La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                 (Sospensione del servizio di leva) 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le chiamate per  lo  svolgimento  del  servizio  di  leva  sono
sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono
chiamati a svolgere  il  servizio  di  leva,  anche  in  qualita'  di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e  civile  e
nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985.  La
durata del servizio di leva e' quella  stabilita  dalle  disposizioni
vigenti". 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
          il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Sospensione  del  servizio di leva). - 1. Le
          chiamate  per  lo  svolgimento  del  servizio  di leva sono
          sospese   a   decorrere   dal   1° gennaio  2005.  Fino  al
          31 dicembre  2004  sono  chiamati a svolgere il servizio di
          leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
          ad  ordinamento  militare  e civile e nelle amministrazioni
          dello  Stato,  i soggetti nati entro il 1985. La durata del
          servizio  di  leva  e'  quella stabilita dalle disposizioni
          vigenti.
              2.  Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
          chiamati  ad  assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
          annualmente  ripartito,  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
          capitanerie  di  porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
          capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
          il Ministro dei trasporti e della navigazione.
              3.  Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
          della  legge  14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
          e'   ripristinato   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri.».