IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in
particolare l'art. 8, che dispone che le procedure per l'istituzione,
la tenuta ed il funzionamento del registro stesso debbano essere
disciplinate da regolamento di attuazione emanato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione della predetta legge n.
580 del 1993;
Visto l'art. 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e successive modificazioni, il quale prevede l'obbligo,
fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, dell'invio telematico, ovvero
su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale,
delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano da
presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti
tenuti alla denuncia al REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, recante approvazione
delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da
presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica
o su supporto informatico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 10 dicembre 2003;
Ritenuto necessario provvedere per l'ipotesi di smarrimento,
distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o
comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per
motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, garantendo in ogni caso
la correntezza amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso
il registro delle imprese;
Ritenuto altresi' necessario provvedere in merito alla gestione
informatica degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il
registro delle imprese:
Ritenuto infine opportuno consentire, in un'ottica di
semplificazione delle procedure, l'utilizzazione della posta
elettronica certificata per la comunicazione tra gli uffici del
registro delle imprese e gli utenti;
Acquisito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di
valutazione di impatto amministrativo sulle camere di commercio;
Acquisito il conforme parere della Commissione per la
semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese
e il REA di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Mancato funzionamento degli strumenti informatici
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei
dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro
delle denunce, delle domande e degli atti che le accompagnano, per le
finalita' indicate nell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340 e per un periodo superiore alle tre ore consecutive,
avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico degli
uffici del registro delle imprese, si applica la procedura di cui al
successivo comma.
2. L'utente abilitato e' autorizzato ad inoltrare al competente
Registro delle imprese la distinta di accompagnamento prevista dal
decreto del Ministero delle attivita' produttive 31 ottobre 2003,
stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dall'obbligato,
unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella
stessa forma richiesta ai fini della pubblicita' e ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i
motivi di mancato funzionamento.