L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 luglio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
24 aprile  2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi
nazionali  di  incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79»;
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001,  n.  156/01 (di seguito:
deliberazione n. 156/01);
    la  deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di
seguito: deliberazione n. 103/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 4/04 (di
seguito: deliberazione n. 4/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  n.  05/04  (di seguito: Testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04;
  Considerato che:
    ai  sensi  degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per
il  periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio
di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere
applicate  nell'anno  successivo,  a  copertura dei costi relativi ai
servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
    ai  sensi  del  richiamato  art.  6 del testo integrato, la quota
parte  della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi
gli  ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata
applicando:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il   tasso   di   riduzione   annuale   dei   costi  unitari
riconosciuti, fissato pari al 2,5%;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse,
mentre  la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei
costi   relativi   alla   remunerazione  del  capitale  investito  e'
aggiornata applicando:
      a) il  tasso  di  variazione  medio  annuo  del deflatore degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      b) il  tasso  di  variazione  atteso  della  domanda di energia
elettrica in Italia;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato agli investimenti netti
realizzati;
      d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione
riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto
su reti di trasmissione;
    ai  sensi  del  richiamato  art.  15 del testo integrato la quota
parte  delle  componenti  \rho  1  e  \rho  3  a  copertura dei costi
operativi,   inclusi   gli   ammortamenti  relativi  al  servizio  di
distribuzione, e' aggiornata applicando:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il   tasso   di   riduzione   annuale   dei   costi  unitari
riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) limitatamente  agli  elementi  \rho 1(disMT), \rho 1(disBT),
\rho  3(disMT)  e  \rho 3(disBT), il tasso di variazione collegato ad
aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del
servizio,
mentre  la  quota  parte  delle medesime componenti \rho 1 e \rho 3 a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito e' aggiornata applicando:
      a) il  tasso  di  variazione  medio  annuo  del deflatore degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimesti   disponibili   sulla   base   del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      b) il  tasso  di  variazione  atteso  della  domanda di energia
elettrica in Italia;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato agli investimenti netti
realizzati;
    ai   sensi  del  richiamato  art.  21  del  testo  integrato,  la
componente  CTR  e  le  componenti  tariffarie di cui ai commi 19.1 e
20.1,  lettera  b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con
le stesse modalita' previste per la sopra richiamata componente TRAS;
    ai  sensi  del  richiamato  art. 26 del testo integrato, la quota
parte  delle  componenti a copertura dei costi operativi, inclusi gli
ammortamenti, e' aggiornata applicando:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il   tasso   di   riduzione   annuale   dei   costi  unitari
riconosciuti,  fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e
al 3,5% per il servizio di distribuzione;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) limitatamente  agli elementi, e alla componente, il tasso di
variazione  collegato  ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da
recuperi  di  qualita'  del  servizio,  mentre  la  quota parte delle
medesime componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione
del capitale investito e' aggiornata applicando:
      a) il  tasso  di  variazione  medio  annuo  del deflatore degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      b) il  tasso  di  variazione  atteso  della  domanda di energia
elettrica in Italia;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato agli investimenti netti
realizzati;
      d) limitatamente all'elemento, il tasso di variazione collegato
alla  maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo
della capacita' di trasporto su reti di trasmissione;
    i  costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita' del
servizio  sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di
cui al comma 1.1 del Testo integrato;
    la  base di capitale oggetto di remunerazione, utilizzata ai fini
della  fissazione  delle tariffe per l'anno 2004, includeva una stima
degli investimenti netti relativi all'anno 2003;
  Considerato che:
    il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'Istat  e'  stato
fissato,  per  il  periodo giugno 2003-maggio 2004 rispetto ai dodici
mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale
dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi
del tabacco, accertata nella misura del 2,2%;
    il   tasso   di   variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato  dall'Istat,  per  il periodo II
trimestre   2003-I  trimestre  2004  rispetto  ai  quattro  trimestri
precedenti, e' stato accertato nella misura dell'1,8%;
    con  comunicazione  in  data  14 luglio  2004, prot. PB/M04/2625,
l'Autorita'  ha  richiesto  alle  imprese distributrici di fornire le
informazioni  necessarie  ai  fini dell'adeguamento della quota parte
delle  componenti  tariffarie  a  copertura  dei  costi relativi alla
remunerazione del capitale investito;
    con  comunicazione  in  data  14 luglio  2004, prot. PB/M04/2626,
l'Autorita'  ha  richiesto  ai  proprietari di porzioni della rete di
trasmissione  nazionale di fornire le informazioni necessarie ai fini
dell'adeguamento  della  quota  parte  delle  componenti tariffarie a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito;
    con  comunicazione  in  data  15 luglio  2004, prot. PB/M04/2657,
l'Autorita'   ha  richiesto  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  S.p.a. di fornire le informazioni necessarie
ai  fini  dell'aggiornamento  della  componente di cui al comma 20.1,
lettera b);
    l'art.  22,  comma  22.4,  dell'allegato  A alla deliberazione n.
