IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  11 marzo  1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57, con cui e'
stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle dogane;
  Visto   lo   statuto   dell'Agenzia   delle  dogane  approvato  con
deliberazione n. 3/2000 del 5 dicembre 2000, ed in particolare l'art.
2  in  base  al  quale  alla  stessa  Agenzia  sono attribuite, con i
medesimi  poteri,  le  funzioni  gia'  di competenza del Dipartimento
delle dogane del Ministero delle finanze;
  Visto il regolamento di amministrazione approvato con deliberazione
n. 1/2000 del 5 dicembre 2000 e successive modifiche;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha
reso  esecutive,  a decorrere dal l° gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della  Commissione  del
2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni di applicazione del
regolamento  (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice
doganale comunitario;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  548  dell'11 dicembre  1992,
recante:   «Regolamento   recante   le   procedure   semplificate  di
accertamento doganale»;
  Vista   la  legge  25 luglio  2000,  n.  213,  recante:  «Norme  di
adeguamento  dell'attivita'  degli spedizionieri doganali alle mutate
esigenze   dei  traffici  e  dell'interscambio  internazionale  delle
merci»;
  Visto  il  decreto  7 dicembre  2000,  recante:  «Autorizzazioni  e
modalita' delle procedure semplificate»;
  Considerata  l'esigenza  di  modificare  le modalita' attuative del
decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio ed al mantenimento
delle  autorizzazioni delle procedure semplificate di cui all'art. 76
del regolamento (CEE) n. 2913/92;
  Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo
permanente nella seduta del 20 luglio 2004;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla modifica del predetto
decreto 7 dicembre 2000;

                               Adotta

                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
          Modifiche all'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000
  1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito
dal seguente:
  «2.  L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art.  76,  paragrafo  1,  lettera c),  del  regolamento  (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata, su istanza
di  parte, al soggetto richiedente dal direttore regionale competente
in   relazione   alla  sede  legale  del  richiedente.  Le  procedure
semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui
all'art.  76,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate su istanza di parte:
    per  il  transito  esterno,  e/o  per la richiesta contestuale di
transito esterno ed interno, dal direttore regionale;
    per  il solo transito interno, dal direttore della circoscrizione
doganale  ovvero  dal  direttore  dell'ufficio unico delle dogane ove
istituito;
territorialmente   competenti  in  relazione  alla  sede  legale  del
richiedente,  alle  condizioni  e nei termini di cui agli articoli da
398  a  408-bis  del  regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del luglio 1993.».
  2. Al  comma  3 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole:
«direttore   compartimentale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«direttore regionale».
  3. Al  comma  4 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole:
«direttore  generale  del  Dipartimento delle dogane» sono sostituite
dalle seguenti: «direttore dell'Agenzia delle dogane».