IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002, (Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  208  del  5 settembre  2002), con il quale le
tabelle   A  e  B,  relative  ai  servizi  ed  alle  specializzazioni
equipollenti, sono state modificate ed integrate;
  Visto,  in  particolare,  le  modifiche  apportate  con il suddetto
decreto  31 luglio  2002  alla  disciplina  di  «Chirurgia generale»,
consistenti nell'inserimento, nella tabella A - servizi equipollenti,
dei  servizi  di  «Endoscopia digestiva comprensiva di: diagnostica e
chirurgia endoscopica; ...; endoscopia chirurgica; ...;
  Rilevato che l'inserimento di tale servizio tra quelli equipollenti
alla   «Chirurgia  generale»  e  non  alla  «Gastroenterologia»,  non
consente  a  coloro  che  hanno  prestato  il servizio nella suddetta
disciplina  di  «Endoscopia  digestiva» la partecipazione agli avvisi
per   incarichi   di   struttura   complessa   nella   disciplina  di
«Gastroenterologia»;
  Atteso  che  il  provvedimento di cui trattasi non istituisce nuove
discipline, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, ma e' un atto a valenza
limitata,  relativamente  alla disciplina di «Endoscopia digestiva» e
apporta  una  modifica  ed  integrazione  ai decreti ministeriali del
30 gennaio  1998  e  31 gennaio  1998  e  successive modificazioni ed
integrazioni,   concernenti,   rispettivamente,  le  specializzazioni
equipollenti e le discipline affini;
  Ritenuto  di  provvedere alla definizione delle tabelle relative ai
servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
  Ritenuto,  inoltre,  di procedere alla necessaria modifica relativa
ai  servizi  equipollenti  all'«Endoscopia  digestiva»  ed alle altre
denominazioni riconducibili a tale attivita';
  Ritenuto,  altresi',  di provvedere alla integrazione delle tabelle
relative alle specializzazioni affini;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che nella seduta del
24 settembre  2003  ha  espresso il parere relativo alle equipollenze
dei  servizi  di «Endoscopia digestiva» ai fini della valutazione del
servizio prestato;
  Sentito, inoltre, il Consiglio superiore di sanita', in ordine alle
modifiche  dei  servizi e delle specializzazioni equipollenti nonche'
alle integrazioni delle specializzazioni affini, che nella seduta del
1° marzo  2004  ha  espresso  parere  favorevole  alle  modifiche  ed
integrazioni proposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni di cui in premessa ed in conformita' al parere
espresso   dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella  seduta  del
24 settembre  2003,  e'  possibile,  ai  fini  della  valutazione del
servizio   prestato   per   l'accesso  all'incarico  dirigenziale  di
struttura  complessa  in  «Gastroenterologia»,  limitatamente  ad  un
triennio,   consentire   la   partecipazione   a   coloro   i  quali,
antecedentemente  al  decreto  ministeriale  31 luglio 2002, erano in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  484/1997.  Per  coloro  che,  alla data di entrata in
vigore  del  suddetto  decreto  ministeriale, non avessero maturato i
requisiti previsti per l'accesso all'incarico di struttura complessa,
il   servizio  prestato  in  «Endoscopia  digestiva  comprensiva  di:
diagnostica      e     chirurgia     endoscopica;&ul;;     endoscopia
chirurgica;&ul;»,  gia'  equipollente  alla  gastroenterologia,  deve
essere  considerato equipollente alla chirurgia generale e utilizzato
quale  titolo  per  la  partecipazione  a  concorsi  per  incarico di
struttura complessa in tale disciplina.