IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre
2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 31 marzo 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest
qualita'  -  Societa'  cooperativa  a r.l.», con decreto del 2 giugno
1999, e' stata prorogata fino al 2 settembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Murazzano» allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62597;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest qualita' - Societa' cooperativa a
r.l.»,  con  sede  in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n.
82,  con  decreto  2  giugno  1999,  ad  effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Murazzano»  registrata  con il
regolamento  della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata  con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 31 marzo 2004,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
2 settembre 2004.