IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visti  i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003,
14 luglio  2003,  12  dicembre  2003 e 23 aprile 2004, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata
fino al 10 settembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Canino»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Canino»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 8 ottobre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  pubblico  di controllo
«Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Viterbo»,  con  sede  in  Viterbo,  via  Fratelli  Rosselli n. 4, con
decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  olio extravergine di oliva «Canino» registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003,
8 aprile  2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004, e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
10 settembre 2004.