in   forma   aggregata,  previste  dal  comma
precedente.
  Art.  137 (Conferimento e revoca della delega di voto). - 1. Per il
conferimento  della  delega  l'azionista trasmette all'intermediario,
direttamente  o per il tramite del depositario, o all'associazione il
modulo  di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi
dell'art.  85, comma 4, del testo unico, attestante la legittimazione
all'esercizio   del  diritto  di  voto.  Copia  della  certificazione
rilasciata e' contestualmente trasmessa all'emittente.
  2.  L'azionista  che  abbia conferito la delega anche parziale puo'
esprimere  con  lo  stesso  modulo  di delega il proprio voto per gli
argomenti  iscritti  all'ordine del giorno per i quali il committente
non  ha  richiesto  il  conferimento  della  delega.  Per  gli stessi
argomenti    e'   fatto   divieto   al   committente   di   formulare
raccomandazioni,   dichiarazioni   o   altra   indicazione  idonea  a
influenzare  il  voto.  La  mancata  espressione  del voto si intende
astensione.  Per  il  caso  di modifica o integrazione delle proposte
sottoposte  all'assemblea,  l'azionista  che ha espresso il voto puo'
manifestare  la propria volonta' scegliendo tra l'astensione, il voto
contrario   e   l'adesione   alle   proposte   espresse   dall'organo
amministrativo o da altro azionista.
  3.  La delega e' revocata mediante dichiarazione espressa portata a
conoscenza  dell'intermediario  o  dell'associazione almeno il giorno
precedente  l'assemblea. L'intermediario o l'associazione da' seguito
alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata
nel comma 1.
  Art.  142  (Adempimenti preliminari all'assemblea). - 1. La data di
arrivo  e'  attestata  sulle  schede  dal  responsabile  dell'ufficio
incaricato della ricezione.
  2.  Il  presidente dell'organo di controllo custodisce le schede di
voto sino all'inizio dei lavori assembleari.
  Art.  143  (Svolgimento  dell'assemblea).  - 1. Le schede pervenute
oltre   i  termini  previsti,  prive  di  sottoscrizione  ovvero  non
corredate  della  certificazione  rilasciata  ai  sensi dell'art. 85,
comma  4,  del  testo  unico non sono prese in considerazione ai fini
della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione.
  2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle
relative proposte.
  3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte
all'assemblea,  il  titolare del diritto che ha espresso il voto puo'
manifestare  la propria volonta' scegliendo fra l'astensione, il voto
contrario  e  l'adesione  alle  proposte di voto espresse dall'organo
amministrativo o da altro azionista.
  Art.  145  (Contenuto del libro della revisione contabile). - 1. La
societa'  incaricata  dell'attivita'  di revisione contabile riporta,
per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'art. 155, comma 3, del
testo unico:
    a) il   risultato  degli  accertamenti,  delle  ispezioni  e  dei
controlli effettuati ai fini dell'art. 155, comma 1, del testo unico.
Il  risultato  delle attivita' indicate nella lettera a) del predetto
articolo e' riportato non appena eseguite le verifiche;
    b) la  natura  e l'estensione delle procedure di revisione svolte
tenuto  conto  del  sistema  di  controllo  interno  e dei principali
fattori   che   hanno   influenzato   la   gestione   societaria;  le
considerazioni  formulate  ai  fini dell'espressione del giudizio sui
bilanci;
    c) le  informazioni  piu'  significative  acquisite  dagli organi
sociali nonche' quelle scambiate con l'organo di controllo;
    d) i fatti censurabili non appena riscontrati;
    e) le  informazioni  rese  e  la  documentazione  trasmessa  alle
autorita' di controllo;
    f) le  attivita'  svolte  nei confronti della societa' conferente
non rientranti nell'incarico.
  Art.  146 (Documentazione da inviare alla Consob). - 1. Le societa'
con  azioni  quotate  nei  mercati regolamentati italiani trasmettono
alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'art. 159, comma
1, del testo unico, i seguenti documenti:
    a) la  proposta  della  societa' di revisione per il conferimento
dell'incarico;
    b) le  dichiarazioni  del  legale  rappresentante  della societa'
conferente  l'incarico e della societa' di revisione che non sussiste
alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'  stabilite  ai  sensi
dell'art. 160 del testo unico;
    c) il  parere  dell'organo  di  controllo previsto dall'art. 159,
comma  1,  del  testo unico, contenente valutazioni sull'indipendenza
della  societa'  di  revisione  e  sulla  sua  idoneita' tecnica, con
particolare  riguardo  all'adeguatezza  e  completezza  del  piano di
revisione   e   dell'organizzazione   della   societa'  in  relazione
all'ampiezza e complessita' dell'incarico da svolgere.
  2. I soggetti diversi dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati  italiani  trasmettono  alla  Consob,  unitamente  alla
deliberazione  di  cui  all'art.  159,  comma  1, del testo unico, il
parere  espresso  dall'organo  di  controllo ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
  3.  I  soggetti  previsti  dai  commi  precedenti  trasmettono alla
Consob,  unitamente  alla  deliberazione di cui all'art. 59, comma 2,
del  testo  unico,  il parere espresso dall'organo di controllo sulla
revoca,   nonche'   le   osservazioni  acquisite  dalla  societa'  di
revisione.
  4.   La  documentazione  e'  trasmessa  in  originale  o  in  copia
dichiarata  conforme  all'originale  dal  presidente  dell'organo  di
controllo,  contestualmente  al  deposito  della delibera assembleare
presso il registro delle imprese.
  5.  In  caso  di  parere  negativo  sul conferimento o sulla revoca
dell'incarico,  l'organo di controllo trasmette il parere stesso alla
Consob non appena redatto.
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 11 agosto 2004
                                            p. Il presidente: Cervone