IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57, con cui e' stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle dogane; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane approvato con deliberazione n. 3/2000 del 5 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 2 in base al quale alla stessa Agenzia sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni gia' di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze; Visto il regolamento di amministrazione approvato con deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal l° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario; Visto il decreto ministeriale n. 548 dell'11 dicembre 1992, recante: «Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale»; Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante: «Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci»; Visto il decreto 7 dicembre 2000, recante: «Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate»; Considerata l'esigenza di modificare le modalita' attuative del decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio ed al mantenimento delle autorizzazioni delle procedure semplificate di cui all'art. 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92; Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 20 luglio 2004; Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica del predetto decreto 7 dicembre 2000; Adotta la seguente determinazione: Art. 1. Modifiche all'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata, su istanza di parte, al soggetto richiedente dal direttore regionale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate su istanza di parte: per il transito esterno, e/o per la richiesta contestuale di transito esterno ed interno, dal direttore regionale; per il solo transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale ovvero dal direttore dell'ufficio unico delle dogane ove istituito; territorialmente competenti in relazione alla sede legale del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 398 a 408-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del luglio 1993.». 2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore compartimentale» sono sostituite dalle seguenti: «direttore regionale». 3. Al comma 4 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore generale del Dipartimento delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Agenzia delle dogane».