IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002, (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 del 5 settembre 2002), con il quale le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, sono state modificate ed integrate; Visto, in particolare, le modifiche apportate con il suddetto decreto 31 luglio 2002 alla disciplina di «Chirurgia generale», consistenti nell'inserimento, nella tabella A - servizi equipollenti, dei servizi di «Endoscopia digestiva comprensiva di: diagnostica e chirurgia endoscopica; ...; endoscopia chirurgica; ...; Rilevato che l'inserimento di tale servizio tra quelli equipollenti alla «Chirurgia generale» e non alla «Gastroenterologia», non consente a coloro che hanno prestato il servizio nella suddetta disciplina di «Endoscopia digestiva» la partecipazione agli avvisi per incarichi di struttura complessa nella disciplina di «Gastroenterologia»; Atteso che il provvedimento di cui trattasi non istituisce nuove discipline, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, ma e' un atto a valenza limitata, relativamente alla disciplina di «Endoscopia digestiva» e apporta una modifica ed integrazione ai decreti ministeriali del 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti, rispettivamente, le specializzazioni equipollenti e le discipline affini; Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti; Ritenuto, inoltre, di procedere alla necessaria modifica relativa ai servizi equipollenti all'«Endoscopia digestiva» ed alle altre denominazioni riconducibili a tale attivita'; Ritenuto, altresi', di provvedere alla integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni affini; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che nella seduta del 24 settembre 2003 ha espresso il parere relativo alle equipollenze dei servizi di «Endoscopia digestiva» ai fini della valutazione del servizio prestato; Sentito, inoltre, il Consiglio superiore di sanita', in ordine alle modifiche dei servizi e delle specializzazioni equipollenti nonche' alle integrazioni delle specializzazioni affini, che nella seduta del 1° marzo 2004 ha espresso parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformita' al parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 24 settembre 2003, e' possibile, ai fini della valutazione del servizio prestato per l'accesso all'incarico dirigenziale di struttura complessa in «Gastroenterologia», limitatamente ad un triennio, consentire la partecipazione a coloro i quali, antecedentemente al decreto ministeriale 31 luglio 2002, erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, non avessero maturato i requisiti previsti per l'accesso all'incarico di struttura complessa, il servizio prestato in «Endoscopia digestiva comprensiva di: diagnostica e chirurgia endoscopica;&ul;; endoscopia chirurgica;&ul;», gia' equipollente alla gastroenterologia, deve essere considerato equipollente alla chirurgia generale e utilizzato quale titolo per la partecipazione a concorsi per incarico di struttura complessa in tale disciplina.