4/04,  prevede che le imprese distributrici hanno diritto a incentivi
nel  caso  di  recuperi aggiuntivi di continuita' del servizio o, nel
caso   di  mancato  raggiungimento  dei  livelli  tendenziali,  hanno
l'obbligo  di  versare una penalita' nel conto «Oneri per recuperi di
continuita»;
    l'art.  2,  comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede
che  ai  fini  della  determinazione  delle tariffe si fa riferimento
anche  ai  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al
controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
    il  decreto  ministeriale elettrico 24 aprile 2001 determina, tra
l'altro,   gli   obiettivi   quantitativi   nazionali  di  incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali ai sensi dell'art. 9,
comma  1,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, nonche' i
criteri  generali  per  la  progettazione  e l'attuazione di misure e
interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;
    l'art.  9,  comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile
2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la
realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi di cui al medesimo
decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano
trovare  copertura,  per  la  parte non coperta da altre risorse, sui
corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita';
    con   deliberazione   n.   156/01,   l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  ai  fini  della  formazione dei provvedimenti di cui al
decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
    l'Autorita' determinera' con successivo provvedimento i criteri e
le  modalita'  di riconoscimento di un contributo tariffario ai costi
sostenuti  dalle  imprese  distributrici  per  la realizzazione delle
misure  e  degli  interventi di cui al decreto ministeriale elettrico
24 aprile  2001,  attuate  conformemente  al  decreto  stesso  e alla
deliberazione n. 103/03;
  Considerato che:
    ai   sensi   dell'art.   13   del  Testo  integrato,  le  imprese
distributrici  che  aderiscono al regime tariffario semplificato sono
tenute  ad  applicare  corrispettivi  a  copertura  dei  costi per il
servizio  di  distribuzione  pari  alla  tariffa  massima  TV2 di cui
all'art. 10 del medesimo testo integrato;
    con  comunicazione  in  data  14 maggio  2004,  prot. n. 265/GZ -
EF/uz,  la  Federazione  nazionale  delle  imprese operanti nel campo
energetico  (di seguito: Federenergia), ha richiesto all'Autorita' di
prevedere la possibilita' per le imprese distributrici che aderiscono
al  regime  tariffario  semplificato  di  cui  all'art.  13 del Testo
integrato,  di  riconoscere  ai  propri  clienti sconti rispetto alla
tariffa massima TV2;
    ai sensi dell'art. 4 del Testo integrato le imprese distributrici
entro  il  30 settembre  di  ciascun anno presentano all'Autorita' le
proposte   di   opzioni  tariffarie  destinate  ad  essere  applicate
nell'anno successivo;
    le  proposte di opzioni tariffarie di cui al precedente alinea si
basano  sui valori aggiornati delle tariffe e dei parametri tariffari
relativi  ai  servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica  aggiornati  dall'Autorita'  entro  il 31 luglio di ciascun
anno, a valere per l'anno successivo;
    Federenergia  con  comunicazione in data 28 luglio 2004, prot. n.
429/GZ   -  EF/pd  e  la  societa'  Enel  Distribuzione  S.p.a.,  con
comunicazione  in  data  29  luglio 2004, prot. DD/P2004008121, hanno
richiesto  all'Autorita'  di  prorogare  il richiamato termine per la
proposta  delle  opzioni  tariffarie  di  cui  all'art.  4  del Testo
integrato;
  Ritenuto che sia opportuno disporre:
    il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini
dell'aggiornamento  per  l'anno 2005, della quota parte dei parametri
tariffari  a  copertura  della  remunerazione del capitale investito,
pari  all'1,5%  per  l'energia,  allo  0,8% per i punti di prelievo e
all'1,7% per la potenza impegnata;
    l'adeguamento   della   componente  UC6  a  copertura  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del servizio, in
coerenza  con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in
relazione  ai  previsti  miglioramenti della continuita' del servizio
rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un
obiettivo  di  raccolta  di  fondi  per  l'anno  2005 pari a circa 50
milioni di euro;
    con   riferimento   ai   corrispettivi   per   il   servizio   di
distribuzione,  un adeguamento dei costi riconosciuti, stimati pari a
circa 50 milioni di euro, derivanti dal conseguimento degli obiettivi
di  cui  al  decreto  del 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo
provvedimento  la determinazione delle modalita' e dei criteri per il
riconoscimento di tali costi;
  Ritenuto inoltre opportuno:
    prevedere la possibilita' per le imprese distributrici ammesse al
regime   tariffario   semplificato  di  cui  all'art.  13  del  Testo
integrato,  di  riconoscere  ai  propri  clienti sconti rispetto alla
tariffa TV2;
    modificare  il  termine di cui all'art. 4 del Testo integrato per
la proposta delle opzioni tariffarie, fissandolo al 15 ottobre;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni   di   cui   al  comma  1.1  del  Testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita  dell'energia  elettrica  - periodo di regolazione 2004-2007,
approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04,
come  successivamente  modificato  e  integrato  (di  seguito:  Testo
integrato).