IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  19 febbraio  2004,  n.  40,  concernente norme in
materia  di  procreazione  medicalmente  assistita e, in particolare,
l'art. 17, comma 3;
  Visto  il decreto del Ministro della salute in data 21 luglio 2004,
concernente  l'adozione  delle  linee  guida contenenti l'indicazione
delle   procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita di cui all'art. 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita' in ordine alle modalita' ed
i   termini  di  conservazione  degli  embrioni  prodotti  a  seguito
dell'applicazione   delle   tecniche   di  procreazione  medicalmente
assistita;
  Considerata  la  necessita'  di  attivare  studi  e  ricerche sulle
tecniche di crioconservazione;
  Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ai fini della promozione di interventi previsti dall'art. 2,
comma 1, della citata legge n. 40 del 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'art. 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.
40,   concernente  norme  in  materia  di  procreazione  medicalmente
assistita,  con  il  presente  decreto  si  individuano  due  diverse
tipologie di embrioni crioconservati:
    embrioni che sono in attesa di un futuro impianto;
    embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono.
  2. Lo stato di abbandono di un embrione e' accertato al verificarsi
di una delle seguenti condizioni:
    a)  il  centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente
assistita  acquisisce  la  rinuncia  scritta al futuro impianto degli
embrioni  crioconservati  da  parte  della coppia di genitori o della
singola  donna  (nel  caso di embrioni prodotti prima della normativa
attuale con seme di donatore e in assenza di partner maschile);
    b)  il  centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente
assistita  documenta  i  ripetuti  tentativi  eseguiti, per almeno un
anno,  di  ricontattare  la  coppia  o  la  donna  che ha disposto la
crioconservazione degli embrioni; solo nel caso di reale, documentata
impossibilita'  a  rintracciare  la  coppia, l'embrione potra' essere
definito come abbandonato.